Parrini & SorliniStudio Legale

Diciotto euro e trentotto

Un bambino disabile a bordo, il contrassegno esposto, una multa archiviata dal Prefetto. E un conto che, alla fine, resta al cittadino.

Il ricorrente è indicato con un nome di fantasia, Marco Spometti; di fantasia sono anche i nomi dei difensori dell'ente. Il giudice non è nominato, e nei documenti riprodotti ogni nominativo è oscurato. Date, numeri di protocollo e citazioni sono quelli degli atti.

Il fatto

4 agosto 2025, La Spezia, via Domenico Chiodo, ore 18:19. Un'auto entra in zona a traffico limitato. A bordo c'è un bambino con disabilità, titolare di regolare contrassegno invalidi, e sua madre. Il contrassegno è esposto sul cruscotto. Al volante c'è Marco Spometti, che sta cercando uno stallo riservato, di quelli che in mezza Italia stanno dentro la ZTL proprio perché chi ne ha diritto possa arrivare vicino ai servizi.

Il 12 settembre arriva il verbale n. 148817/2025/C: accesso in ZTL «senza averne titolo», articolo 7, commi 9 e 14, del codice della strada. Ottantatré euro di sanzione più diciotto euro e trentotto di spese di accertamento e notifica. Totale 101,38.

La risposta che dà ragione e multa lo stesso

Il 20 settembre, alle otto del mattino, Spometti chiede al Comando di Polizia Locale l'annullamento in autotutela. Alle nove e mezza dello stesso giorno — un sabato: novanta minuti di istruttoria — arriva la risposta, protocollo n. 0130934/2025.

«il verbale n. 148817/2025/C […] è stato generato a causa della mancata comunicazione del transito in ZTL da parte del titolare di pass invalidi all'ufficio competente. Per quanto sopra, non essendosi trattato di un errore commesso da appartenenti a questo Comando, il verbale non potrà essere annullato in autotutela dallo scrivente Ufficio. Ciò nondimeno, considerando che il disabile ha sempre diritto all'accesso in ZTL e che la Comunicazione (Ord. n. 9870 del 17/10/2019) rappresenta, in capo al titolare di Pass, un dovere finalizzato ad evitare l'invio di sanzioni non dovute, caricando la pubblica amministrazione di incombenze e oneri (procedurali e di notifica), le invieremo il bollettino per il ristoro delle sole spese (€ 18,38), sostenute da questa Amministrazione, allegando la ricevuta di pagamento […]. Sarà cura di questo Ufficio trasmettere il tutto alla Locale Prefettura entro 60 giorni, proponendo l'archiviazione del verbale in parola.»

La PEC del Comando di Polizia Locale della Spezia del 20 settembre 2025, con i nominativi oscurati: nega l'annullamento in autotutela, riconosce che il disabile ha sempre diritto all'accesso in ZTL e chiede 18,38 euro di sole spese.
La PEC del Comando del 20 settembre 2025: l'autotutela negata, il diritto riconosciuto, i diciotto euro chiesti lo stesso. Destinatario e oggetto sono oscurati.

Vale la pena rileggerla lentamente, perché è tutta qui.

Il Comando riconosce per iscritto che il disabile ha sempre diritto all'accesso. Riconosce quindi che la sanzione non è dovuta. E però non annulla, perché «non è stato un errore nostro»: l'errore sarebbe del cittadino, che non ha comunicato la targa. Infine propone uno scambio: paghi diciotto euro e trentotto, mandi la ricevuta, e l'ufficio chiede al Prefetto di archiviare.

Su quel punto la giurisprudenza è ferma da anni. Il diritto del veicolo al servizio della persona con disabilità di accedere alle ZTL nasce dalla legge — articolo 11 del d.P.R. 503/1996, articolo 381 del regolamento del codice della strada — e non dal permesso del Comune. La Cassazione, con la sentenza n. 21320 del 2017, ha spiegato che l'obbligo di comunicare il transito serve soltanto a evitare che vengano spedite multe a chi ha diritto di passare, non a costituire quel diritto; e con la sentenza n. 28144 del 2022 ha aggiunto che si tratta di un diritto incondizionato, che non può essere compresso dalle esigenze del controllo automatico degli accessi.

I diciotto euro non vengono pagati. Il 9 ottobre 2025 viene depositato ricorso al Giudice di Pace.

Il giudice sospende, la Prefettura archivia

Il 15 ottobre 2025 il Giudice di Pace sospende l'esecutività del verbale e fissa l'udienza. Con l'avvertenza di rito: se il ricorrente non compare, il provvedimento viene convalidato e le spese le paga lui.

Il decreto del Giudice di Pace della Spezia, con i nominativi oscurati, che sospende l'esecutività del verbale e fissa l'udienza di comparizione.
Il decreto del Giudice di Pace: sospende l'esecutività del verbale e fissa l'udienza. Nomi del ricorrente, del suo difensore e del giudice sono oscurati.

Il giorno dopo, 16 ottobre 2025, la Prefettura apre il proprio procedimento. Cinque mesi più tardi, il 16 marzo 2026, lo chiude così:

«ACCOGLIMENTO ricorso – Registrazione per ELEMENTI GIUSTIFICATIVI (CO26)»

Il provvedimento della Prefettura della Spezia del 16 marzo 2026: oggetto «ACCOGLIMENTO ricorso – Registrazione per ELEMENTI GIUSTIFICATIVI (CO26)».
Il provvedimento della Prefettura, 16 marzo 2026: la registrazione che chiude la pratica.

Archiviato. Il 31 marzo 2026 il sistema informatico delle prefetture rende la registrazione disponibile alla Polizia Locale, che così lo sa. Al cittadino non lo dice nessuno. L'articolo 204, comma 1, del codice della strada è esplicito: il comando che riceve l'ordinanza di archiviazione ne dà notizia ai ricorrenti. Quella notizia non arriva: né alla posta certificata a cui l'ufficio aveva risposto in novanta minuti, né altrove.

Spometti lo scoprirà undici mesi dopo, leggendo la comparsa del Comune.

Il ricorso che nessuno ha mai proposto

Nel linguaggio del sistema informatico delle prefetture quella registrazione si chiama «accoglimento ricorso». Ed è qui che la vicenda diventa istruttiva, perché un ricorso al Prefetto non era mai stato proposto.

L'articolo 203 del codice della strada dice con precisione chi può farlo: «il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196», cioè chi la multa l'ha ricevuta o ne risponde in solido. Non il Comune. In quel procedimento l'amministrazione che ha elevato il verbale sta dall'altra parte: riceve il ricorso del cittadino e lo trasmette al Prefetto con le proprie controdeduzioni. Un ente che ricorre contro il proprio verbale è una figura che non esiste.

Restano due sole spiegazioni. O il Comando ha preso l'istanza di autotutela e l'ha inoltrata al Prefetto ribattezzandola ricorso — e non sarebbe un dettaglio formale, perché la legge rende il ricorso al Prefetto e l'opposizione al giudice alternativi fra loro: se quella riqualificazione avesse attecchito, l'opposizione già depositata rischiava di essere dichiarata improponibile. Oppure un ricorso non c'è mai stato, e la Prefettura ha registrato come accoglimento un'archiviazione sollecitata dal Comando: esattamente quello che la PEC del sabato mattina annunciava.

La seconda lettura è la più probabile, e c'è una data a confermarla: il procedimento in Prefettura porta il protocollo del 16 ottobre 2025, sette giorni dopo il deposito del ricorso al Giudice di Pace. Un ricorso amministrativo presentato dopo l'opposizione giudiziale non si accoglie — si dichiara improponibile.

In entrambi i casi, una cosa è certa: del procedimento aperto a suo nome, e del suo esito, il cittadino non ha saputo nulla per undici mesi.

Un anno dopo: «cessata la materia del contendere»

Il 9 settembre 2026 il Comune della Spezia si costituisce in giudizio — rappresentato dagli avvocati Bianchi, Rossi, Ferri, Conti e Sala dell'Avvocatura civica, nomi che qui sono di fantasia — e chiede una cosa sola: dichiarare cessata la materia del contendere, perché il verbale è stato archiviato. Nella comparsa si legge che la Prefettura avrebbe accolto «il ricorso amministrativo proposto» dal ricorrente — quello che, come si è visto, nessuno ha mai proposto — «riconoscendo nel merito la sussistenza di elementi giustificativi in favore del ricorrente». Nessuno dei fatti esposti nel ricorso viene contestato.

Tre dettagli meritano di essere raccontati.

Primo. L'ordinanza di archiviazione non viene prodotta. Al suo posto c'è una schermata del sistema informatico che dichiara di sé stessa:

«La presente comunicazione non ha valore di atto amministrativo, ma costituisce la mera estrazione delle risultanze dell'archivio informatico»

Estrazione dall'archivio informatico della Prefettura della Spezia, con l'avvertenza che la comunicazione non ha valore di atto amministrativo.
La schermata prodotta in giudizio al posto dell'ordinanza: dichiara di sé stessa di non avere valore di atto amministrativo.

Secondo. Fra gli allegati ne compare uno intitolato «mail di comunicazione archiviazione». Lo si apre pensando di trovare la notizia mai ricevuta. È invece la PEC del 20 settembre 2025: quella che negava l'autotutela e chiedeva i diciotto euro. Di sei mesi anteriore all'archiviazione.

Terzo. Nel file tecnico del deposito telematico, la domanda dell'ente è scritta senza giri di parole: «rigetto del ricorso, conferma verbale e condanna alle spese». E la nota spese allegata chiede 495,41 euro.

La nota spese depositata dal Comune della Spezia: compenso tabellare 346 euro, totale generale 495,41 euro.
La nota spese del Comune: 495,41 euro. Intestazione, nome e firma del difensore dell'ente sono oscurati.

Il conto

All'udienza il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato le spese.

Facciamo il conto di una vittoria così.

Sanzionenon dovuta, archiviata
Contributo unificato versato per ricorrere43,00 €
Viaggio andata e ritorno per l'udienzacirca 190,00 €
Giornate di lavoroquelle che sono
Recuperatozero

Il cittadino aveva ragione dall'inizio, e l'amministrazione lo aveva scritto nero su bianco il giorno dopo la richiesta. Ha comunque dovuto versare un contributo unificato, attendere dodici mesi, percorrere quattrocento chilometri e presentarsi davanti a un giudice per sentirsi dire che non c'era più niente da decidere.

Perché quei diciotto euro non erano dovuti

Sulla somma vale la pena di essere precisi, perché è il cuore della vicenda.

Le spese di accertamento e notifica non vivono di vita propria: l'articolo 201, comma 4, del codice della strada le pone a carico di chi è tenuto a pagare la sanzione. Se la sanzione non è dovuta, l'accessorio cade con essa. Lo conferma la simmetria dell'articolo 204: quando il Prefetto ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza e addebita le spese del procedimento; quando archivia, non addebita nulla. Un'archiviazione con le spese a carico di chi ha avuto ragione il codice non la conosce.

E se invece quei diciotto euro fossero la conseguenza della targa non comunicata — come lascia intendere la PEC — allora non sarebbero spese: sarebbero una sanzione. Ma l'articolo 1 della legge 689 del 1981 vieta di applicare sanzioni amministrative se non in forza di una legge, e un'ordinanza del Sindaco non è una legge. In entrambi i casi la pretesa non sta in piedi, prima ancora che per l'articolo 23 della Costituzione, per il quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Non serve invocare il diritto naturale o le leggi ingiuste. Qui una legge che imponga quel pagamento non esiste.

Quello che resta

Non è una storia di malafede. È una storia di automatismi: il varco che fotografa, il verbale che parte, l'ufficio che non può annullare «perché l'errore non è nostro», la registrazione informatica che chiude la pratica e che nessuno comunica al cittadino, l'avvocatura che un anno dopo chiede di chiudere un giudizio su un atto già archiviato e, nello stesso atto, la rifusione delle proprie spese.

Ogni passaggio, preso da solo, ha la sua giustificazione burocratica. Messi in fila, chiedono a un bambino con disabilità e a chi lo accompagna di pagare — in denaro, in tempo, in chilometri — il costo di un diritto che la legge gli riconosce già.

Davanti a quella PEC del sabato mattina, quasi tutti pagano i diciotto euro e trentotto e chiudono la questione: costa meno del tempo che serve a discuterla. È esattamente ciò su cui questi meccanismi contano.