S T U D I O L E G A L E S O R L I N I & P A R R I N I
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Sent. GdP Lodi 1186-2011 Divieto di sosta - pulizia strade cartelli mobili
Sent. GdP Lodi 1186-2011 Divieto di sost[...]
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Un semplice caso di divieto di sosta per pulizia strade che a dieci anni dalla invenzione di macchine che lavano le strade senza la rimozione dei veicoli, é divenuto un'affare da cassetta per alcune municipalizzate ed amministrazioni locali. un consueto caso in cui probità ed arroganza si confondono a monito e beffa degli utenti, vittime di atteggiamenti pirateschi, contravvenzionati per €38,00 (quando registrare il ricorso costa, di solo contributo unico, 39 euro).

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIAN0


I1 Giudice di Pace di Lodi, Avv. Giuseppa Crisafulli ha pronunciato la
seguente

 

SENTENZA

 

Nella causa iscritta a1 Ruolo Generale n. 1313/2011, promossa con ricorso ex
art. 22 Legge n.689181 da: G.F., elettivamente domiciliato in L., via .................presso lo studio dell'Avv.to Paolo Sorlini e (omissis), che lo rappresentano e difendono per delega in atti.


                                                                                                      ricorrente

CONTRO

Comune di L...............
                                                                                               - resistente-
OGGETTO: ricorso ex art. 22 Legge n.689/81.

 

Il ricorrente concludeva come da ricorso.
Il Comune di Lodi non si costituiva.
Il sig. G. F., con ricorso depositato il 3 novembre 201 1,
ha impugnato il verbale di contestazione n. P/181320A/2011 del 23 giugno
2011, emesso dalla P.L. di Lodi per presunta violazione dell'art. 7, comma 1,
del CdS.
Il ricorrente lamenta la insufficiente ed irregolare segnaletica del divieto.
Il Comune di Lodi non si costituiva.
Sulle conclusioni del ricorrente, assente il resistente, dopo la
discussione, gli atti venivano trattenuti a sentenza previa lettura del
dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dall' opponente appare fondata.
La contravvenzione si fonda sull'accertarnento della sosta durante l'orario di pulizia strada.
Il ricorrente lamenta la inadeguata segnaletica del divieto.
Infatti dalle foto prodotte si evince che il divieto é segnalato da un cartellone poggiato a terra senza alcun ancoraggio e proprio a ridosso del marciapiedi e non di fronte alla via dove insiste il divieto.
Pertanto chi accede in detta via non trova il cartello indicatore del divieto perché lo stesso si trova a ridosso del marciapiedi in luogo non visibile senza frecce di indicazione che non lascia presurnere dove vige il divieto.
Inoltre essendo per nulla ancorato e suscettibile di "crollo" anche per un alito di vento o urto di qualche veicolo di passaggio o meglio ancora di qualche ragazzo che ha voglia di scherzare.

 

Manca pertanto la prova che il divieto sia adeguatamente segnalato. Poiché si tratta di divieto solo per un giorno a1 mese, capacitarsi ogni volta é assai difficile. Nel caso de quo, il ricorrente porta nella sua vettura un congiunto disabile e pertanto ha ulteriore difficoltà a reperire altra sosta in loco.


Il Comune resistente non si é costituito e nulla ha obiettato.

Alla luce di quanto indicato, non ravvisandosi nel caso di specie alcuna dimostrazione che possa determinare nel Giudice il convincimento della legittimità e/o comunque la regolarità del verbale di contestazione opposto, il sottoscritto giudice accoglie il ricorso presentato.Sussistono ragionevoli motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.



P.Q.M.

 

I1 Giudice di Pace di Lodi,
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale n. P/181320A/2011 del 23
giugno 2011, emesso dalla P.L. di...........
Compensa le spese di lite.
Cosi deciso in Lodi il 2 dicembre 2011.
Minuta depositata il 2 dicembre 2011

 

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