S T U D I O L E G A L E S O R L I N I & P A R R I N I
S T U D I O   L E G A L E   S O R L I N I  &  P A R R I N I

Ritardo Aereo e Risarcimento del Danno sia patrimoniale che non patrimoniale

Memorandum

To: Avv. Sorlini

From: Dr.

Date:

Re: (numero di posizione /X Alvaro v. Y VACANZE e Z S.r.L.
 

TEMA

Ritardo aereo, risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale anche alla luce della nuova sentenza del Novembre 2008 

 

norme applicabili

 

-           Art. 93 Codice del Consumo

-              -           Art. 84 -85-86-88 Codice del Consumo

-           Art. 1681 - 2951 c.c.

-           Cass. Sez Unite 11/11/2008

-              -            Art. 19, art. 22, art. 29,Convenzione di Montreal, e Trattato Ce

 

L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico in oggetto sono responsabili secondo l’art. 93 del Codice del Consumo tra cui è utile riportare anche l’art. 84 – 85 – 86 – ed 88 che definiscono cos è un pacchetto turistico.L’art. 93 del Codice del Consumo chiarisce le responsabilità in caso di mancato o inesatto adempimento da parte del venditore e dell’organizzatore del pacchetto turistico stabilendo che:” In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.

Inoltre, l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto al consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o di dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’art. 2951 del c.c.”

La disciplina della responsabilità del vettore e dell’entità del risarcimento dei danni, nel trasporto aereo è affidata anche alla Convenzione di Montreal. Quest’ultima, per quanto qui rileva, all’art. 19, sotto la rubrica “ritardo”, stabilisce che : “Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti ed incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”Riguardo al quantum, la stessa Convenzione al successivo articolo 22, limita la responsabilità del vettore entro l’importo di 4150 diritti speciali di prelievo per passeggieri, corrispondenti pressapoco alla somma di € 4800, salvo che il danno non sia stato prodotto con dolo o colpa grave”. Ed inoltre la Convenzione chiarisce che: “nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli e merci, ogni azione di risarcimento promossa a qualsiasi titolo in base alla presente Convenzione o in base a un contratto a ad un atto illecito o per qualsiasi altra causa, può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente Convenzione, fatta salva la determinazione delle persone legittimate ad agire e dei loro rispettivi diritti”

FaTTO

Il sig. X Alvaro in data 3 Ottobre 2008 ha prenotato, tramite l’Agenzia di viaggio “Yvacanze”, tramite un pacchetto vacanze per il periodo che andava dal 5/10/2008 al 13/10/2008 in Sharm el Sheikh presso la struttura alberghiera Villane Sinai Montour.

Durante il viaggio di ritorno il sig. X che aveva il volo prenotato per il 13/10/2008 alle ore 1:20, si è invece dovuto inbarcare il 12/10/2008 alle ore 11:20 con la compagnia Livington, perdendo un giorno di vacanza.

L’atterraggio veniva effettuato all’aereoporto di Orio al Serio, invece che in quello di Malpensa. La navetta per Malpensa è arrivata all’aeroporto di Orio al Serio con 90 minuti di ritardo. Nessuno ha avvisato con anticipo i viaggiatori di tali imprevisti.

 AnalIsi - DiscussionE argomentazioni

Per quanto riguarda l’inadempimento contrattuale, la compagnia aerea in oggetto non ha prestato nei confronti del sig. X Alvaro nessun tipo di assistenza successiva al ritardo di cui in narrativa e neanche nessun tipo di informazione in tal senso, recando danni al sig. X che ha diritto ad essere risarcito sia per il danno patrimoniale arrecatogli che per quello non patrimoniale. L’agenzia di viaggi dovrà rispondere sia secondo l’art. 93 del codice del Consumo, sia ai sensi dell’articolo 1681 del c.c ed i termini di prescrizione, in quest’ultimo caso sono previsti dall’art. del 2951 c.c, non più tre anni, ma un anno dal viaggio, per il danno patrimoniale.

Per il danno non patrimoniale, è finalmente arrivata la sentenza dell’11/11/08 n°26972 che a messo la parola fine alla disputa sul danno esistenziale .

Secondo la Cassazione a Sezioni Unite “ Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategoria denominata danno esistenziale, perchè attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità. Il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di danno. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l’obbligo di risarcire tale danno, quale sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale. Nell’ambito della perdita subita e mancate utilità, ex art. 1223 c.c., vanno ricompres ianche i pregiudizi non patrimoniali. Dalla data della sentenza fino al soddisfo saranno dovuti gli interessi legali. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonchè dell’attività processuale svolta.

Inoltre, in marito al caso in esame è rilevante sottolineare il Regolamento Ce 889/2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee del 30 maggio 2002. Un regolamento che modifica il regolamento del 1997, per adeguarlo alla Convenzione di Montreal e creare così un sistema uniforme di responsabilità per il trasporto aereo internazionale.

Fissati precisi termini per le denunce: in caso di ritardo 21 giorni.

Per agire in tribunale il tribunale dovrà promuovere azione legale entro due anni dalla data di arrivo o da quella prevista per l’arrivo.

Il regolamento Ce stabilisce, in merito ai ritardi nel trasporto di passeggeri che : “ in caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure.

Quindi, il tal caso, la compagnia aerea è tenuta a risarcire i danni da ritardo e mancato avviso al sig. X , almeno che non provi che tali ritardi siano dovuti

ConclusionE

Il sig. X dovrà essere risarcito sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale a lui arrecatogli dall’agenzia di viaggio.

Commenti

Non sono ancora stati effettuati inserimenti.
Inserisci il codice
* Campi obbligatori

 

)33.880.880.77

 

Studio Legale 

SORLINI & PARRINI

per appuntamento 

)33 880 880 77 

 

- Sede di Milano

  Via Preneste, 1 c/o APPMA.

  Milano 

  Tel.: 338.8088077

 

Sede di S. Donato Mil.se

  Via Bruxelles n. 2/H

  San Donato Milanese 

  Orario di apertura/Infoline:

  da Lun-Sab.:15:00-19:00.

  Tel.: 338.8088077

 

- Sede di Monza Brianza

   Viale Milano n. 53

   Camparada (MB)

   Tel.: 338.8088077

 

- Sede di Segrate  

  via delle Regioni n. 30

  Segrate (MI)

  Tel.: 334.7444341

                 

  Orario di apertura/Infoline:

  da Lunedì a Venerdì: 15:00-

  19:00

 

- Sede di La Spezia

  Via Rollandi n. 61  

  Riomaggiore loc. Manarola

  Tel.: 338.8088077

  

  E-mail:     studio@cslaw.it

                 parrini@cslaw.it

Stampa | Mappa del sito
© Studio Legale Sorlini - Via Bruxelles 2/H - 20097 San Donato Milanese - Milano - ITALY phone: 33.880.880.77 p.iva: 06271990969

Chiama

E-mail

Come arrivare