Memorandum
To: Avv. Cremonesi / Sorlini
From:
Date: 15/02/
Re: CONCORRENZA SLEALE
FaTTI
La società X S.p.A. operava da circa ventenni sul mercato dell’Emilia Romagna con una società di rappresentanza, Bravi, in persona del Signor Y.
Tuttavia il signor Y era al tempo stesso titolare della Bravi Service, società concorrente dei clienti della X.
Per ragioni di credibilità sul mercato la Denn toglieva il mandato a Bravi.
A pochi mesi dalla cessazione del mandato, Y costituisce la “ Y Servizi Elettroindustriali”, un’agenzia di rappresentanza di di diverse case mandanti, tra le quali, Z, la quale è una delle principali concorrenti della X.
Da circa tre anni, il signor Y, titolare di “Y Servizi Elettroindustriali”, fa concorrenza alla X.
Tuttavia, Y fa concorrenza alla X diffondendo documenti in cui viene screditato uno dei principali prodotti industriali, distribuito sul mercato dalla stessa.
Tale condotta della Y Servizi Elettroindustriali ha causato alla X una perdità di diverse quote di mercato in Emilia, con un danno economico di €. 200.000,00.
PUNTO/TEMA
La condotta di Y, ora descritta, può essere ricondotta alla fattispecie della concorrenza sleale, disciplinata nel codice civile dall’artt. 2598 e ss..
RISPOSTA BREVE (SUL TEMA)
La diffusione da parte del Signor Y di documenti pubblicitari volti a screditare uno dei principali prodotti della società concorrente, X, integra gli estremi della concorrenza sleale.
AnalIsi / DiscussionE
Ai sensi dell’art. 2598, I comma, c.c., compie atti di concorrenza sleale chiunque: ” diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente”.
Ai sensi dell’art. 2599, c.c, “ la sentenza che accetra atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti finchè ne vengano eliminati gli effetti.
Ai sensi dell’art. 2600, c.c.,” se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l’autore è tenuto al risarcimento danni.
In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.
Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume (2728).”
ConclusionE
Un epilogo della presente vicenda, favorevole alla X, in ogni caso, si gioca tutto sul discrimine che si può aver tra comportamenti che si concretano in una vera e propria denigrazione del prodotto ed una semplice pubblicità comparativa.
A tale proposito si riportano alcune sentenze della Cassazione: “ Non costituisce attività di concorrenza sleale la pubblicità comparativa, mediante la quale l’imprenditore mira a rendere noto alla sua clientela che il proprio prodotto ha delle caratteristiche diverse da quello della concorrenza, ameno che la suddetta comparazione non si traduca per il contenuto e per la forma nella denigrazione dell’altrui prodotto”(Cass. N 6682/1987).
“ La concorrenza sleale, in relazione ad atti di pubblicità indirizzati indeterminatamente ai potenziali acquirenti di una certa merce, può derivare non soltanto da affermazioni false, su qualità o pregi del proprio o dell’altrui prodotto, ma anche dalla divulgazione di circostanze o notizie vere, che venga effettuata in maniera subdola o tendenziosa, o comunque con modalità contrarie alla correttezza professionale, sì da implicare discredito e pregiudizio per l’azienda dell’imprenditore concorrente”(Cass. N 2020/1982).
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