S T U D I O L E G A L E S O R L I N I & P A R R I N I
S T U D I O   L E G A L E   S O R L I N I  &  P A R R I N I

Mancata voltura al P.R.A. dell'automobile venduta. Conseguenze. 

Ognuno di noi, almeno una volta, ha venduto la propria vettura ad un'altra persona. La vecchia vettura può essere stata scontata dal prezzo della nuova, normalmente il caso ci ha visto fortunati in quanto l'acquisto della vettura lasciata al Concessionario si é perfezionato nei modi e secondo legge. Qualcuno, invece, dopo aver lasciato l'auto al nuovo acquirente, impegnandosi quest'ultimo a pagarla a rate, ha ritenuto di posticipare, per sicurezza il passaggio di proprietà con iscrizione del nuovo proprietario al Pubblico Registro Automobilistico, a pagamento completato, con l'acquirente dell'auto usata. In altri casi si é lasciato all'acquirente l'onere di registrare a suo nome la vettura. Un caso banale quanto usuale che porta i suoi pericoosi esiti nel tempo. A distanza di anni, infatti, il venditore si é però visto recapitare multe per infrazioni al codice della strada o cartelle esattoriali, che le amministrazioni hanno elevato nella presunzione/solidarietà col proprietario originario. L'infrazione diventa cartella esattoriale ed il mancato pagamento legittima l'Agenzia dele Entrate, per mano di Equitalia, a trasferire il credito che questi vantano suli futuri acquisti del contribuente/utente/automobilista con procedure esecutive anche sul nuovo mezzo che dovesse nel frattempo acquistare. Sicché da una normale dimenticanza o negligenza spesso ci si rende solidalmente coobligati col reale detentore del mezzo di tutte le infrazioni da una semplice multa per divieto di sosta ad un omicidio colposo commesso da altri. Ecco come e cosa bisogna fare per evitare e procedere, il prima possibile, ad un discarico delle responsabilità da parte del venditore. Ecco, giustappunto, la roadmap di come uscirne indenne, o quas da una fastidiosa vicenda come questa.

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di LODI

ATTO  di  CITAZIONE 

Per dichiarazione di perdita del possesso di autovettura
ed ordine al Conservatore PRA di relativa trascrizione 

 

R.T., (C.F.    ), nato a      (MI), il 1.10.1977, residente a Milano (MI), alla via Monte Napoleone, n° 8, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Sorlini, del Foro di Lodi, C.F. SRLPLA61H05F205R, e mail certificata, fax di studio n. 02-87384585, come da procura alle liti estesa in calce all’originale dell’atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in San Donato Milanese, alla via Bruxelles, n° 2H, con dichiarazione di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni e le notificazioni di rito di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. al seguente fax al n. 02-87384585 oppure all'indirizzo di posta elettronica

PREMESSO IN FATTO

- che il Sig. R.T. ha alienato, con atto del 12 novembre 2007,  in favore del Sig. V.B. (acquirente) (acquirente convenuto) nato a Turbigo, in data 4 gennaio 1982,  residente a Turbigo, alla via Verdi n°24 (C.F. ), un’ autovettura tipo Audi, modello A6, tg. AD667IO, immatricolata nel 1999 (doc. all.ti n.1-2);

- che l’acquirente era tenuto nel termine di 60 giorni dall’avvenuta stipula del contratto di compravendita ad effettuare a proprie spese l’annotazione del passaggio di proprietà presso il P.R.A. di competenza;

- che il giorno stesso della stipula del contratto, l’attore consegnava l’autovettura al convenuto in perfetto stato;

- che in data 26/8/2014 e 28/5/2015 sono state notificate all’attore, permanendo nella qualità di proprietario dell’autovettura di cui sopra, due sanzioni pecuniarie per violazione del codice della strada, nella specie: una per accesso in zona a traffico limitato nel Comune di Turbigo art. 7/9-14 del C.d.S. e l’altra, volando l’art.7/1-14 C.d.S. per la circolazione su corsia destinata al transito dei mezzi pubblici infliggendo sanzioni rispettivamente per € 93,88 e € 94,88;

- che la data delle infrazioni risultano essere successive alla data di scadenza che il Sig. V.B. (acquirente) aveva per assolvimento all’obbligo, assunto in forza del contratto, di svolgere le procedure relative al passaggio di proprietà presso il P.R.A. competente;

- che a partire dalla conoscenza avuta dall’attore del mancato assolvimento dell’obbligo sopra specificato, diversi sono stati gli inviti, ma senza risultato, rivolti al convenuto affinché provvedesse al suo obbligo;

- che attualmente il veicolo risulta ancora erroneamente di proprietà dell’attore, il quale tuttavia ne ha perso il reale possesso, oltre che la proprietà in forza dell’atto di vendita.

Tutto ciò premesso, il Sig. R.T., rappresentato e difeso come da procura a margine

CITA

il Signor V.B. (acquirente), nato a Turbigo, in data 4 gennaio 1982,  residente a Turbigo, alla via Verdi n°24 (C.F. ), 

a comparire davanti al Giudice di Pace di Lodi, ora e locali di rito, per l’udienza del 15 Dicembre 2015 alle ore 9:00 e ss. con invito a costituirsi nei modi e termini di legge, con espresso avviso che non comparendo, si procederà in sua legittima contumacia e con l’avvertimento che non costituendosi nel termine della  predetta udienza, incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., rendendo noto che, ex art. 320 c.p.c., alla stessa udienza la parte dovrà comparire personalmente anche per il tentativo di conciliazione, per ivi sentire accogliere, presente o contumace, le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’ Ill.mo Giudice di Pace adito così provvedere:

- accertare e dichiarare che a decorrere dalla data del 12 novembre 2009, data della stipula del contratto emarginato in narrativa, l’attore ha perso il possesso e la proprietà dell’autovettura tipo Audi, modello A6, targata AD667IO, per averla alienata, ed immediatamente consegnata, al Sig. V.B. (acquirente) acquirente dell’autovettura, con ogni consequenziale provvedimento di legge;

- ordinare al Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico di Lodi di procedere alle opportune annotazioni e trascrizioni, esonerando l’attore da ogni responsabilità al riguardo.

Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, come da procura alle liti.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti in fedele copia fotostatica:

  1. contratto di compravendita;
  2. Certificato di proprietà;
  3. accertamento della violazione delle norme del codice della strada, recante data del 26/8/2014;
  4. accertamento della violazione delle norme del codice della strada, recante data del 28/5/2015;

Lodi-San Donato 26 ottobre, 2015.

 

Avv. Paolo Sorlini

 

 

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto, Avv. Paolo Sorlini, in base alla legge 53 del 1994 ed in virtù dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Lodi, rilasciata in data 14/04/2004, ho notificato per conto di R.T. il sopraesteso atto di citazione al signor  V.B. (acquirente), residente a (00121) Turbigo, alla via Verdi n° 24, trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r.  n° 76396422271-4 spedita dall’ufficio postale di San Donato Milanese in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Paolo Sorlini

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LODI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Lodi, Avv. Giuseppa Crisafulli ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

Nella causa iscritta al Ruolo Generale n.2752/2015, promossa con atto di citazione da:
R.T., CF ……., elettivamente domiciliato in S. Donato Milanese via Bruxelles n.2H, presso lo studio dell’Avv. Paolo Sorlini che lo rappresenta e difende per delega in atti. 

                                                                 Attore

CONTRO 

V.B., residente in Turbigo, via Domenico Verdi n.24

                                              Convenuto    

OGGETTO: Perdita di possesso di autovettura. Conclusioni di parte attrice: come da foglio allegato. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato. il sig. R.T. conviene in giudizio il sig. V.B., al fine di ottenere la dichiarazione di perdita di possesso della autovettura Audi, modello A6, targata AD667IO, per averla venduta al predetto nonché la trascrizione della perdita di possessso, presso il Registro Automobilistico di Lodi. Parte convenuta non si costituiva né compariva. 

Precisate le conclusioni alla udienza del 16 dicembre 2015, la causa è stata trattenuta a sentenza. 

                                                                         MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall’ attore appare fondata, sia in fatto che in diritto e meritevole di accoglimento avendo l’istante provato, con l’atto prodotto (atto di vendita del 12 novembre 2009) , di avere ceduto la propria vettura al sig. V.B.. 

Il Giudice desume elementi di prova a fondamento della domanda anche dal comportamento processuale tenuto dal convenuto. 

PQM 

Il Giudice di Pace di Lodi , definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata  

                                                                                             Dichiara
L’avvenuta perdita di possesso del veicolo Audi, modello A6, targata AD667IO in capo a R.T. a far data dal 12 novembre 2009. 

                                                                                              Ordina 

Al Conservatore del PRA di Lodi di annotare con esonero di rsponsabilità da parte dello stesso, la perdita di possesso dell’auto Audi, modello A6 targata AW511EB in capo a R.T. a far data dal 12 novembre 2009. 

Le spese di trascrizione a carico del sig. V.B. , 

Condanna V.B. alle spese di questo giudizio che liquida in uro 1.000,00 oltre oneri di legge. 

Dichiara altresì la sentenza esecutiva per legge. Lodi 28/12/2015.
Il Giudice di Pace

 

Avv. Giuseppa     Crisafulli

 

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