S T U D I O L E G A L E S O R L I N I & P A R R I N I
S T U D I O   L E G A L E   S O R L I N I  &  P A R R I N I

Note per una difesa contro il pignoramento della casa

E' dall'inizio del 2024 che la giurisprudenza italiana ha tolto il velo alla intoccabilità ed alla sacralità dei contratti con le banche. La richiesta di interessi ingordi con un tasso ultra legale ha non solo motivato la nascita di strumenti di finanza creativa come Euribor e Libor ma ha messo alla luce veri e propri scandali finanziari e cartelli predisposti da quelle che allora erano Banche ed oggi sempre più bande. E' il caso del cartello tra Barclays Bank, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland ed un'altra banca francese di cui la stampa main stream non riesce a trovare il nome. Un'amnesia che con probabilità ha origine dallo stesso virus di Affari e Finanza, l'inserto della Repubblica finito al macero nottetempo nella primavera del 2024 perché non gradito oltralpe. I nostri avi ci ricordano: "Il bel silenzio non fu mai scritto" chi potrebbe biasimarli da come viene oggi rottamato? Propongo argomentazioni studiate ed adattate dalla stampa specialistica al caso concreto perché é solo stando in prima linea che si conosce a che altezza spara l'avversario.

                                       TRIBUNALE DI MILANO

Giudice P. R.

R.G. N. 2030/2022

 

Nell’interesse di CWP(Cod.Fisc.: CWP), nato a Casaldiprincipe il 7 aprile 1990 e ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Paolo Sorlini             

                                                                                   Debitori esecutati                                                                      

CONTRO

La società BLACK SEA SPV S.r.l. (C.F.:    ) in persona del legale rapp.te p.t. domiciliata presso lo studio del difensore, Avv. Pinco

                                                                                   Creditore procedente                                                                            

NONCHE’ CONTRO

P.O. (C.F.:) nato a Monselice il 21.6.1981 e residente a San Giuliano Milanese, Via Gorki 12/C con l’Avv. Pallo      

                                                                              Litisconsorte necessario

COMPARSA CONCLUSIONALE

Sommario

1) Illegittimità e mancata titolarità del diritto a recuperare il credito in capo alla/e controparte/i. BLACK SEA S.p.A. e BLACKs.r.l.

2) Mancata titolarità del diritto controverso nei confronti delle persone succedute durante la procedura esecutiva e la carenza di legittimazione attiva passiva  per la fase di cognizione.

3) Sulle fideiussioni stipulate in garanzia del mutuo legittimità della loro cessione e titolarità del diritto di credito in capo a BLACK SEA e Julios Credit Servicing.

4) Autonomia ed accessorietà del contratto di Fidejussione Omnnibus sottoscritto dai sigg. CWP.

5) Sulla nullità del mutuo per il calcolo degli interessi sulla base del tasso Euribor.

6) Sulla nullità del mutuo per il calcolo degli interessi sulla base del tasso Libor.

7) Sulla nullità del mutuo per la presenza di clausole abusive. La roadmap delle Sezioni Unite n. 9479/2023.

A) Il giudice dell’esecuzione:

B) Fase di cognizione.

8) Impignorabilità dei beni oggetto della presente procedura di espropriazione.

Si riportano i documenti, già prodotti in atti, per comodità di riferimento:

 

COMPARSA CONCLUSIONALE

Con ricorso in opposizione depositato il 19 maggio 2021, ricorso in opposizione con richiesta sospensione dell’esecuzione ex art. 650 2° co. c.p.c., rubricato al numero 93/2021del R.G.E. presso questo Tribunale (doc.01 della citazione), gli esponenti hanno dedotto che il creditore, BLACK SEA spv s.r.l. non ha diritto a procedere esecutivamente in loro danno al pignoramento delle loro proprietà immobiliari ed hanno formulato istanza di sospensione dell’esecuzione; 

In data 19.05.2021 Il Tribunale fissava all’uopo udienza di comparizione per la data del 23.07.2021 h.12, (doc.02) a questo provvedimento seguivano però, rinvii d’ufficio oltre alla sostituzione del giudicante originario, Dott.ssa M.L., sino alla data del 6.10.2021, nella quale un altro debitore pignorato, il sig. P.O. CWP, formulava la medesima domanda in opposizione al pignoramento immobiliare (doc.02a) davanti a questo Tribunale, nella persona del nuovo giudice incaricato Dott.ssa G.I.L. (R.G. n. 93/2021) la quale accoglieva l’istanza di sospensione concedendo termine perentorio sino al 31.07.2022 (doc.03) per la citazione e l’introduzione della causa di merito per la chiamata in causa delle parti. Assegnato il nuovo giudice per la causa n. 2030/2022 del R.G. veniva fissata la prima comparizione per il 20 ottobre dello stesso anno. Costituite in giudizio le controparti Julios contestava le domande ed assegnati i termini per le memorie ex art. 183, il giudice ritenendo la causa matura per la decisione invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e fissava i termini per le memorie conclusive e repliche.

Come premesso nell’atto introduttivo del presente giudizio l’esponente intende ottenere una sentenza che accerti la fondatezza della domanda formulata, peraltro già riconosciuta alla parte P.O. da parte di questo Tribunale nella persona della Dott. Isadora Loi a mezzo della ordinanza improseguibilità della procedura n. 93/2021 del 29/04/2022 (doc.03); ma essendo carente nella l’effettiva elencazione per effettuare la cancellazione delle trascrizioni sugli immobili intestati dagli odierni attori questa difesa ha dovuto ribadire il proprio interesse affinché tutti gli immobili dei signori CWP vengano liberati non avendo la richiesta fatta all’opposta/convenuta dato alcun riscontro. Di fatto quest’ultima si oppone sollevando il riferimento alla sentenza della Corte d’Appello che allega peraltro inconferente essendo tale giudizio sottoposto alla valutazione del giudice di legittimità. Oltre a ciò, si chiede che questo Tribunale liquidi in suo favore le spese processuali relative, sia alla fase incidentale, svoltasi dinanzi al Giudice dell’Esecuzione, che a quelle relative al presente giudizio, instaurato al fine di sollevare le patologie delle quali la presente vicenda risulta permeata. 

 

1) Illegittimità e mancata titolarità del diritto a recuperare il credito in capo alla/e controparte/i. BLACK SEA S.p.A. e Julios Credit Servicing s.r.l.

Ebbene, secondo l’opposta tra i crediti ceduti sarebbero ricomprese le ragioni di credito vantate nei confronti del signor Sartori nonché con ammirabile pervicacia insiste che secondo gli artt.4 e 7.1 della legge sulla cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, è divenuta titolare di un portafoglio di crediti pecuniari ceduti, fra le altre, da Banca Popolare di Lodi, ottenendo un decreto ingiuntivo per il solo fatto della pubblicazione ai senti dell’art. 58 del T.U.B. nella Gazzetta Ufficiale. Svela il modus procedendi consentito alle Banche per procedere con speditezza al recupero dei crediti deteriorati la Cassazione quando prescrive : “senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché́ gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. È fuor di dubbio che questo Tribunale si sia accorto che non è stato adito per un procedimento monitorio, ma per l’opposizione al prodotto ovvero al decreto ingiuntivo che non ha neppure beneficiato di un controllo sommario dell’Autorità Giudiziaria, cui va il cordoglio a quell’icona del passato che risiede nella figura del giudice naturale di cui è stato deprivato dal potere bancario a mezzo di questo “regalo” della politica, sia come Istituzione che come fondamentale rappresentante dello Stato di Diritto. Non sembrano del tutto vaghe le argomentazioni che qui intervengono come valvola di quella garanzia di giustizia che le Sezioni Unite hanno inteso conferire con la sentenza n. 9479/2023 la possibilità al debitore di opporsi comunque in ogni stato del procedimento seppur non lo abbia fatto in opposizione al decreto ingiuntivo questo lo diciamo, per buona pace della difesa delle controparti, che ha cavalcato l’argomentazione della tardività delle eccezioni sin dall’origine. Il tutto, verosimilmente porterebbe a ritenere che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ciò rappresenterebbe una deroga dell’art. 1264 c.c. sostenuta al fine di agevolare operazioni che hanno portata incomparabilmente maggiore. Sicché l’argomentazione che le Corti di merito hanno appoggiato da un triennio è quella che ogni qual volta con scarso successo il debitore contesti la titolarità del credito in capo al cessionario, spetta a quest’ultimo fornire la prova documentale che il credito è compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco. Di questo avviso molte corti di merito tra cui il Tribunale Lecco sez. I, 08/06/2021, n.334.

Definendo la portata di questa disposizione normativa, contraria a quanto finora detto, e che ha introdotto la cd. legge sulla cartolarizzazione non possiamo che rilevare che un danno, sotto il profilo della teoria generale del diritto, ad esempio in materia di opposizione ai procedimenti monitori quel danno compiuto alla linearità e democrazia processuale, nell’escludere la confutatio che è base dell’eloquenza poco avvezza all’editto amministrativo o alla norma addomesticata politicamente corretta, il riverbero lo si ha sulla gerarchia processuale. Lo si può riscontrare nel tenore argomentazioni svolte a questo Tribunale dalle difese delle parti. Quando una norma va a ledere il confronto democratico per creare un favore ad una parte economica a ragione anche della sola speditezza dei procedimenti, riesce solo ad esprimere un valore che non può che essere che temporaneo.

Se la portata delle ragioni di Julios/BLACK SEA dovesse intendersi “incomparabilmente maggiore” ciò significherebbe l’impossibilità di esercitare un controllo in sede di opposizione, potremmo trovare tutti una soddisfacente stabile occupazione nella redazione della Gazzetta Ufficiale. Se invece si voglia lasciare l’arengario verso uno stato di Diritto in cui la confutazione della norma possa rappresentare un preciso metodo di sussunzione di questo ed in generale dei casi giuridici che la quotidianità ci pone, ecco che si pone l’occasione di dare un senso a questo nostro lavoro.  

A ben vedere, nessuna delle ragioni del credito vantato verso e P.O. CWP è mai stata chiarita, nella vicenda che ha portato il pignoramento da parte della BLACK SEA/Julios. Allo stesso modo, alcuna seppur improbabile indicazione, è stata mai fornita, sul codice NDG dei debitori e ciò a riprova dell’indeterminatezza del credito che si pretende recuperare. Controparte insiste invocando che la procedura prevede, all’articolo 58 T.U.B., che gli adempimenti da effettuare nel caso si voglia cedere i crediti in blocco e cartolarizzare i rapporti in sofferenza, sono all’origine del recupero per i quali si sta procedendo ad esecuzione forzata: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità [....] Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”. Sicché l’avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall’art. 1264 c.c. malgrado l’eccezione di controparte sia mirata a decantarne la funzionalità di granitica deroga (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020, 22151/2019) allo scopo di impedire l'eventualità̀ di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (Cass. civ. n. 22548/2018), la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non assolve in re ipsa la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco. Come la giurisprudenza di merito ha avuto modo di argomentare (tra tutte il Tribunale Avezzano n. 24561 - del 27/11/2020). “Attesa tale limitata funzione dell’avviso di cessione, la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "minima" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi, ovvero esclusi. Peraltro, la Cassazione con sentenza n. 4116/2016 sostiene a tal riguardo che: “E' per contro, principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB, [il creditore pignoratizio] “ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco”. Nel segno della conformità delle argomentazioni si qui svolte, da ultimo la Cassazione civile sez. II, 20/08/2021, n. 23257 ha precisato che la notificazione prevista dall’articolo 1264 del c.c., è necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria dei pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. mentre non assolve in re ipsa la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.

 

2) Mancata titolarità del diritto controverso nei confronti delle persone succedute durante la procedura esecutiva e la carenza di legittimazione attiva passiva  per la fase di cognizione.

Nel caso in cui il credito venga ceduto durante la procedura esecutiva, già promossa dalla precedente creditrice BPL, si è a creata la fattispecie già nota in giurisprudenza la c.d. successione nel diritto controverso. Circostanza che evoca il dettato di cui all’art. 111 c.p.c. ovvero il fenomeno per il quale un soggetto, successore od avente causa, acquista un diritto patrimoniale legato da nesso di pregiudizialità e dipendenza al diritto del precedente titolare, definito autore o dante causa. L'art. 111 c.p.c. stabilisce infatti che: "se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie". La domanda è scontata. Che ne è stato processualmente parlando, s’intende, della BPL-BPI trasformata in Banco Popolare di Milano?

La risposta potrebbe essere che, in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione. Pertanto, dalla lettura del codice di procedura civile si arguisce, invero, che esso non riguarda: la capacità al processo (legitimatio ad processum), bensì la titolarità attiva e passiva dell'azione (legitimatio ad causam). Ergo, l'alienazione del diritto controverso, per atto tra vivi a titolo particolare non può fa venir meno l'interesse ad agire in capo all'originario attore (Banca), pertanto, il rapporto processuale prosegue tra le parti originarie. La giurisprudenza di merito, in applicazione letterale all'art. 111 co. 3 c.p.c., ritiene indispensabile: un atto espresso di adesione da parte dello stesso cedente, atto di cui non è possibile rinvenire traccia dai documenti prodotti da BLACK SEA/Julios. Recentemente la Cassazione Civ. n. Cas. civ., n. 5529/2020 ha avuto modo di ribadire che: "Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo articolo 111, 3° comma, с.p.c., del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma; ne discende che, ai fini della domanda di equa riparazione (per ragionevole durata del processo, cd. legge Pinto) ai sensi della L. n. 89 del 2001, ciascuno di essi non potrà che riferire la pretesa indennitaria per violazione del termine ragionevole del processo alla diversa durata della rispettiva presenza nel giudizio presupposto". A differenza del giudizio ordinario di cognizione come il presente, ove le ragioni non possono che essere dimostrate dal cedente che oltre ad aver iniziato il procedimento esecutivo un intervento qui avrebbe come causa l’estromissione degli aventi causa BLACK SEA e Julios, si è preferitoritenere  legittimata passiva Julios e BLACK SEA che seppur solo titolate nell’azione esecutiva (legitimatio ad processum). La cautela imposta dall'art. 111 c. 3 c.p.c. all'estromissione non appare, invece, funzionale al processo di esecuzione, che le difese avversarie pretenderebbero avere luogo con le stesse regole, in fase di merito, utilizzando gli stessi “players” ma che ha il solo compito di soddisfare il diritto di credito del procedente e non quella di accertare e conoscere alcunché. Ed è sotto questo profilo che tale approccio distintivo risulta già fornire delle riflessioni patologicamente idonee a compromettere la cognizione in questo processo. Ma non finisce qui.

 

3) Sulle fideiussioni stipulate in garanzia del mutuo legittimità della loro cessione e titolarità del diritto di credito in capo a BLACK SEA e Julios Credit Servicing.

Le fideiussioni, per ovvie ragioni, non possono che riguardare anche le cessioni dei crediti, visto che in Italia i crediti deteriorati lordi hanno raggiunto cifre considerevoli nell’ordine di centinaia di miliardi. La norma di riferimento è, ancora una volta, l'art. 58 del T.u.b. che a tal riguardo recita : "I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti".

Dall'esame letterale del testo, si arguisce che le garanzie vengono cedute, anche se la norma, in parola, non ci dice quali di esse siano oggetto di cessione. Ciò impone un minimo cenno su questa figura. La fideiussione, ai sensi dell'art. 1936 c.c., è quel negozio giuridico in base al quale un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui.

È, in sostanza, una forma di garanzia personale, e ciò, si rileva dall'avverbio "personalmente" usato dall'articolo 1936 c.c. Ciò significa che, ai sensi dell'art. 2740 c.c., il fideiussore garantisce l'obbligazione del debitore principale con tutto il suo patrimonio e, a differenza di quello che accade per le garanzie reali, il creditore non ha un diritto di seguito sul patrimonio del fideiussore.

Secondo la dottrina, nel nostro ordinamento l'obbligazione è sempre composta da due elementi, il debito (che consiste in un dovere del debitore) e la responsabilità debitoria (prevista dall'articolo 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento dell'obbligazione); la responsabilità sarebbe quindi elemento costitutivo del rapporto obbligatorio e accessorio imprescindibile del debito. Da questo punto di vista, qualche autore ha affermato che, la fideiussione costituirebbe un caso eccezionale di responsabilità senza debito; il fideiussore/debitore, infatti, sarebbe responsabile dell'obbligazione principale, rispondendo con i suoi beni ai sensi dell'articolo 2740 c.c., ma non avrebbe un debito proprio. Il vero debitore cioè sarebbe il debitore principale; il fideiussore sarebbe solo un garante, senza però avere un debito proprio.

Invero, tale tesi è decisamente da respingersi, perché anche il fideiussore ha un suo debito proprio distinto da quello principale. Il debito del fideiussore nasce da un rapporto obbligatorio autonomo (il negozio di fideiussione), consistente proprio nel garantire l'obbligo altrui. Pertanto, si potrebbe dire che nella maggior parte dei casi: la fideiussione è un contratto autonomo, ma se lo considera tale, siamo sicuri che esso, si possa trasferire automaticamente nelle cessioni, senza un'accettazione da parte del garante? Nulla di tutto ciò scaturisce dalla lettera del 13 maggio 2020, ove altro soggetto denominato Julios Credit Solution, inviava la missiva recante il titolo: “Comunicazione di avvenuta cessione del credito pro soluto e contestuale diffida al pagamento” ove comunicava la cessione dei crediti da Banca Popolare di Lodi.

Sull'argomento, il Tribunale di Brescia con sentenza del 3 maggio 2010 ha espressamente affermato che: "Dal carattere dell'autonomia dell'impegno assunto dal patronant discende come logica conseguenza la non trasmissibilità ex lege della garanzia unitamente al credito. In altri termini ... il patronage non può assolutamente considerarsi un "accessorio" del credito, al pari delle altre garanzie personali contemplate dall'art. 1263 c.c., sicché il cessionario non é legittimato ad esigere la prestazione oggetto di garanzia al pari del cedente al fine del prodursi del trasferimento ex lege del diritto di garanzia, in caso di cessione del rapporto garantito, “non basta la semplice notifica al garante dell'avvenuta cessione, ma occorre il consenso di questo all'avvenuto atto dispositivo; ove la cessione del credito sia «egualmente avvenuta, malgrado il garante non vi abbia prestato consenso, deve ritenersi che la garanzia si sia estinta al momento dell'avvenuta cessione e, perciò, non sia più operante (…) in caso di cessione del credito principale: tale effetto può scaturire unicamente da una manifestazione di consenso, per lo meno da parte del patronant (così come del garante), ovvero da una previsione espressa in tal senso contenuta ab origine nella stessa garanzia ..” Peraltro, ciò che controparte continua sostenere nelle difese qualificando la fideiussione come contratto autonomo di garanzia, incontra la sua più evidente spiegazione che BLACK SEA da, della vicenda, avvalorando la impossibilità di trasmissione di tale contratto dalla Banca cedente non avendo ottenuto il benestare dei signori CWP. 

 

4) Autonomia ed accessorietà del contratto di Fidejussione Omnnibus sottoscritto dai sigg. CWP.

Appunto, è proprio la mancanza del requisito dell'accessorietà e l'autonomia della garanzia prestata che non consentono al garante di opporre al creditore garantito le eccezioni di validità, efficacia del rapporto obbligatorio principale e tutto ciò che è inerente allo stesso, pur in presenza di contestazioni da parte del debitore principale. Con il contratto autonomo di garanzia, dunque, il creditore può esigere l'immediato pagamento da parte del garante senza dover dimostrare la fondatezza del suo diritto. Tale effetto pratico si ottiene, in genere, con l'inserimento nel contratto autonomo di garanzia o della fideiussione della clausola "a semplice" o "a prima richiesta" o con altre equivalenti. Così come è per la fidejussione Omnibus n. 271659 (doc.03a) firmata in estensione dai sigg. CWP il 17.03.2015 avente gli stessi contenuti di quella sottoscritta cinque anni prima, prevede, all’art. 7 comma 1: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale interessi spese e tasse ed ogni altro accessorio” Un contratto la cui accessorietà risulta peraltro negata dalla presenza di clausole dirette a escludere la possibilità, per il garante e solo di recente dichiarate nulle dalla giurisprudenza, di far valere le eccezioni del debitore e subentrare nei diritti del debitore allorquando veniva firmata la deroga espressa all’art. 6 comma 2 e 3 del contratto di fidejussione (che ricalca gli schemi ABI) che riporta la deroga all’art. 1955 c.c. ovvero la impossibilità di estinzione della fidejussione allorquando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

In definitiva, come dicevo, in ordine alla qualificazione del contratto come autonomo, è di certo un forte indice in tal senso da ultima nella copiosa giurisprudenza Cass. Civile n. 6517/2014: “la presenza di una clausola a prima richiesta e senza eccezioni dovrebbe di per sé orientare l’interprete verso l’approdo alla autonoma fattispecie del garantievertrag” e quindi non riconducibile alla procedura di cessione del credito a mezzo della mera comunicazione da parte del cessionario, ma risulta ai fini della regolarità richiede uno step, una dichiarazione, che rende inevitabile il consenso del fideiussore ceduto come lo sono i signori Pietro Walter CWP,  CWP e P.O. CWP. 

La necessità di un coinvolgimento consensuale del ceduto, che spunti sulla trasferibilità delle garanzie collaterali nelle cessioni di crediti, si ravvisa peraltro da una interpretazione dell'art. 58 T.u.b., VI comma, che recita: "Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente". Ma non pare proprio che, di fatto, le citate cessioni, cosi come quella dei CWP, abbiano preso mai in considerazione una comunicazione di questo tipo, e con questi riferimenti normativi. 

Ma vi è di più. Coloro i quali, oggi, si vorrebbe escutere sono fidejussori di un contratto di mutuo che presenta esso stesso delle patologie che lo riconducono ad una palese nullità, per le performance poste alla base del computo del credito azionato dalla Banca e dai suoi aventi causa, a mezzo di metodologie attivate per richiedere interessi ad un tasso superiore a quello legale.

 

5) Sulla nullità del mutuo per il calcolo degli interessi sulla base del tasso Euribor.

Il contratto di mutuo in oggetto è stato stipulato con un delle due società dei CWP Rea Estate avente come garante la San Giuliano s.r.l. con importo finanziato in € 5.000.000,00, (cinque milioni) di cui tre milioni da restituire in sei semestri previo accertamento dello stato avanzamento lavori “allorché́ il fabbricato in corso di costruzione/ristrutturazione, per lo stato di avanzamento lavori eseguiti, costituisca idonea garanzia”. 

La CWP R.E. “corrisponderà rate trimestrali, tasso di interesse applicato durante il periodo di preammortamento di cui al successivo articolo 5 (sei), punto 1 (uno) - 2,30 punti in più dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate  3 mai, media % mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa centrale, dal Comitato cli gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Committee), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata - il cui valore é attualmente (al tempo della stipula) pari al 1,099%  - e quindi alla data odierna nella misura dei 3,399% annuo nominale convertibile, semestralmente

b) tasso di interesse applicato durante il periodo di ammortamento di cui al successivo articolo 5 (sei), punto 2 (due):

- 2,30 punti in più dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 mesi, media % mese precedente, come supra rilevato. Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente. Il tasso viene pertanto aggiornato ogni mese con decorrenza inizio mese.

Qualora non fosse possibile effettuare la rilevazione di tale tasso, verrà preso in considerazione, quale parametro di indicizzo, il LIBOR 3 mesi, riferito all’Euro, quotato il secondo giorno lavorativo antecedente la fine di ogni trimestre solare, come rilevato sulla stampa specializzata, maggiorato dello spread di cui supra; In caso di aumento diminuzione di quest‘ultimo parametro di riferimento, il tasso dl interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e rimarrà in vigore per la durata di ogni trimestre solare. 

Tasso di mora: in ragione di 1,00 (uno) punti in pit": del tasso di interesse come sopra applicato in vigore il decimo giorno lavorativo della quindicina (del mese) antecedenze la scadenza delta rata”.  Mi perdonerà il Tribunale se ho riproposto le condizioni per la computazione della rata del mutuo sottoscritto dalla società ceduta CWP Real Estate s.r.l. ma il motivo è tutt’altro che privo di irrilevanza. Innanzitutto, perché la  Cassazione n. 34889 del 13 dicembre 2023 ha dichiarato nullo il tasso Euribor  a causa di una intesa illecita antitrust. La sentenza della Cassazione, del 13 dicembre 2023, n. 34889, ha confermato le anticipazioni fatte dalla stampa generalista, laddove è stato appurato che quattro grandi istituti bancari tra cui, Deutsche Bank, si sono segretamente accordati per manipolare l’Euribor al fine di aumentare i propri profitti. Sicché laddove è esistita una frode a monte, solo per questo fatto i CWP risulterebbero tra i danneggiati avendo stipulato il contratto nel periodo di riferimento in cui i tassi di interesse ne venivano influenzati in quanto gonfiati. Nella sostanza gli attori come altri milioni di persone hanno pagato di più a causa di un’ingiusta manipolazione dei tassi di interesse. 

La sentenza della Corte di Giustizia Europea, sebbene emessa tre anni prima della Cassazione, è stata resa alla pubblica ribalta solo recentemente ed ha confermato la responsabilità delle banche per questa frode finanziaria. Nella sostanza l’Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013 (la quale aveva ravvisato l’avvenuta violazione dell’art. 101 Trattato CE nella parte in cui dispone che “Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni della transazione… Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto“ e ciò influenzando a cascata i mutui sottoscritti sino al 2013 anno della decisione della Commissione Europea;

 

6) Sulla nullità del mutuo per il calcolo degli interessi sulla base del tasso Libor.

Quanto al riferimento del tasso Libor in ordine alla creazione del saggio di interesse, non possiamo che rinvenire, da ultimo, la sentenza n. 36026 del 27 dicembre 2023 in cui la Sezione II della Corte di Cassazione (Pres. Di Virgilio, Rel. Trapuzzano) si è espressa in ordine alla nullità di un contratto di finanziamento che preveda clausole di  indicizzazione, per indeterminatezza della clausola sul tasso d’interesse applicato.

Per la Corte, qualora un tasso d’interesse variabile non venga espresso nel contratto in modo univocamente chiaro, si determina, per l’effetto, la nullità della pattuizione sul tasso di interesse ultra-legale, in quanto contrastante con il principio della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. Si rileva a questo riguardo il generico riferimento alla stampa specializzata che, per quanto di sicurezza per la fantasia degli addetti ai lavori non permette di decidere con certezza deterministica i valori di incremento dell’interesse e la Cassazione ha così argomentato: “

“affinché sia sussistente il requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto di cui all’art. 1346 c.c., il tasso d’interesse deve essere desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante, anche quando individuato per relationem: in quest’ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili” 

E chiaro, che a questo punto, volendo disquisire sulle precedenti rilevazioni anche i n ambito di CTU tecnica non può che rilevarsi non tanto il falso in quanto tale, avendo la consulenza tecnica evidenziato una computazione in ordine a parametri che un tempo erano ritenuti corretti, per quanto allora ritenuta conferente, oggi risulta desueta e non potrà che esprimere concetti ora completamente rivedibili in quanto basati su presupposti poi rivelatisi illegittimi. 

 

7) Sulla nullità del mutuo per la presenza di clausole abusive. La roadmap delle Sezioni Unite n. 9479/2023.

Ora è verosimile che stante la patologia del metodo di calcolo dei tassi di interesse rinvenuta dalla decisione dalla Commissione Europea nel 2013 ed essendo gli stessi stati autorizzati per imporre un tasso diverso e sopra a quello legale, la decisione non ha potuto che richiedere in fase di redazione del contratto di mutuo, il consenso della parte in adesione, al sistema di computo degli interessi invalido, in qualità di contraente destinataria del finanziamento, sottoscrivendone le relative clausole. 

Clausole che passate al vaglio del pronunciamento delle Sezioni Unite n. 9479/2023, ritroviamo riprodotte anche nel contratto stipulato dalle aziende dei CWP e che li ha coinvolti come fideiussori in quanto clausole che comportano uno squilibrio nelle relazioni economiche.  

Gli articoli 3 lett. a) e b) del contratto di mutuo ed i documenti collegati contengono clausole abusive che configurano uno squilibrio contrattuale a danno del mutuatario e del garante, profilo non verificato dal Giudice della fase monitoria che si è limitato ad emettere il decreto ingiuntivo senza svolgere alcuna verifica sul contratto di mutuo.

In particolare, sono ravvisabili l’applicazione di metodi anatocistici, che rivisti dai recenti pronunciamenti altro non fanno che gravare di costi occulti, strumenti derivati “impliciti” e realizzare una indeterminatezza della pretesa creditoria.

La presenza di clausole abusive ex DIR 93/13/CEE, nell’ambito del mutuo stipulato dalla società  CWP R.E. e da ultimo garantito, dopo la San Giuliano s.r.l., anche dai sigg. CWP, non è stata oggetto di accertamento dal Tribunale di Lodi nei termini che la giurisprudenza ha solo di recente evidenziato come illegittimi, e che hanno determinato l’emissione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1257/2016 (R.G. n. 3731/2016), emesso il 15.10.2016, senza entrare nel merito delle doglianze sollevate dall’esecutato.

Tra questi quello più evidente lo si può riscontrare nell'applicazione dell’algoritmo dell’interesse composto nella formula che determina l’importo della rata iniziale, che non è indicata in contratto, è una clausola abusivaperché porta ad un maggior arricchimento della banca ed a un maggior contestuale corrispondente impoverimento in termini di interessi per il mutuatario, allorquando cioè questo algoritmo nella formula della rata non fosse stato applicato, sarebbe circostanza idonea a configurare un’ipotesi di truffa contrattuale, aggravata perché commessa nei confronti delle parti ignare di accordi finalizzati a richiedere più interessi di quanto legalmente percepiti. 

Risulterebbe pertanto integrata, nel caso di cui si tratta, la presenza di CLAUSOLE ABUSIVE ai sensi della recentissima Cass. Sez. Unite Sent. n. 9479/2023 (doc.04), in recepimento della pronuncia della Corte Giustizia UE del 17 maggio 2022 in tema di tutela del consumatore, per cui si integra, ai sensi di questo definitivo arresto della Cass. Sez. Unite, anche la procedibilità d’ufficio.

In un caso analogo a questo la Corte, a Sezioni Unite, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia e, nell’interesse della legge, tracciando una vera e propria “roadmap” ha enunciato i seguenti principi di diritto:

A) Il giudice dell’esecuzione:

a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti

sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;

b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;

c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;

d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;

e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);

f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c.

B) Fase di cognizione.

Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:

a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decretoingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare, sul titolo giudiziale;

b) procederà, quindi, secondo le forme di rito.”.

 

8) Impignorabilità dei beni oggetto della presente procedura di espropriazione.

Come già ho avuto modo di rappresentare a questo Tribunale, il presente giudizio trae origine dall’opposizione proposta con ricorso depositato il 19.05.2021 e della successiva citazione per il merito ex art. 650 2° co, c.p.c., introduttiva del presente giudizio a cui ci si riporta. I fatti conosciuti da questo Tribunale, sono stati, essere eccepiti avanti al questo Giudice affinché ne dichiarasse l’improseguibilità della esecuzione e che avrebbe dovuto avere come conseguenza il successivo dovere delle parti di liberare gli immobili pignorati dalle società opposte, purtroppo mai riscontrati, ovvero quello di provvedere alla cancellazione della ipoteca elevata sugli immobili e/o della trascrizione del pignoramento e/o del decreto ingiuntivo opposto, precedentemente dichiarato immediatamente esecutivo, poi revocato (doc.03b). Le società procedenti, successivamente all’atto di pignoramento notificato il 29 aprile 2021 ma opposto, hanno ritenuto, pur non avendone diritto, di procedere esecutivamente depositando istanza di vendita l’11.06.2021 (doc.3c) per nulla avvedendosi del fatto che con atto istitutivo del vincolo di destinazione (rep. 2078 notaio B. Grillo - doc.07), CWP e la moglie, il 18 maggio 2012, assoggettavano a vincolo di piena proprietà̀ i beni siti nel comune di San Giuliano Milanese, via Don Minzoni n. 8 (beni di proprietà̀ dei Disponenti per edificazione ovvero la villetta disposta su tre livelli, con annessa autorimessa, il tutto con pertinenziale area giardino. censiti al mappale 495, foglio n. 7, subalterno 1 del N.C.E.U. via Din Don Dan n. 18. Piani T-1-2, cat. A7. Oltre a ciò, il bene immobile destinato ad autorimessa, censito al mappale 485, foglio n. 7, subalterno 2, piano S1 cat. C6 classe 3. La ragione di tale scelta si era motivata al fine di salvaguardare la famiglia, nella sua composizione che comprende CWP,  CWP tuttora convivente e la di lei, figlia e nipote, disabile, Jertrude (doc.08 e doc.09). Così dichiaravano: 

a) I signori CWP e Susy Svelta (di seguito, i "Disponenti") sono pieni ed esclusivi proprietari dei beni oltre descritti all'articolo 8 del presente atto (di seguito, i "Beni"); b) I Disponenti, avendo due figli, intendono istituire sui beni, ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ., un vincolo di destinazione (di seguito, il "Vincolo"), nei termini meglio oltre specificati, a favore dei propri figli CWP Franco e Franca, nato a Vizzolo Predabissi (MI) il 29 marzo 1971, e CWP, nata a Baltimora (USA) il 7 luglio 1981 (di seguito, collettivamente, i "FigIi"). 

Le convenute hanno nonostante la trascrizione di tale vincolo perciò deciso di proseguire nel pignoramento dei suddetti beni oltre che esercitando una inutile pressione psicologica con la conseguenza che il Tribunale non potrà̀ che dichiararne l’impignorabilità̀. 

Rilevato quanto sopra ad integrazione di quanto argomentato e dedotto ci si riporta all’atto introduttivo del presente diritto ed alle già precisate conclusioni.

Si riportano i documenti, già prodotti in atti, per comodità di riferimento:

San Donato Milanese - Milano il 9/04/2024. 

 

Avv. Paolo Sorlini

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