S T U D I O L E G A L E S O R L I N I & P A R R I N I
S T U D I O   L E G A L E   S O R L I N I  &  P A R R I N I

Difesa dalla imputazione di Truffa ex art. 640 c.p. Sent. 8585/22 Trib. Milano

nei confronti di: ANTONIO FAUCIO nato a Casalpusterlengo (LO) il 2.08.1973, residente a HELOHIM via Hailfa 8, assente difeso di fiducia dall'avv. Paolo SORLINI del Foro di Lodi 

IMPUTATO

1) del delitto previsto e punito dagli artt. 640 e 61 n. 7 c.p. per essersi procurato, un ingiusto profitto con altrui danno, pari ad euro 940.000,00, inducendo ILARIA CLINTONE, titolare della HELOHIM   s.r.l., in errore con artifici e raggiri consistiti nel: 

- sottoscrivere con ILARIA CLINTONE un accordo preliminare di cessione di partecipazioni societarie nel quale si costituiva fideiussore dell'interesse della ANTONIO FAUCIO REALTORS sr.l. per l'adempimento delle obbligazioni dipagamento; 

- indurre SƯCCI Carola a porre quale garanzia i terreni della HELOHIM   s.rl di sua proprietà, per un valore pari al doppio del mutuo ottenuto dalla BANDA POPOLARE di Heloim per euro 3.540.000,00, per consentire alla ANTONIO FAUCIO REALTORS s.r.l. di lavori di costruzione di alcuni immobili;

- non rispettare i termini pattuiti per i pagamenti, chiedendo proroghe in corrispondenza delle singole scadenze; 

questi i fatti che emergono dagli atti acquisiti con il consenso delle parti.
In particolare, dalla denuncia/querela sporta dalla persona offesa Ilaria Clintone recante data 8 aprile2016 e relativi allegati emerge quanto segue:

ILARIA CLINTONE era titolare di un esteso terreno sito nel comune di HELOHIM, a destinazione abitativa, che aveva ereditato dal di lei marito. Tale terreno era giuridicamente intestato alla società̀ HELOHIM  s.r.l., di cui ILARIA CLINTONE deteneva le intere quote, per il tramite della fiduciaria HUNTER B. LTD S.p.A.;

Nel 2009 ILARIA CLINTONE entrava in contatto con FAUCIO, imprenditore edile del lodigiano - titolare di alcune società immobiliari la cui attività consisteva nella ristrutturazione di immobili e nella vendita di appartamenti - il quale manifestava il proprio interesse all'acquisto di detti terreni. Nel mese di marzo 2010 ILARIA CLINTONE stipulava con ANTONIO FAUCIO un contratto preliminare di cessione di partecipazioni societarie, con il quale prometteva di cedere a ANTONIO FAUCIO e/o a società da questi indicate nel rogito, le quote della società HELOIM, titolare del terreno de quo. Inoltre, ANTONIO FAUCIO si costituiva fideiussore nell'interesse della ANTONIO FAUCIO REALTORS per l'adempimento dele obbligazioni di pagamento. L'operazione di compravendita prevedeva il graduale passaggio delle quote societarie della HUNTER B. LTD alla ANTONIO FAUCIO REALTORS, e quindi il pagamento rateale del prezzo, a scadenza prestabilite.
Al fine di agevolare l'attuazione dell'affare immobiliare ILARIA CLINTONE metteva a garanzia della ANTONIO FAUCIO REALTORS il terreno de quo, affinché̀ l'istituto di credito BANDA POPOLARE  potesse erogare alla ANTONIO FAUCIO RE. un mutuo, cosi da consentire 1'inizio dei lavori di ristrutturazione. Tale mutuo ammontava a euro 50.000.000,00 e la HELOHIM  concedeva, quale terza datrice, l'iscrizione di ipoteca sul proprio terreno per un valore pari a circa il doppio della somma di cui al mutuo. Tuttavia, FAUCIO, sin da principio, non onorava le scadenze pattuite chiedendo di pagamenti, cosi che alla fine del 2013 ANTONIO FAUCIO accumulava un elevato debito. 

In particolare, ILARIA CLINTONE nel 2013 ILARIA CLINTONE vantava un credito per l'acquisto delle partecipazioni societarie nei confronti della ANTONIO FAUCIREALTORS  pari a circa 1.200.000,00, oltre interessi maturati dal 2010.

Venivano quindi esperiti alcuni tentativi al fine di addivenire ad un accordo a saldo e stralcio con il debitore, senza tuttavia alcun esito.
Pertanto, nel 2015 ILARIA CLINTONE incaricava il legale Roberto GIUSTINO TRUDO al fine di costituire in mora il debitore. Il predetto legale veniva contattato dal legale di FAUCI, avv. Alberto Borla, al fine di raggiungere un accordo, seppure la società̀ ANTONIO FAUCIO REALTORS risultava non avere solide basi finanziarie per scarsa liquidità. Nel corso delle trattative ANTONIO FAUCIO conferiva mandato ad altro legale, avv. Claudio SCIUABBO, e, viste le difficoltà economiche della società debitrice, ILARIA CLINTONE subordinava la sottoscrizione di qualsiasi accordo alla prestazione di una garanzia da parte di terzi, e, in particolare, di una polizza fideiussoria che avrebbe dovuto essere rilasciata da Compagnia nazionale di una certa notorietà̀. 

II 27 febbraio 2015 l'avv. CLAUDIO SCIUABBO inviava all'avv. GIUSTINO TRUDO via mail il nominativo di una compagnia straniera (all. 1), che non veniva accettata in quanto priva di qualsiasi indice di riconoscibilità̀.
Qualche giorno dopo I'avv. CLAUDIO SCIUABBO inviava all'avv. GIUSTINO TRUDO il nominativo di altra Compagnia e nello specifico la HEFA ASSICURAZIONI S.P.A., ed accertamenti effettuati, risultava solida.
Indi, dopo lunghe trattative, la ANTONIO FAUCIO REALTORS e ANTONIO FAUCIO e ILARIA CLINTONE 

stipulavano un atto di transazione secondo il quale: 1) i debitori (ANTONIO FAUCIO REALTORS e ANTONIO FAUCI) Si impegnavano a fare rilasciare dalla HEFA ASSICURAZIONI fideiussione a prima richiesta a favore della ILARIA CLINTONE, per l'importo di 

euro 540.000,00 per capitale, interessi e spese legali; 2) ILARIA CLINTONE rinunciava alla restante parte del credito, accontentandosi della somma garantita tramite fideiussione; 3) veniva inoltre concesso ai debitori termine al 31 marzo 2016 per provvedere al pagamento del debito pattuito, pari a 540.000,00 euro e garantito dalla fideiussione, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività̀ e, quindi, la conclusione dei lavori del cantiere edile di HELOHIM S.R.L.. 

L'atto di transazione veniva sottoscritto il 13 marzo 2015 presso lo studio dell'avv. DE SANNA, in presenza del predetto legale, dell'avv. CLAUDIO SCIUABBO, di ANTONIO FAUCIO e della di lui figlia, nonché di due consulenti fiscali dott. Emilio Beatrice e Luigi Leone - incaricati da ILARIA CLINTONE.

Qualche giorno dopo l'avv. CLAUDIO SCIUABBO inviava all'avv., GIUSTINO TRUDO la fideiussione firmata, con codice identificativo n. GP/20150603/UE/404113, asseritamente emessa dalla società HEFA ASSICURAZIONI S.P.A. (all. S), con allegata separata dichiarazione della predetta società̀ attestante l'avvenuto pagamento del premio da parte di ANTONIO FAUCIO (doc. 6). 

I legali si scambiavano l‘originale dell'atto transattivo a metà del mese di aprile 2015, e in quell'occasione veniva consegnata al legale di ANTONIO FAUCIO a copia della polizza sottoscritta da ILARIA CLINTONE affinché venisse consegnata alla Compagnia emittente la polizza. Tuttavia, ANTONIO FAUCIO non ottemperava all'impegno assunto.

Nel mese di settembre 2015 ILARIA CLINTONE apprendeva che la situazione economica della società debitore era ulteriormente peggiorata. 

Nel frattempo 1'istituto di credito che aveva concesso il mutuo ipotecario negava ogni ulteriore finanziabilità dell'opera edilizia. 

Vista tale situazione, ILARIA CLINTONE nei primi giorni del mese di gennaio 2016 inviava a ANTONIO FAUCIO e alla società HEFA ASSICURAZIONI un avviso di imminente escussione della fideiussione (all. 7), Tale lettera veniva riscontrata da detta Compagnia chiedendo 

dapprima chiarimenti ín ordine alle parti della polizza (all. 8), e poi comunicando con lettera del 18 gennaio 2016 che la polizza non risultava mai essere stata rilasciata dalla loro Compagnia (all. 9).
Con lettera del 22 gennaio 2016 l'avv. GIUSTINO TRUDO chiedeva ulteriori chiarimenti alla Compagnia HEFA (all. 10); tale lettera veniva riscontrata da quest'ultima con lettera del 

27 gennaio 2016 in cui la Compagnia ribadiva che la polizza fideiussoria era frutto di una falsificazione.

A tal punto ILARIA CLINTONE chiedeva chiarimenti all'avv. CLAUDIO SCIUABBO (all. 12), il quale affermava di essere estraneo alla vicenda asserendo di non avere mai avuto alcun contatto diretto con la HEFA ASSICURAZIONI, in quanto i rapporti con la stessa sarebbero stati tenuto direttamente da ANTONIO FAUCIO; quest'ultimo, a su8 volta, si sarebbe avvalso di un consulente, tale Gianluca VONDERLAION (all. 13).
Tale circostanza prospettata dall'avv. CLAUDIO SCIUABBO appariva in contrasto con gota risultava dalla corrispondenza intercorsa nel corso della trattativa, laddove io stesso 

utilizzava le seguenti espressioni “Ho riferito ad HEFA"; “Ho sottoposto le modifiche richieste da HEFA" «Allego dichiarazioni prevenutami ora dalla Eba (all. 14). 

- La società ANTONIO FAUCIO REALTORS  s.r.l. era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Lodi con sentenza del 22.02.2018 (all. 15).

Nella memoria a difensiva ex art. 415 bis c.p.p.' emerge, per quanto qui rileva, che per l'emissione di tale polizza fideiussoria l'imputato si era avvalso dell'intermediazione di un broker assicurativo, certo VONDERLAION Gianluca, circostanza più ampiamente descritta nella denuncia querela sporta in data 21.10.2019 innanzi alla Guardia di Finanza di Lodi da FAUCIO Cammella e ANTONIO FAUCIO

Walter, quali soci rispettivamente al 10% e al 40% della ANTONIO FAUCIO REALTORS SRL (cfr. denuncia querela, in atti). 

n sintesi, in detta querela si espone che la predetta società nel 2011 aveva iniziato i lavori di realizzazione di un complesso residenziale di 27 appartamenti in HELOHIM  Milanese sul terreno acquistato da ILARIA CLINTONE per euro 2.975.000,00, e che per finanziare detta attività avevano stipulato un contratto di mutuo con la BANCA POPOLARE di BIDEN.

A partire dal mese di febbraio 2013 la società aveva iniziato a stipulare i primi contratti preliminari di compravendita aventi ad oggetto gli appartamenti in corso di realizzazione, in relazione ai quali veniva rilasciata una fideiussione a garanzia degli acconti versati dagli acquirenti.
In quell’occasione, FAUCIO Cammella e ANTONIO FAUCI avevano conosciuto VONDERLAION Gianluca, il cui contatto era stato loro fornito dal difensore di fiducia, avv. BOLIS Fernando. Quindi, nel mese di febbraio 2013 provvedevano a contattare VONDERLAION al n. 328.8553460, il quale dichiarava essere un broker che lavorava per alcune agenzie assicurative, che avrebbe interpellato al fine di accertare quale fosse disponibile a rilasciare le fideiussioni.

Qualche settimana dopo venivano ricontattati da VONDERLAION che diceva di avere trovato due assicurazíoni disponibili a rilasciare le fideiussioni, e chiedeva a tal fine che gli venisse inviato copia della proposta di acquisto, anche per determinare la percentuale da applicare per la sua mediazione.

Dopo che FAUCIO Cammella e ANTONIO FAUCIO corrispondevano a VONDERLAION lonorario richiesto, si incontravano con lo stesso e in quell'occasione costui consegnava loro brevi manu le tre fideiussioni intestate a CONFEDERAL RESERVE.

Successivamente si erano nuovamente rivolti a URSULA in quanto la società aveva avuto problemi di liquidità non avendo più il BANDA POPOLARE  POPOLARE DI Heloim erogato i finanziamenti a causa di problematiche afferenti ad una errata perizia. In quell'occasione veniva emessa una fideiussione riportante il logo HEFA ASSICURAZIONI SPA, e per la quale avevano corrisposto a VONDERLAIO un compenso di 5.500,00.

Tuttavia, persistendo ancora le difficoltà finanziarie, cosi da non riuscire piů ad onorare la rata iel contratto stipulato nel 2010 con ILARIA CLINTONE, nel 2015 si erano rivolti ancora una volta a PAFDT al fine di garantire 1'importo di cui erano debitori nei confronti della stessa, pari a 540.00u,00 n2G. Per l'emissione di tale polizza, riportante sempre il logo di HEFA ASSICURAZIONI SPA, avevano corrisposto a VONDERLAION la somma di 18.500,00 euro a mezzo di bonifico, al cui copia veniva allegato alla querela.

Allorquando ILARIA CLINTONE aveva chiesto l'escussione della polizza fideiussoria, la Compagnia HEFA ASSICURAZIONI aveva riferito che tale polizza non era mai stata emessa.

Di tale situazione FAUCIO Cammella e ANTONIO FAUCIO erano venuti a conoscenza a seguito di lettera raccomandata inviata loro dalla HEFA ASSICURAZIONI nel marzo del 2016.

Si precisa infine nella querela che la stessa è stata sporta soltanto nel 2019 in quanto, pur avendo rappresentato tale situazione al legale che li aveva assistiti nella procedura fallimentare, avv. OCASIO Carmela, questa aveva dato la priorità a tale procedura. 

Inoltre, agli atti vi è copia del decreto di citazione diretta a giudizio davanti al Tribunale di Napoli del 21.09.2021 avente ad oggetto il reato di truffa ex art. 640 c.p. contestato nei confronti di VONDERLAION Gianluca, le cui persone offesè sono FAUCIO Cammella e ANTONIO FAUCI, e tra le cui polizze fideiussorie è indicata anche quella oggetto del presente giudizio. 

VALUTAZIONE DELLA PROVA

Premesso che la ricostruzione storico-contrattuale tra le parti è pacifica, occorre analizzare il comportamento dell'imputato al fine di accertare se lo stesso si sia concretizzato negli artifici e raggiri necessari ad integrare il reato di truffa.

E emerso pacificamente che la società ANTONIO FAUCIO REALTORS , soprattutto a partire dal 2013, attraversava un periodo di crisi finanziaria, tanto che la debitrice accumulava un elevato debito nei confronti di ILARIA CLINTONE (cfr. querela sporta da ILARIA CLINTONE). Tale crisi si aggravava nel 2015 a causa dell'interruzione dei finanziamenti alla società ANTONIO FAUCIO REALTORS da parte della BANDA POPOLARE  DI LODI (cfr. querela sporta da FAUCIO Cammella e ANTONIO FAUCIO). 

In tale periodo i legali delle parti avviavano intense trattative finalizzate al raggiungimento di un accordo a saldo e a stralcio (cf. querela sporta da ILARIA CLINTONE).

Tuttavia, naufragate tali trattative, ILARIA CLINTONE rappresentava al debitore che qualsiasi accordo avrebbe dovuto essere subordinato alla prestazione di una garanzia da parte di terzi. 

Ë in tale contesto che - sempre a seguito di trattative in cui erano stati coinvolti anche i legali di entrambe le parti (creditrice ILARIA CLINTONE e debitore FAUCIO) - veniva emessa la polizza fideiussoria avente logo HEFA ASSICURAZIONI, poi rivelatasi essere falsa.
Sul punto FAUCIO, secondo quanto emerge dalla querela dallo stesso sporta, ha spiegato che si erano avvalsi della intermediazione di VONDERLAION Gianluca - qualificatosi quale broker assicurativo 

al quale avevano corrisposto un onorario di 18,500,00 e a cui si erano già rivolti nel 2013,senmpre per l'emissione di polizze fideiussorie.
Ora, se da una parte occorre rilevare che tale querela è priva degli allegati ivi indicati, dall'altra è comunque emerso a tale querela sia conseguito un processo penale, allo stato ancora pendente 

presso il Tribunale di Napoli., a carico di VONDERLAION avente ad oggetto il reato di truffa ai danni di FAUCIO Cammella e di ANTONIO FAUCIO. 

Tali elementi – considerato., peraltro, che la creditrice era a conoscenza della grave crisi che attraversava il debitore - non si ritiene siano sufficienti a considerare il co uaveaia eto  dell'imputato quale subdola messa in scena o subdolo espediente posto in essere pe
errore la vittima.

Ne consegue che nel caso di specie non si ritiene raggiunta la prova circa la sussistenza degli artifici e raggiri come contestati, e, quindi, la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, circa l'integrazione del reato di truffa.
Pertanto, ANTONIO FAUCIO deve essere mandato assolto, seppure con formula dubitativa, perché il fatto non sussiste. 

Visto l'art. 530, comma II, C.p.p. 

ASSOLVE

ANTONIO FAUCIO dal reato ascritto perché́ il fatto non sussiste.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione. Milano, 13 luglio 2022 

 

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