S T U D I O L E G A L E S O R L I N I & P A R R I N I
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La prova della sussistenza di gravi incongruenze tra compensi dichiarati e quelli derivanti dalla applicazione degli studi di settore spetta all'Ufficio delle Entrate

Forse la chiave di volta che porterà alla completa "disclosure" dei meccanismi responsabili della formazione del logaritmo sul quale si fondano le presunzioni di reddito. Qualche delucidazione dovrà necessariamente essere data volendo dimostrare le incongruenze dei redditi accertati dei contribuenti con l'effimero della fiscalità attuariale. Attendendo le rivelazioni della nuova primavera, immaginiamo, per ora, solo il volo delle rondini.

Cori sentenza n 17/01/11 la Commissione Tributaria Provinciale dì Lodi ha accolto i ricorsi riuniti promossi dalla contribuente sig. X avverso avviso di accertamento anno di imposta 2005 per scostamento del reddito dichiarato da quello risultante dalla applicazione degli studi di settore nonché la conseguente cartella di pagamento.

 

Propone appello avverso la predetta sentenza la Agenzia delle Entrate.

 

Si è ritualmente costituito in giudizio il contribuente appellato svolgendo appello incidentate sul capo di sentenza relativa alla compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio. Verificata la regolarità del contraddittorio la causa è stata discussa alla pubblica udienza in data 27 giugno 2012 ed è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti presenti in udienza.

 

L'appello principale non è fondato e deve essere respinto.

 

L'appellante Ufficio lamenta la errata e falsa applicazione di norme di legge e la omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Si osserva sotto il primo profilo che correttamente la sentenza di primo grado si è uniformata alla prevalente giurisprudenza in materia di studi di settore ritenendo che nella fattispecie in esame non sussistessero i requisiti ed i presupposti per fare luogo alla applicazione degli studi di settore.

 

In particolare l'Ufficio non ha allegato e provato la sussistenza di gravi incongruenze tra compensi (trattasi di reddito professionale) dichiarati e quelli derivanti dalla applicazione degli studi di settore. L'Ufficio deve infatti provare preliminarmente queste incongruenze come più volte statuito anche dalla Suprema Corte (ex plurimis Cass. n.14313/2010)

 

Per quanto concerne il vizio di motivazione e l’onere probatorio incombente in primo grado, si osserva che i primi Giudici danno atto di come la ricorrente abbia dato prova delle circostanze oggettive che hanno determinato lo scostamento dai parametri.

 

In particolare il ricorrente ha provato documentalmente di avere inviato ai clienti le note pro forma relative alle prestazioni professionali effettuate, di essersi trovato nella impossibilità di poter agire giudizialmente per il recupero dei propri crediti a causa di gravi problemi familiari; di essere un professionista autonomo e di non avvalersi della collaborazione di alcuno.

 

Avendo dovuto accudire al proprio genitore gravemente malato l’appellato si è limitato a seguire le scadenze (processuali) della propria attività di avvocato abbandonando la attività di recupero dei crediti maturati nei confronti dei propri clienti.

 

Ne di pregio, come correttamente rilevato dai primi Giudici, appare il rilievo dell'Ufficio in ordine alla circostanza che del recupero dei crediti si sarebbe potuto occupare utilmente il collega di Studio della ricorrente, atteso che come documentalmente provato, questi non è associato alla ricorrente ed è terzo rispetto alla stessa per cui le vicende reddituali (cosi come quelle professionali lavorative) dell'uno rimangono estranee all'altro L'appello dell'Ufficio va pertanto respinto, poiché infondato. Del pari va respinto l'appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese di lite atteso che, come rilevato dalla Commissione Provinciale, le incertezze interpretative e la peculiarità della fattispecie anche in ordine alla prova sulla organizzazione dello Studio da parte della ricorrente giustificavano ampiamente la compensazione delle spese di giudizio. La soccombenza prevalente, invece, in questo grado di giudizio da parte dell’appellante comporta la condanna alle spese di lite di questo giudizio.

 

PQM

 

La Commissione respinge l'appello dell’Ufficio e conferma la sentenza impugnata. Respinge l'appello incidentale, Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore della complessivi euro 500,00 (cinquecento,00) oltre oneri di legge se dovuti.

 

Milano 27 Giugno 2012

 

Il Presidente Estensore



 

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