S T U D I O L E G A L E S O R L I N I & P A R R I N I
S T U D I O   L E G A L E   S O R L I N I  &  P A R R I N I

Contratto di finanziamento e inadeguata fornitura del professionista

 

N. R.G. 11001311/2010 

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Seconda Sezione CIVILE 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guendalina Borghi ha pronunciato la seguente 

SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11001311/2010 promossa da: 

Soleado Mario (C.F.     ), con il patrocinio dell’avv. Paolo Sorlini, elettivamente domiciliato presso la propria abitazione in Milano, come da procura a margine dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 

                                        ATTORE OPPONENTE 

contro 

EXPERT Money SPA (P.I.     ), già EXPERT Banca s.p.a. e quale società costituita a seguito di fusione per incorporazione di NC s.p.a. in EXPERT Money s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell’avv. F.U. e dell’avv. T.B, elettivamente domiciliata in via Brenta 1, Monza presso il difensore 

                                            CONVENUTA 

Infissi Extraordinari di Paola Toti, in persona del titolare Paola Toti, con sede in Milano, via G. Rossi 3 (C.F. ), 

                                TERZA CHIAMATA CONTUMACE 

CONCLUSIONI 

all'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni come da fogli separati allegati al 16.7.2013 

IN FATTO E DIRITTO 

Verificata l’impossibilità di una conciliazione, esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione. 

Occorre precisare che viene omessa la parte relativa all'esposizione dello svolgimento del processo non essendo più indicata fra i contenuti della sentenza alla luce dell'art. 132 c.p.c.. Si premette, altresì, che l’art. 132 c.p.c. legittima il Giudice a concentrarsi solo sui punti nodali della controversia, senza necessità di esaminare le ulteriori questioni e senza necessità di rispettare quello che astrattamente sarebbe l’esatto ordine di trattazione. 

L'opposizione proposta dall'attore è fondata e, pertanto, merita accoglimento. 

Occorre preliminarmente stabilire se sussiste un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento sottoscritto dal sig. Soleado con la EXPERT Bank spa ed il contratto di compravendita stipulato con la Infissi Extraordinari. Deve all'uopo sottolinearsi che, in diritto, “..affinchè possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore..”(Cass. 17.5.2010, n. 11974 ). In particolare, la stipulazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di un bene determinato è stata individuata dalla Corte di Cassazione proprio come ipotesi tipica di collegamento negoziale, poiché la somma erogata dall'istituto di credito viene destinata all'acquisto del bene (Cass. 20.1.1994, n. 474).Orbene, nella fattispecie in esame sussistono i seguenti elementi rivelatori del collegamento negoziale tra la vendita dei serramenti e il finanziamento stipulato con la EXPERT Bank spa(ora EXPERT Money spa): a) l'indicazione nella proposta di finanziamento (cfr. doc. 3 fasc. opposta) , alla voce “richiesta di finanziamento” dello scopo del ricorso al credito “...destinato all'acquisto del bene sotto descritto::”, b) la specifica previsione, espressa nella medesima voce “richiesta di finanziamento”, della corresponsione della somma mutuata direttamente al convenzionato “..sopra indicato”, c) specifica indicazione nel contratto di finanziamento del nominativo del convenzionato “Infissi Extraordinari”, d) la specifica indicazione dell'oggetto del finanziamento “serramenti”. 

Accertato, pertanto, che tra il contratto di finanziamento sottoscritto con la EXPERT Bank spa ed il contratto di compravendita sussiste quel collegamento negoziale in forza del quale il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma per l'acquisto di un bene e della somma mutuata beneficia il venditore del bene, al quale viene direttamente corrisposta, occorre ora esaminare l'evolversi della giurisprudenza in relazione alla possibilità per il consumatore di procedere contro il creditore per ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento in ipotesi di risoluzione del contratto di compravendita e della necessità che tale diritto in capo al consumatore possa essere riconosciuto solo in presenza della condizione di esclusiva al finanziatore per la concessione di credito ai clienti del fornitore. 

Deve preliminarmente evidenziarsi che in diritto si è posto il problema dell'interpretazione da fornire a detta clausola di esclusiva tra finanziatore e venditore richiesta, sino alla novella del 2010, dagli artt. 42 Codice del Consumo e 121 ss. TUB.Sul punto, giova osservare che con la direttiva n. 2008/48/CE del 22 maggio 2008 è stato approvato il testo relativo ai contratti di credito ai consumatori, testo che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE. Orbene, in applicazione di detta direttiva, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che, in base ad una corretta applicazione dell'art. 42 Codice del Consumo nella sua formulazione ante novella, non è indispensabile che tra il finanziatore e venditore sussista una clausola di esclusività affinchè il consumatore possa esercitare il diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento. 

La Corte di Giustizia Europea, cui il Tribunale di Bergamo aveva rimesso la questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 11, comma 2, della direttiva 87/102/CEE, ha affermato che, in base ad una corretta interpretazione dell'art. 11, 2 comma, della direttiva 87/102/CEE, non è indispensabile che sussista un rapporto di esclusiva tra il venditore ed il finanziatore perchè il consumatore possa esercitare il diritto alla risoluzione del contratto di mutuo e alla restituzione delle somme già corrisposte al finanziatore (cfr. Corte Giustizia Europea 509/07 del 23.4.09 in motivazione: “..l'art. 11, n.2, della direttiva del Consiglio 22 dicembre 10986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di un accordo tra il creditore e il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore..”). 

In particolare la Corte, rilevato che al consumatore, parte più debole del contratto, è il più delle volte preclusa non solo la possibilità di accertare la sussistenza o meno di un rapporto di esclusiva tra fornitore e creditore, ma anche quella di apportare modifiche al testo del contratto di mutuo, richiamato l'obiettivo di armonizzazione minima che la direttiva 87/102/CEE si prefiggeva, ha precisato che il fatto di subordinare in ogni caso l'esercizio del diritto del consumatore di procedere contro il finanziatore alla condizione dell'esistenza di una clausola di esclusiva tra il finanziatore stesso ed il fornitore, contrasterebbe con l'obiettivo della direttiva stessa, con l'ulteriore precisazione che alla condizione della sussistenza di un rapporto di esclusiva non potevano essere subordinati né l'esercizio del diritto di ottenere la risoluzione del contratto di credito in caso di inadempimento del fornitore, né il diritto di ottenere la restituzione delle somme pagate al finanziatore. 

Alla luce di tali argomentazioni la Corte ha concluso affermando che la previsione della esclusività o meno non è condizione ostativa a che il consumatore, facendo valere la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del fornitore, possa far valere la consequenziale risoluzione del contratto di mutuo. 

Orbene, applicando i principi sopra esposti al caso in esame, stante l'obbligo per il Giudice nazionale di interpretare ed applicare i principi di diritto interno in maniera conforme a quanto prescritto dalle direttive comunitarie anche in pendenza di recepimento delle stesse, è evidente che deve concludersi per la pacifica azionabilità del rimedio in questione anche per i contratti di compravendita conclusi ante novella e deve concludersi per la intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento stante il suo collegamento con il contratto di compravendita, la cui risoluzione per inadempimento del venditore è stata giudizialmente accertata, circostanza, quest’ultima pacifica perché non contestata e documentalmente provata con la produzione in giudizio della sentenza del Tribunale di Saronno. 

Appare pertanto evidente la fondatezza della opposizione proposta dall'opponente che deve, pertanto, essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. 

Alcun provvedimento deve adottarsi nei confronti della Infissi Extraordinari di Paola Toti atteso che le domande spiegate nei suoi confronti presupponevano l'accertamento della sussistenza di un debito dell'opponente stessa nei confronti della EXPERT Money spa ed una condanna al pagamento di somme in conseguenza del contratto di finanziamento, con integrale compensazione delle spese di lite. 

Le spese di lite tra il sig. Soleado e la EXPERT Money spa, liquidate direttamente in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono poste a carico della EXPERT Money spa. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 

accoglie l'opposizione proposta dal sig. Soleado Mario e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 167/2010 emesso dal Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio in data 8.2.2010; 

dichiara tenuta e condanna la EXPERT Money spa a corrispondere al sig. Soleado Mario la somma complessiva di Euro 1.750,00 di cui € 250,00 per spese, oltre accessori di legge e 15% rimborso spese forfettario, a titolo di rifusione delle spese di lite. 

Compensa integralmente le spese di lite tra l’opponente e la terza chiamata 

Monza, 12 gennaio 2015 

Il Giudice 

dott. Guendalina Borghi 

 

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