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Viaggio aereo ritardo al check-in responsabilità del vettore o dell'agenzia

Memorandum

 To: Avv. P. Sorlini

From: Alessandra

Date: 25 June 2012

Re: n 481 Sig.ra X v YAIR E AGENZIAZ

TEMA

La signoraX può rivalersi sulla compagnia aerea per il mancato check-in per l’imbarco del proprio bagaglio e della stessa sul volo YAir, Bergamo – La Spezia del 18/03/2012?

Fino a che ora è possibile effettuare il check-in all’ aeroporto? Cosa succede in caso di arrivo in ritardo al check-in? L’agenzia di viaggio da cui si prenota il biglietto è direttamente responsabile dell’inadempimento della compagnia aerea?

NORME APPLICABILI

-          Sentenza del 10/10/2006, n. 344/04

-          CCV Legge 1084/77

-          Regolamenti della YAir

-          art. 1233 del c.c. “ Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”

RISPOSTA BREVE (SUL TEMA)

Si, può. Il check-in non chiude fino all’ultimo momento utile ad effettuare tutte le operazioni e i preparativi necessari a garantire una partenza puntuale. Quindi, in caso di arrivo tardivo all’aeroporto in nessuna circostanza la compagnia riapre il check-in.

L’agenzia di viaggi AgenziaZ non è responsabile per l’inadempimento della compagnia aerea.

 FaTTO

La signora X il giorno 18/03/08, si recava davanti alla postazione del check-in del volo YAir da Bergamo a Lamezia, per l’imbarco del proprio bagaglio.

L’impiegata del check-in pregando la signora di attendere dieci minuti mentre era al telefono, negava, passando questo breve lasso di tempo, l’imbarco sia del bagaglio che della signora X, giustificando tale mancanza per il ritardo della nostra assistita.

In realtà, da quanto risulta dalla documentazione, la signora si è presentata in aeroporto alle 13:55 ed il volo era fissato alle 14:40.

AnalIsi - DiscussionE argomentazioni

Nel caso in esame a supporto del fatto che la signora X ha tutti i diritti di richiedere il risarcimento danni alla compagnia aerea per il mancato adempimento di quest’ultima nell’effettuazione del check-in e del contestuale viaggio, vi è non solo l’art. 1223 del c.c. che stabilisce che “il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere, la perdita subita dal creditore, come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”, ma anche i regolamenti pubblicati sul sito internet YAir.

La stessa YAir alla domanda “fino a che ora è possibile effettuare il check-in in aeroporto?”, risponde, con i regolamenti di cui sopra, chiarendo che, in genere, l’apertura dei banchi del check-in dell’aeroporto avviene due ore prima della partenza. La stessa consiglia vivamente di presentarsi al check-in in anticipo in quanto la chiusura del check-in avviene quaranta minuti prima dell’orario di partenza. YAir si riserva il diritto di annullare la prenotazione e rifiutare l’imbarco nel caso non sia rispettato l’orario massimo per il check-in.

Nel caso in esame la signora X è arrivata in aeroporto il giorno della partenza alle ore 15:55 ed il volo era fissato per le 14:40. Quindi più di quaranta minuti prima.

Inoltre, esiste una sentenza del 10/01/2006, la n. 344/04 in cui viene esplicato il regolamento n. 261/2004 in merito alla compensazione ed assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco e cancellazione del volo o ritardo prolungato. L’ art. 19 di tale convenzione, intitolato “ritardo”, prevede quanto segue:”Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia, il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.

l’articolo 29 della Convenzione intitolato, “Fondamento della richiesta risarcitoria”, è formulato nel modo seguente: “Nel trasporto di passeggeri, bagagli e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo, in base alla presente convenzione o in base ad un contratto o ad atto illecito per qualsiasi altra causa, può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente convenzione, fatta salva la determinazione delle persone legittimate ad agire e dei loro rispettivi diritti. Tale azione non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare e comunque non risarcitorio”.

 ConclusionE

La signora X potrà rivalersi sulla compagnia aerea per il mancato adempimento dell’impiegata del check-in, in base all’art. 1223 del c.c. , ma non sull’agenzia di viaggio, in quanto quest’ultima non risulta essere responsabile per l’inadempimento della compagnia. Infatti, il contratto che si viene a creare tra l’agente e il cliente è identificabile come un mandato con rappresentanza, conferito dal cliente, con la conseguenza che l’agente non sarà responsabile dei disservizi o della mancata o non corretta esecuzione delle prestazioni, nelle quali si configura il viaggio, ma sarà responsabile, entro i massimali assicurativi, solo della violazione del mandato de quo (es. : mancanza della prenotazione dell’albergo). La stessa legge 1084/77 al capitolo IV, intitolato, CONTRATTI DI INTERMEDIARIO DI VIAGGI, all’art. 17 cosi stabilisce “Qualunque contratto stipulato dall’intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore”.

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