S T U D I O L E G A L E S O R L I N I & P A R R I N I
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Il danno é rappresentato da qualsiasi cosa che ne limiti l'apprezzabile godimento del bene. un'altra conferma di quanto é stato stabilito anche a seguito di un procedimento di istruzione preventiva ex art. 696bis. Spesso si tratta di un ulteriore aiuto sul quale il convincimento del giudice può più serenemente fondarsi. In vicende come mquesta anche i singoli condomini possono accodarsi in modo da veder riconosciuti quei danni che, contrariamente, rischierebbero di perdersi non vedendosi riconosciuto un vero risarcimento 

 

(...) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3081/2013 promossa da: 

 

 

CONDOMINIO San Remo, in persona dell’Amministratore pro tempore dott. V D, rappresentato e difeso, giusta delega a margine dell’atto di citazione, dall'Avv. ti Paolo Sorlini presso il cui studio è elettivamente domiciliato                                                                                                           

-attore- 

contro

Tab D., Con. F. e Van. R., rappresentati e difesi, giusta delega in calce alla comparsa di intervento volontario, dall’Avv. Paolo Sorlini ed elettivamente domiciliati presso lo studio 

                                                                                       - intervenuti volontari -

CONCLUSIONI 

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio Residenza Panoramica conveniva dinanzi al Tribunale di Lodi la Società New Deal Builders, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai vizi e difetti elencati nella relazione peritale redatta dal CTU geometra Defendenti nel procedimento ex art. 696 bis cpc e quantificati in Euro 31.409,85, oltre Iva e interessi legali e la restituzione delle spese sostenute nel predetto procedimento quantificate in euro 5191,77, oltre interessi legali. 

Sebbene ritualmente citata la convenuta non si costituiva e pertanto veniva dichiarata contumace all’udienza del 10.1.2014.
In data 15.1.2014 intervenivano in adesione i sigg. Tab D., Con. F. Costantino e Van. R. Carmela chiedendo il risarcimento dei danni subiti nelle proprie abitazioni e determinati, quanto alla prima, in euro 7.819,20 e quanto ai secondi in euro 9.395,00 oltre interessi legali. 

L’attore e gli intervenuti riferivano di aver sottoscritto con la convenuta, costruttrice dell’immobile, una scrittura privata con la quale la New Deal Builders si era impegnata ad eseguire a regola d’arte i lavori necessari al fine di eliminare i vizi e difetti relativi sia alle parti comuni che a quelle private dell’immobile. 

Riferivano altresì che, non avendo la convenuta mai dato esecuzione a tale accordo, si vedevano costretti a depositare ricorso ex art. 696 bis cpc.
Disposta l’acquisizione della consulenza tecnica redatta dal Geometra Defendenti nell’ambito del procedimento ex art. 696 bis, all’udienza del 24.10.2014 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione. 

La domanda proposta dagli attori e dagli intervenuti diretta ad ottenere il risarcimento dei danni, ex art. 1669 c.c., causati dai vizi e difetti presenti nelle opere eseguite dalla convenuta, è fondata e pertanto merita accoglimento. 

 

Infatti dalla documentazione allegata, in particolare dalla scrittura privata sottoscritta tra le parti e non disconosciuta dalla convenuta nel procedimento ex art. 696 bis cpc (cfr doc. 1 fascicolo parte attrice), si evince che il Condominio San Remo è stato edificato dalla New Deal Builders. Inoltre dall’elaborato peritale depositato in data 21.07.2012 dal CTU geometra Pierluigi Defendenti emerge palesemente che i vizi e difetti riscontrati sia nelle parti comuni che nelle proprietà private sono imputabili a parte convenuta e rientrano nella fattispecie disciplinata dall’art. 1669 c.c. 

Infatti, con l’interessante sentenza 11 giugno 2013, n. 14650, la sezione seconda civile della Corte di Cassazione è intervenuta in materia di vizi di costruzione degli edifici individuando nel costruttore il responsabile. Hanno ribadito gli Ermellini che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall art. 1669 c.c. si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell’edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione incidente sulla struttura e sulla funzionalità dell’edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile. 

In definitiva, secondo Piazza Cavour, l’incidenza negativa dei difetti di costruzione, accolti dall’art. 1669 c.c. può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell’opera che, pur non riguardano parti essenziali della stessa, bensì quegli elementi accessori o secondari, incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’immobile. Esempi sono costituiti dalle condutture di adduzione idrica, dai rivestimenti, dall’impianto di riscaldamento, dalla canna fumaria, ecc. 

Spiega il Palazzaccio che l’interpretazione della norma è giunta fino a considerare rientranti nella nozione di gravi difetti anche le infiltrazioni d’acqua determinate da carenze di impermeabilizzazione e da idonea realizzazione degli infissi; difetti che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria quali opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o quali opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 

 

Per quanto precede va accolta la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e quantificati in Euro 31.409,85, oltre Iva, quanto all’attore, in Euro 9.395,00 oltre Iva quanto alla proprietà Con. F. - Van. R. e in Euro 7.819,20 oltre iva quanto alla proprietà Tab D., come indicato nella perizia che si condivide pienamente e richiama integralmente, in quanto chiara, coerente ed immune da vizi logici o di altra natura.

 

A tali importi va aggiunta la rivalutazione monetaria dalla data della scoperta dei vizi (21.7.2012) alla data della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data all’effettivo saldo.


Ciò in quanto “in tema di appalto, la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera - a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 cod.civ. - ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore (estensibile anche al costruttore), che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione”(Corte di Cassazione n. 11594/2004). 

 

Va altresì accolta la domanda proposta da parte attrice volta ad ottenere sia il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento cautelare, liquidate in complessivi Euro 1.119,05 (cfr doc. 6), sia il rimborso delle spese per l’espletamento dell’ATP per l’importo documentato di euro 4.072,72, di cui euro 1320,88 oltre interessi legali dal 22.01.2013 al saldo effettivo ed euro 2.751,84 dal 29.8.2012 al saldo effettivo (cfr decreto liquidazione compensi in favore del CTU geometra Defendenti e fattura del CTP Ing. De Palma sub doc. 4 e 5). 

Va invece dichiarata l’inammissibilità della domanda avanzata dagli intervenuti volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute nel corso del procedimento di ATP, essendo stata proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni e quindi tardivamente.
Le spese di lite vanno liquidate, in danno della convenuta soccombente, applicando i parametri in vigore al momento in cui l’attività difensiva è stata condotta a termine, in conformità al costante 
orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 12 ottobre 2012, nn. 17405 e 17407; Cassaz. 5426/2005).

Tenuto conto dei parametri di cui al Decreto 10 marzo 2014 n. 55, applicata una riduzione per la mancanza di attività istruttoria orale e per semplicità della controversia, le spese vengono liquidate, in danno della convenuta soccombente e in favore dell’attore e degli intervenuti, in Euro 476,30 per spese, in Euro 4.500,00 per compensi, oltre a spese generali, Iva e cpa come per legge. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa n. 3081/2013, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede: 

    .    1)  Accoglie la domanda di parte attrice e per l’effetto condanna New Deal Builders srl,in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all’attore la somma di € 31.409,85, oltre Iva, oltre rivalutazione monetaria dalla data della scoperta dei vizi (21.7.2012) alla data della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data all’effettivo saldo,

    .    2)  condanna New Deal Builders srl,in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare all’attore sia le spese legali sostenute nel procedimento cautelare, liquidate in complessivi Euro 1.119,05 sia le spese per l’espletamento dell’ATP per l’importo documentato di euro 4.072,72, di cui euro 1320,88 oltre interessi legali dal 22.01.2013 al saldo effettivo ed euro 2.751,84 dal 29.8.2012 al saldo effettivo,

    .    3)  condanna New Deal Builders srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ai signori Con. F. Costantino e Van. R. Carmela la somma di € 9.395,00 oltre iva, oltre rivalutazione monetaria dalla data della scoperta dei vizi (21.7.2012) alla data della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data all’effettivo saldo,

    .    4)  condanna New Deal Builders srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla signora Tab D. la somma di € 7.819,20 oltre iva, oltre rivalutazione monetaria dalla data della scoperta dei vizi (21.7.2012) alla data della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data all’effettivo saldo,

 

      5) condanna New Deal Builders, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all’attore e agli intervenuti le spese processuali del presente giudizio che liquida in € 476,30 per esborsi e in € 4.500,00 per compensi professionali oltre oneri e accessori di legge 

 

Lodi, 16 gennaio 2015 

 

Il Giudice
dott. Arianna D’Addabbo 

 

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