S T U D I O L E G A L E S O R L I N I & P A R R I N I
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Battaglie per la Dislessia: No Child Left Behind

In conformità con quelle che sono le più recenti battaglie che abbiamo svolto per la dislessia ed a fianco delle famiglie che, forse per non essere state ancora informate o forse per la paura di dover sopportare le gravi conseguenze di un riconoscimento che, a torto, é ritenuto limitativo per il futuro del proprio bambino o bambina, scriviamo per aggiornarvi sull'apertura delle Corti delle province di Milano Monza e Como alla concessione e valutazione sulla idoneità ad esssere titolari dell'indennità prevista dalla L. 289 del 1990.

Un piccolo passo indietro: cos'é l'indennità per DSA...

La legge  289/90 meglio detta delle: Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica stabilisce all'art. 1 che  tale assistenza economica: " è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118". In particolare, l'applicabilità su base analogica, si riferisce ad un sostegno alle famiglie spesso lasciate sole a sopportare i costi di gravosi pomeriggi di doposcuola per i propri bambini che per rimanere al passo con le classi hanno non solo bisogno degli strumenti compensativi per lo studio (mappe), ma anche di qualcuno che amorevolmente e tecnicamente ins,egni loro un metodo di studio, che gli possa servire durante tutta la carriera scolastica e nella vita.

La Legge ti garantisce un Diritto, ma...per farlo rispettare, ci vuole il Giudice.

Non é inconsueto trovarsi di fronte alla seppur strana lungimiranza dello stato politica ed alla controtendenza dello stato amministrazione.

Ora, il fatto dell'importanza che per la società rivesta il successo dei minori nella scuola e nella preparazione, in un panorama oltremodo competitivo é

stato oggetto di valutazioni socio pedagogiche negli ultimi vent'anni. E non a caso, genitori spesso pretenziosi e programmi di studio sempre più complessi hanno finito col pesare sulla quotidianità del giovane studente come il pesante zaino che si porta appresso. Dall'analisi di queste circostanze e dall'opinione che la migliore scuola non é quella che seleziona ma anche quella che prepara, nasce la politica del "no child left behind". Nel senso che a ciascun bambino deve essere potenzialmente garantita la possibilità di apprendimento nei modi e con gli ausili psico medico pedagogici che trova a disposizione nel mercato. Il percorso non é sempre facile anche perché le sensibilità in materia di DSA nelle sue varie e comuni forme: Dislessia, Disortografia, Disgrafia, Discalculia, variano a secondo delle Corti e delle latitudini. 

Radio Tribunale: A che punto siamo.

Sebbene tutti sintonizzati ed apparentemente informati sull'esistenza della Legge, per lo sviluppo dei programmi e l'informazione ai genitori, siamo solo alle prove tecniche. Spesso genitori e parenti dei minori vengono disincentivati a proporre un accertamento giudiziale inculcando loro la paura delle lungaggini tribunalizie e dei costi. Nel primo caso, in realtà, i procedimenti si risolvono in meno di sei mesi, nel secondo caso, le spese vengono per la maggior parte sopportate dagli Enti che, facendo "orecchie da mercante" attendono che li si convochi davanti al giudice ordinario, invece di prestare il servizio cui sono obbligati per statuto.

Incominciamo da oggi a darvi il resoconto dello sviluppo della dialettica del contenzioso davanti ai Tribunali per mettervi a conoscenza che, come al solito, tra avere dei diritti e farli rispettare c'é di mezzo il Tribunale ed il suo grande mare. Siccome vogliamo essere ottimisti e sperare per il meglio, ma non vi nascondiamo che siamo desiderosi di affilare le lame del diritto penale che, in questa materia ed in un caso, ci hanno già portato ad apprezzarne il desiderio quanto l'epilogo, vi riferiamo di un fausto risultato del quale alleghiamo la trascrizione. In generale l'apertura dei giudici al problema é demandata alla scelta in sede peritale effettuata dal CTU. Per tale motivo occorre precedentemente il rilascio di una certificazione idonea ad escludere che il procedimento sia finalizzato al reperimento della prova. Questa deve essere dopo la certificazione della commissione medica, confermata da un consulente del giudice. Non é infrequente quanto impertinente che le eccezioni a riguardo della commissione peritale vengano svolte dal consulente dell'Ente che a conoscenza del fatto che per ottenere un esame da quella delegata per legge passerebbe oltre un anno, contesti la leggitimità delle risultanze della commissione medica diversa da quella regionale. Pertanto é bene fare delle scelte competenti a risolvere e prevenire eccezioni di tal fatta.

 

N. 139 /2015 REG. GEN.

Decreto di omologa del 25/05/2015 RG n. 139/2015

Decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.

IL GIUDICE DEL LAVORO DI COMO

Visto il deposito dellAccertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del CTU nel procedimento proposto in data 11.2.2015 da B.U. in qualità di genitorie di B.A. nei confronti dell INPS per il riconoscimento della provvidenza: indennità di frequenza (art. 1 l. 289/90) e handicap grave (art. 3 comma 3 l. 104/92);

visto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell’elaborato, non hanno depositato in cancelleria nel termine impartito alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU;

OMOLOGA

l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, ossia le seguenti:
"non può essere qualificata come portatrice di un handicap connotato da gravità ... presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie delletà. Tale condizione sussisteva alla data della presentazione della domanda";

Considerato che il requisito sanitario sussisteva alla data della domanda amministrativa o, comunque, alla data della visita della Commissione Medica,

CONDANNA

l’INPS a rifondere a parte ricorrente le spese processuali liquidate ex D.M. 55/14, procedimenti di istruzione preventiva, secondo la nota spese di parte ricorrente, in euro 58,40 per anticipazioni, euro 805,00 per compenso del difensore oltre CPA, IVA, spese e rimborso spese forfettarie 15% ed euro 410,00 per compenso del CTP di parte ricorrente come da documentazione in atti (escluso il rimborso delle spese id trasferta perché non documentate;

PONE A CARICO

dell’INPS le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.

AVVISA

Che il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.);

DISPONE

la comunicazione del presente decreto alle parti, a cura della cancelleria. Como, 21/05/2015

IL GIUDICE DEL LAVORO

(Dott. Laura Tomasi) 

 

Fausto e prevedibile il risultato, così come giustamente previsto ed applicato dal Tribunale di Como. Sul riconoscimento della indennità di frequenza al bambino. Lasciamo a voi ogni valutazione, ma ci leggeremo a breve, per un aggiornamento di questa materia su di un caso un po' più complesso pendente presso il Tribunale di Monza, in cui é in corso una vera e propria attività ostruzionistica dell'Ente a riguardo l'applicazione dei disposti e delle tutele della legge, inaspettato ostruzionismo ed inerzia a cui potrebbe competere l'interesse del giudice penale.

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