S T U D I O L E G A L E S O R L I N I & P A R R I N I
S T U D I O   L E G A L E   S O R L I N I  &  P A R R I N I

Composizione della perdita patrimoniale del creditore nel risarcimento del danno da incidente stradale

MEMORANDUM

 

TO: Avv. C. Cremonesi oppure Avv. P. Sorlini

FROM: Roberto

DATE: 6 Giugno 2013

RE: Composizione della perdita patrimoniale del creditore nel risarcimento del danno da incidente stradale

 

TEMA

 

Cosa si intende per perdita subita dal creditore ai sensi dell'articolo1223 c.c.?

Per riparare alla perdita subita il creditore deve essere immesso nuovamente nella situazione economico-patrimoniale che aveva prima dell'incidente?

 

NORME APPLICABILI

 

art 1223 c.c. Risarcimento del danno

art 2056 c.c. Valutazione dei danni

art.2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito

art.1226 c.c. Valutazione equitativa del danno

art.1227 c.c. Concorso del fatto colposo del creditore

Cass.Sent. n.2092 del 22.11.22012

Cass. 9 Giugno 2011 n. 12699

 

RISPOSTA BREVE

 

Per perdita subita, detta danno emergente si intende l'effettiva diminuzione del patrimonio subita dal creditore.

Il risarcimento dei danni per l'inadempimento o il ritardo comprende ai sensi dell'art. 1223 c.c., tanto la perdita subita dal creditore, cioè il danno emergente, quanto il mancato guadagno, ossia il lucro cessante, allorché ne siano conseguenze dirette ed immediate.

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante da responsabilità contrattuale viene in essere al momento in cui l'inadempimento dell'obbligato incide la sfera giuridica altrui provocando, per il soggetto leso, la diminuzione del suo patrimonio, che deve essere reintegrato in modo da ricostruirne la consistenza che avrebbe avuto se il fatto lesivo non si fosse verificato eliminando le conseguenze pregiudizievoli che sono state cagionate da quel comportamento, nel senso, come indica l'art. 1223 c.c., sia di annullare la perdita subita (danno emergente) sia di fare entrare il mancato guadagno (lucro cessante).

 

FATTO

 

Con riferimento all'atto di citazione del Signor C, il quale ha subito un danno patrimoniale pari a euro 1000 (valore della macchina ), la compagnia assicurativa sostiene che non può pretendere il risarcimento per l' acquisto del veicolo nuovo che avrebbe un valore quattro volte superiore di quello danneggiato. La compagnia sostiene che questo non è giustificabile alla luce dell'articolo 1223 c.c.

 

ANALISI

                                                                              

Risarcimento del danno. "Il risarcimento de danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta".

Il risarcimento comprende:

1) Danno emergente(perdita subita);

2) Lucro cessante(mancato guadagno).

La perdita subita detta danno emergente consiste nella effettiva diminuzione del patrimonio subita dal creditore.

Perdita subita (danno emergente):per danno emergente si intende ogni perdita o diminuzione dei valori economici già esistenti nel patrimonio del danneggiato.

Deve quindi essere risarcito il danno calcolato accertando la diminuzione di valore del patrimonio del danneggiato, avuto riguardo a tutte le conseguenze attive e passive determinate dall'inadempimento.

Il principio di integrale riparazione del danno - Il legislatore,partendo dalla considerazione che non è possibile eliminare ciò che in natura si è definitivamente prodotto, ha fatto emergere come predominante il modello della tutela per equivalente, secondo cui si tende a riprodurre uno status quo ante equivalente a quello esistente prima della verificazione del danno,attraverso la corresponsione di una somma di denaro.Infatti,fra le norme codicistiche dedicate alla materia risarcitoria,quella che prevede il risarcimento in forma specifica assume un ruolo del tutto secondario, subordinando all' art. 2058 c.c, tale forma di risarcimento alla circostanza che sia possibile e non necessariamente onerosa per il danneggiante.Il giudice pertanto è chiamato alla liquidazione del danno, ossia alla conversione,nel caso di responsabilità contrattuale,dell' obbligazione inadempiuta in una obbligazione pecuniaria,e nella responsabilità extra-contrattuale, alla determinazione della somma di denaro idonea, secondo i criteri della sopra menzionata teoria della differenza,a reintegrare il patrimonio della vittima.Si evidenzia in tal modo a finalità riparatoria del risarcimento del danno patrimoniale, che si traduce nella compensazione economica della perdita subita dalla vittima:una funzione essenzialmente economica poiché con il risarcimento del danno si attua la traslazione di una perdita dal soggetto che l'ha di fatto subita, a un altro soggetto individuato come responsabile in base a uno dei criteri di imputazione.Il contenuto e l'esistenza dell'obbligazione risarcitoria dipendono, in definitiva, dalla dimensione e dall'esistenza di una perdita economica che deve essere compensata.In ogni caso, secondo un diffuso convincimento, il risultato della liquidazione dovrà essere tale che il danneggiato esca del tutto indenne dal fatto lesivo.In particolare, proprio partendo dalla considerazione che quella compensativa costituisce la principale funzione della responsabilità civile, la dottrina,e sull'influenza di questa la giurisprudenza,hanno tratto dal disposto dell'art.1223c.c. il principio dell' "equivalenza": il danneggiato riceverà nulla di meno e nulla di più della perdita subita e imputabile al convenuto. Secondo il suddetto principio, cosiddetto "di integrale riparazione dei danni", tradizionalmente posto alla base della disciplina del risarcimento del danno, il quantum dell'obbligazione risarcitoria deve equivalere all'entità del danno subito dalla vittima; il danneggiato deve essere posto nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'inadempimento o il fatto illecito. Pertanto, l'autore del fatto deve ripristinare, ove possibile, lo status quo ante attraverso il pagamento di una somma idonea a coprire sia il danno emergente che il lucro cessante, ma non di più, essendo estranea alla funzione della responsabilità civile quella di punire il danneggiante.Anzi, proprio dall'esigenza di evitare qualsiasi arricchimento del danneggiato, la dottrina ha tratto come corollario del principio del principio di equivalenza, l'istituto della compensatio lucri cum danno in base al quale, nella determinazione del danno, vanno detratti gli eventuali vantaggi economici che siano derivati alla vittima dal fatto illecito, sempre secondo le regole che disciplinano la causalità giuridica.Sempre dal principio dell'equivalenza, tipico della funzione compensativa, discende che accanto alla diminuzione del patrimonio (danno emergente), vada riconosciuto il risarcimento di quelle utilità che, pur non presenti nel patrimonio della vittima al momento della lesione, vi sarebbero state in futuro in termini di profitto, secondo una previsione oggettiva(lucro cessante). In particolare, il danno emergente costituisce l'elemento positivo del danno e consiste nella diminuzione di una utilità che già era acquisita al patrimonio della vittima ed è costituito, nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni, della prestazione mancata, in sè presa e nella diminuzione patrimoniale che essa implica, mentre nel fatto illecito coincide con il valore del bene perduto o con in minor valore del bene danneggiato, nonché con le spese vive che si sono dovute sostenere. Mentre il lucro cessante, o mancato guadagno(elemento negativo), consiste nella privazione di accrescimento patrimoniale che avrebbe potuto verificarsi senza quella violazione. Ora, se il risarcimento del danno deve, in termini quantitativi equivalere all'entità del danno arrecato, ne consegue che sono normalmente irrilevanti ulteriori elementi dell'illecito, quali il grado di colpevolezza dell'agente o le condizioni economiche delle parti. La funzione della responsabilità civile è, dunque, essenzialmente economica della stessa rimangono pertanto estranee connotazioni di carattere punitivo o solidaristico-satisfattivo.

 

CONCLUSIONI

 

In conclusione, il Signor C deve essere immesso nuovamente nella situazione economico-patrimoniale che aveva prima dell'incidente e quindi la compagnia assicurativa deve garantirgli un'equa riparazione comprensiva delle spese sostenute per l'auto demolita e per l'acquisto della nuova.Il risarcimento deve altresì comprendere il danno fisico e le spese mediche sostenute dal terzo trasportato del Signor C.

 

)33.880.880.77

 

Studio Legale 

SORLINI & PARRINI

per appuntamento 

)33 880 880 77 

 

- Sede di Milano

  Via Preneste, 1 c/o APPMA.

  Milano 

  Tel.: 338.8088077

 

Sede di S. Donato Mil.se

  Via Bruxelles n. 2/H

  San Donato Milanese 

  Orario di apertura/Infoline:

  da Lun-Sab.:15:00-19:00.

  Tel.: 338.8088077

 

- Sede di Monza Brianza

   Viale Milano n. 53

   Camparada (MB)

   Tel.: 338.8088077

 

- Sede di Segrate  

  via delle Regioni n. 30

  Segrate (MI)

  Tel.: 334.7444341

                 

  Orario di apertura/Infoline:

  da Lunedì a Venerdì: 15:00-

  19:00

 

- Sede di La Spezia

  Via Rollandi n. 61  

  Riomaggiore loc. Manarola

  Tel.: 338.8088077

  

  E-mail:     studio@cslaw.it

                 parrini@cslaw.it

Stampa | Mappa del sito
© Studio Legale Sorlini - Via Bruxelles 2/H - 20097 San Donato Milanese - Milano - ITALY phone: 33.880.880.77 p.iva: 06271990969

Chiama

E-mail

Come arrivare