S T U D I O L E G A L E S O R L I N I & P A R R I N I
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Appunti di difesa per una guida in stato d'ebbrezza un po' particolare (grave riflusso esofageo)

TRIBUNALE DI MONZA
Procedimento PM A 612/11 D02 – Giudice monocratico Dott.ssa Renda

 

Sig. Giudice,

Faccio seguito alla richiesta di assoluzione proposta dalla Procura della Repubblica, per puntualizzare e per dover di difesa, una vicenda, tra le centinaia, fra quelle che pendono innanzi a questo Tribunale solo apparentemente simili a quella che vi esporrò. Sappiamo che l'articolo 186 CdS  sanziona chi guida, ed usando il presente, imprime una repentinità tra l'evento criminoso ed il suo verificarsi, tale condotta é sanzionata sulla base dei riscontri effettuati con l'apparecchio etilometrico.

 

Il Capo d'imputazione riferisce: che l'imputato signor GB deve rispondere " in ordine al reato previsto e punito ex articolo 186 CdS comma 2 lettera C per essersi posto alla guida del veicolo in stato di ebbrezza in conseguenza di assunzione di bevande alcoliche. Ciò, nel caso in ispecie impone una identificazione temporale sul momento in cui l'imputato si é posto alla guida della vettura.

 

Non a caso questo, lo diciamo, alla luce delle rilevazioni e dalle prove raccolte sui fatti ci troviamo nella utilità che solo, apparentemente, sembra paradossale, ma che si deduce analizzando il capo d'imputazione. La necessità é quella di collocare gli spazi temporali ed i luoghi ove si é svolto l'evento e la sua rilevazione.

 

Rilevazione che nei fatti avviene in modalità non precisata allorquando, ad esempio , il teste agente  CC, passeggero, non sa collocare neppure il momento ed il luogo ove rileva "l'alito vinoso".

 

Risponde: Non ricordo, non so. Questa è la risposta alla domanda della difesa al capopattuglia agente  CC. Poi ancora: "si sentirebbe di escludere che il GB si trovava fermo fuori dell'auto in corsia di emergenza?" Risposta: Non ricordo, non so.

 

E allora, qualche riflessione dobbiamo farla in ordine alla più recente sentenza della Cassazione VI sez del 12/07/2013 n. 30209 in ordine alla necessità che per la punibilità venga provato che l'imputato fosse effettivamente alla guida del mezzo, qui ci riporta alle considerazioni che potrebbero nascere in ordine a quanto riferisce il capo d'imputazione in quell'inciso letterale "essersi posto alla guida".

Ma quando, ilGB si é posto alla guida?

 

I verbalizzanti non specificano, con la certezza necessaria che già lo fosse al momento del fermo.

 

Lo abbiamo sentito in quest'aula, così come ci ha riferito il testimone di questa difesa il sig. FC, intervenuto per recuperare il cognato raccoglie le informazioni che lo aiutano a comprendere cosa fosse accaduto, apprende dagli agenti che il GB era stato invitato a prendere posto nella vettura essendosi fermato per un bisogno fisiologico impellente legato ad una patologia che lo rendeva incontinente.

 

Ritengo pertanto per le motivazioni espresse anche dalla collega, possa escludersi la punibilità prevista dall' 533 c.p.p., laddove, al comma 1: “Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”.

 

Cioé impone la dimostrazione della colpevolezza del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.

 

Ragionevole dubbio, si badi, non è un mero dubbio possibile, perché qualsiasi cosa si riferisca agli affari umani e collegata a giudizi morali è aperta a qualche dubbio possibile o immaginario.

 

Il dubbio é infatti il minimo comune denominatore di tutta la vicenda e se vogliamo, non possiamo dimenticare come dai testi della pubblica accusa ne sia nato un altro elemento di contradditorietà. Questo in ordine alla presenza sul luogo di altra persona una donna, precisamente il secondo teste, agente MP  il quale, contrariamente al capopattuglia, che l'ha escluso, asserisce con sicurezza esservi stata un'altra persona nell'auto. Allora é chiaro che non si capisce come mai gli stessi agenti abbiano chiesto, ed ilGB abbia poi chiamato una terza persona, il cognato, per aiutarlo al prelevamento della vettura. Non si capisce neppure essendo in presenza di un reato, quest'altra persona trovandosi già immersa in questo scenario, non sia stata neppure identificata se non altro per chiederle se poteva condurre la vettura col GB a casa.

 

Ragionevole dubbio. "È quello stato del caso che, dopo tutte le valutazioni e le considerazioni sulle prove raccolte nel dibattimento, lascia la mente del giudice in una condizione tale per cui non può dire di provare una convinzione incrollabile prossima alla certezza morale, sulla verità dell’accusa”.
Laddove il concetto di “convinzione incrollabile” é da intendersi come “certezza schiacciante”

 

Si chiede l'assoluzione secondo l'art. 530 primo comma, in combinato disposto all'art. 526 primo comma codice di procedura penale per carenza dell'elemento oggettivo  e perche il fatto alla luce delle prove dibattimentali raccolte, non sussiste.

 

Si chiede l'assoluzione ai sensi dell’art. 530 c. 2 c.p.p.,  in quanto gli esiti di questa istruttoria ci hanno ricondotto al caso classico di insufficienza, carenza dell'analisi ematica, sull'imputato, di conseguenza, per contraddittorietà delle prove raccolte ed acquisite in dibattimento, in relazione alle rilevazioni che non hanno tenuto conto della esofagite  sindrome di Barret di cui nel dispiego di questa vicenda il signor GB, suo malgrado, é venuto a conoscenza.

 

(In subordine, per dovere di difesa, senza il disconoscimento delle richieste come prima motivate, disapplicando la sanzione prevista all'articolo 186 alla lettera C del CdS, chiediamo al Tribunale di applicare le pene inferiori, ciò avuto riguardo alle contestazioni che incidono sull'elemento soggettivo, in quanto la patologia del signor GB non ha consentito la collocazione e l'individuazione tassativa delle ipotesi di cui all'art. 186 del CdS non consentendo il verificarsi quel meccanismo di sussunzione utile all'individuazione della lettera nella parte riferibile alle fattispecie enumerate dall'art. 186 CdS).

 

E ciò crediamo essere, tra l'altro, anche in sintonia con la recente sentenza della Corte d'Appello Milano, sez. I penale, sentenza 29 gennaio 2014, n° 594 (Simone Marani) che ha stabilito che:
"Se vi è dubbio sull'esatto valore del tasso alcolimetrico si esclude l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 186, secondo comma, lett. c) cod. strad., a favore di quella meno grave di cui alla lett. b) della medesima disposizione".

 

Avv. Paolo B. Sorlini

 

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