S T U D I O L E G A L E S O R L I N I & P A R R I N I
S T U D I O   L E G A L E   S O R L I N I  &  P A R R I N I

CORTE D'ASSISE di MILANO

PRIMA SEZIONE
PRESIDENTE DOTT.SSA A. INTROINI
COMPARSA CONCLUSIONALE DI PARTE CIVILE

 

Il sottoscritto avv. Paolo Sorlini, difensore della costituita parte civile signora FB, nel proc. pen. n.13/12 R.G.C.A. e n. 25477/08 R.G.N.R. a carico deI signori BREGA MASSONE PIERPAOLO e PANSERA MARCO  e del responsabile civile Istituto Clinica Città Studi Milano, già Casa di Cura Santa Rita S.p.A ed altri come in atti,
Nell’interesse della signora FB, nata il 21/04/1962 a Borgo S. Giovanni e  residente in S. Angelo L. via Verdi 10/8, rappresentata e giusta procura speciale allegata alla costituzione di parte civile, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di questo procuratore in San Donato Milanese, Via Bruxelles n° 2H

 

PREMESSA

 

Il percorso processuale delle vicende che hanno riguardato la signora F.C. non può che riscontrarsi nell’accoglimento delle tesi sostenute dalla Procura della Repubblica che, nella requisitoria, con dovizia di particolari e completezza di osservazioni, ha giustamente, rilevato la difficoltà di questo procedimento. Difficoltà costituita dal fatto che noi giuristi abbiamo dovuto dotarci di strumenti idonei a dimostrare  la condotta criminosa in un ambito complesso, quale quello della scienza medica.
Ritiene questa difesa che, c frequentato per due anni l’aula di questo processo, si sia convinto, che comporre da un'indagine ineccepibile questo processo, non è stato fatto per celebrare un processo ad un mostro, né serve alla giustizia dello Stato trovare un demone per il quale sarebbe impraticabile l’irrogazione di una sanzione.
IL D.R.G. (Diagnosis Related Groups)
Il nostro sistema di medicina sociale ha origini storiche, la cui tipizzazione é difficilmente assimilabile a quelle di altri Paesi. La Costituzione, all’art. 32, eleva il diritto alla salute del cittadino ad una posizione di indiscutibilità ed imprescindibilità da ogni altro diritto soggettivo proprio e di terzi. Tralascio le considerazioni sull’operato del soggetto a cui é demandata dall’amministrazione, il rispetto ed il controllo di tale diritto costituzionale, diritto improntato sui requisiti della qualità e della efficienza, sia che venga svolto dalla Pubblica Amministrazione o da un Ente con essa convenzionato.
Il fatto oggettivo é, e rimane, che, a partire dal 1992, vennero prese alcune importanti decisioni in ambito sanitario, tra cui i Decreti Legislativi 502 e 517, i quali, senza abbandonare i principi ispiratori del welfare, introdussero importanti elementi correttivi, quali:
- l’aziendalizzazione (forse un po’ virtuale!) degli ospedali e delle aziende sanitarie locali;
l’accreditamento con la parificazione degli erogatori pubblici e privati ed
il pagamento a prestazione dei ricoveri ospedalieri, con l’applicazione del sistema D.R.G., di derivazione statunitense.
Si trattava, cioé dell’adozione di un sistema mirato ad evidenziare una rosa di terapie in relazione alla patologia riscontrata, appunto i Diagnosis Related Groups. Ora, il nostro sistema, già particolarmente strutturato, ha accolto solo una parte della politica economica sanitaria statunitense, cioé quella parte del sistema che ha, contrariamente al nostro, in quei paesi, la possibilità di controllare gli interventi effettuati dalla struttura ospedaliera alla fonte, sulla base di un sistema assicurativo che autorizza gli interventi chirurgici.
Si é detto, nel corso del dibattimento in primo grado, che tale discrepanza fosse originata dal fatto che l’ente assicuratore straniero fosse un ente privato, con dinamiche improntate verso una maggior efficenza. In realtà, oltreoceano, l’assistenza é erogata da “Medicare”, che è un soggetto autonomo di rilevanza pubblica che interviene, comunque, nei casi in cui non vi sia altra copertura assicurativa privata da altro ente contrattualmente obbligato.

Dal famoso librone bianco L’imputazione dei codici alle patologie ha subito anche un’evoluzione informatica e, più di recente, lavorare con i D.R.G. significa essenzialmente interrogare un software prodotto dalla 3M chiamato Grouper (testimonianza del Dr. Merlino - Regione Lombardia), altresì dotato di un simulatore che, data una patologia, individuato il prezzo che si vuole ottenere, individuava in una rosa di casi la terapia più appropriata e quella più o meno onerosa, ricompresa tra quelle dei disciplinari proposti dal sistema.
Voi, giudici di questa Assise sentirete calpestare le Linee Guida sottraendole dal rango che le stesse hanno assunto nell'individuare l'elemento soggettivo dei reati oggi contestati, come provvedimenti non vincolanti senza valore legale, a queste si opporrà l'esistenza di un piano pubblico per le linee guida in Italia secondo il quale l'intervento é raccomandato quando da ciò ne deriverebbe un beneficio in campo scientifico e clinico, si vorrà far passare queste operazioni come utili alla scienza medica. Certo comunque é che, con un tale sistema, l'elaborazione ragionata tra costi e benefici, non può allo stato che essere svolta solamente dal medico chirurgo, sulla base della sua esperienza certo, ma anche sullo sviluppo di queste linee guida, che altro non sono che il consolidamento delle esperienze internazionali e non nazionali, con un indice di riferimento quindi maggiormente rappresentativo, dei medici e chirurghi del settore utili, come dice il consulente della difesa Dr. Poma (pag.125 ud. 27/1/2014) : "quando si deve discutere o ragionare prendendo come riferimento su cosa di deve o si dovrebbe fare o si potrebbe fare, si parla poi della FONCAM perché il punto di riferimento generale é quello". Poi di nuovo questo é il prof. Olivieri (ud. 2/10/2013 a pag. 107): " Le linee guida sono dei paletti, sono paletti che vengono messi di fatto ad un certo percorso....la vera importanza delle linee guida é nella condivisione....la validità é nella implementazione (ovvero) la realizzazione nella pratica di quelli che sono i documenti scientifici (condivisi)"
Voi, giudici di questa Assise, ascolterete le obiezioni sulla contestazione agli imputati dell’Art. 582 c.p., Lesioni personali, secondo le quali non sarebbe stata dimostrata l'insorgenza di una malattia dall'intervento chirurgico subito. E qui vengo al caso di FB, non aveva niente prima, forse non avrà niente dopo, e tra il prima ed il dopo, ha subito un'inutile mutilazione che le ha segnato la vita.
Ora Io mi chiedo allora dovessimo soddisfare gli indirizzi del Piano per le linee guida per l'Italia allegate al Piano Sanitario Nazionale del 2000, dove é, in questo caso, evidente il beneficio che ne é derivato in campo scientifico e la rilevanza in campo clinico?
Perché mai allora il reato di lesioni prevede per la sua operatività l'insorgenza della malattia? Ora, sappiamo che sul punto l'opinione della Cassazione é stata chiarificatrice e dirimente, ma non possiamo sottrarci ad uno spunto di riflessione.....Nel forgiare le fattispecie poste a tutela dell'incolumità individuale e della libertà morale della persona, il Legislatore del 1930 non si era posto lo specifico problema della salvaguardia del paziente dalle condotte arbitrarie del medico, come dimostra, l'assenza di qualsiasi riferimento normativo a tale situazione. Tanto più in un codice, come l'attuale, notoriamente consueto a ridondanze casistiche. Quello del legislatore del 1930 era il tempo in cui fare il medico voleva dire fare il bene, il meglio per il proprio paziente era il tempo in cui era indiscusso l'impegno preso col giuramento di Ippocrate.
Negli ultimi anni che si é venuta a formare una giurisprudenza utile alla verifica degli interventi operatori e ricordo qui che le Sez. Unite, 18/12/2008 n° 2437, cd. Sentenza Giulini. Secondo tale sentenza, é stata ravvisata la presenza del rispetto dei protocolli e delle leges artis, quali requisiti fondamentali di esclusione della responsabilità del sanitario in relazione ai reati ex artt. 582 e 610 c.p..
Se così non fosse ci troveremmo nel paradosso di dare legittimità a protocolli e a leges artis, che dipendono dalla mera utilizzazione, delegando le decisione della terapia al simulatore di un software (nominato Grouper) per la gestione delle codifiche a D.R.G. di patologie e terapie selezionate, anche sulla base di una richiesta economicamente, maggiormente vantaggiosa.
Non é possibile, pertanto, attuare la tutela che derivano dall’art. 32 della Costituzione, se siamo in presenza di interventi eseguiti al di fuori delle leges artis, le linee guida nel  caso nostro e dei protocolli della scienza medica.
La vicenda di FB
  F.C. ha 38 anni, si rivolgeva alla sede della LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) di Lodi, essendosi avveduta palpatoriamente della presenza alla mammella sx d'un piccolo nodulo. Il chirurgo dr. Brega Massone, visitata la teste, confermava la presenza del suddetto nodulo, definito millimetrico (3-4 mm) e ne valutava la dolorabilità, rilevava un quadro di displasia fìbroso-cistica ed escludeva la presenza di linfoadenopatie in sede ascellare. La mammografia, eseguita lo stesso giorno presso la sede della LILT, escludeva lesionI focali oncologicamente sospette tant'è vero che il radiologo (dr Doré) suggeriva un ulteriore controllo mammografIco a distanza di un anno.
In data 06\06\07 la signora F, si sottoponeva ad una ecografìa bilaterale che acclarava alla mammella sx, a livello dell'incrocio fra i quadranti interni, la presenza d'una "piccola area di addensamento parenchimale" non inquadrabile nell'ambito di una vera e propria formazione, ma meritevole di approfondimenti clinici specialistici.
In data 25\06\07 il dr. Brega Massone consigliava, ad ulteriore puntualizzazione diagnostica, ecografia mammaria sx senza e con metodo di contrasto.
L'esame, effettuato il 18\07\07 presso l'Istituto Clinico Humanitas, confermava l'assenza di patologia neoplastica nella sede della "piccola tumefazione clinicamente palpabile".
II dr. Brega Massone, a questo punto, pur avendo preso atto del tranquillizzante esito della  ecografia che, a conferma della mammografìa, escludeva la natura neoplastica maligna ed anzi la natura neoplastica del noduletto in sede mammaria sx, consigliava, cìononostante, alla sigra. Belloni intervento chirurgico al fine di meglio approfondire la natura del nodulo, rappresentando alla medesima la potenziale pericolosìtà della patologia e la non sicura benignità della stessa.
La signora F, spaventata, anzi terrorizzata dai dubbi prospettati dal dr. Brega Massone, accettava di buon grado il consiglio di "operarsi", favorevolmente colpita dallo zelo e dallo scrupolo del chirurgo che a tal punto si era a preso a cuore il suo caso da prenotarle addirittura il ricovero alla Casa di Cura S. Rita di Milano.
In data 13\09\07 B si ricoverava presso la "S. Rita". La diagnosi di ricovero era di "neoformazione della mammella sx": diagnosi, lo ripeto, non conforme alla realtà o, quanto meno, sproporzionata rispetto alla negatività emersa ad esami tanto importanti e dirimenti già effettuati.
La diagnosi di "neoformazione della mammella sx" equivale a "tumore della mammella", specie nel caso, essendo stato programmato, prima del ricovero, intervento di quadrantectomia. All'ingresso in reparto si eseguiva alla mammella sx "ecografia di centratura". Per "ecografìa di centratura"e cioé l'esame ecografico finalizzato ad una precisa individuazione topografìca preoperatoria. Ebbene tale indagine non servì proprio a nulla, al fine d'una "centratura" della "neoformazione", poiché non mise in evidenza, cosi come era ampiamente prevedibile, alcuna neoformazione ovvero, per la precisione, "macronodularità sospette attuali rìlevabili o differenziabili dal contesto".
In data 14\09\07 nel corso dell'operazione il dr. Brega Massone si limitò a togliere quattro frammenti della mammella, nel complesso in relazione alla quantità del materiale espiantato, la massa di tessuto rimosso complessivamente presentava dunque diametro di oltre 5 cm., nonostante avesse previsto la presenza di noduli pari a 3-4 millimetri, insomma una operazione simile ad una quadrantectomia. Per le dimensioni del tessuto espiantato, grosso modo, possiamo pensare ad un mandarino.
In lettera di dimissione il dr. Brega Massone attestava disinvoltamente la rimozione d'una "neoformazione mammaria sx", precisando che prima dell'intervento la Belloni era stata sottoposta a quella ecografia di centratura che non aveva "centrato" proprio un bel nulla, vista l'assenza di neoformazioni. L'esame istologico mostrava focale patologia benigna
di tipo fìbrotico e microcistica da cui era ed è affetta F, come la gran parte delle donne.

Le ragioni che indussero il chirurgo dr. Brega Massone a sottoporre la p.te presso la Casa di  Cura S. Rita ad intervento di asportazione d'un tessuto, la cui benignità (displasia mammaria) già era stata ampiamente dimostrata da mammografia ed ecografia con mezzo di contrasto, non trovano fondamento scientifico ne trovano giustificazione in una scelta dettata dalla prudenza, potendosi dunque senza dubbio inquadrare un tale intervento nell'ambito di quelle che un maestro della medicina legale era solito definire, con espressione forse un po' dura ma chiara chiamandole "sindromi vandaliche da bisturi".

 

In sostanza, alla Signora C. è stata eseguita un'operazione che non trova collocazione alcuna nelle linee guida FONCAM: una quadrantectomia può solamente effettuarsi laddove ci sia una patologia oncologica (linee guida 2003, aggiornamento 2005, pag. 50). La paziente ha, invece, subito un intervento chirurgico invasivo ad anestesia totale, che non avrebbe dovuto subire.  Semmai un eventuale intervento avrebbe potuto essere fatto con un semplice ago aspirato, ma come già sappiamo dalle dichiarazioni rese nel corso dei processi il Dr. Brega Massone, non é solito eseguire l'ago aspirato in quanto il rischio dei falsi negativi é pari al 10%!!!!!!.

 

Oggi siamo sicuri che la decisione zelante di svolgere l'intervento se non intervenuta avrebbe risolto ed evitato il problema di B senza spargimento sangue e dolore.
La parte offesa presenta oggi un'area di perdita di tessuto ghiandolare alla mammella sinistra; una cicatrice operatoria di quattro centimetri e mezzo, una deviazione del capezzolo ed una globale riduzione del volume mammario. Un'amputazione per una giovane donna, una donna alla quale il danno peggiore é rappresentato e rappresenterà, stante la vicenda vissuta, il perdurare di una generale sfiducia dei medici che ha avuto sino ad oggi come conseguenza il rifiuto generalizzato di sottoporsi a qualsiasi diagnosi o terapia dagli stessi consigliata.

Pertanto, la Signora FC, rappresentata e difesa, giusta procura speciale già agli atti, chiede confermarsi le richieste espresse nella rogatoria dal Pubblico Ministeri nei confronti di
Brega Massone Pier Paolo e Marco Pansera, al fine di ottenere, previa la conferma delle penali responsabilità, evidenziate dalla Procura, il risarcimento dei danni fisici e morali, patiti e patiendi, nella misura delle allegate conclusioni.
San Donato Milanese, 17 marzo 2014
 

Avv. Paolo Sorlini

 

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