S T U D I O L E G A L E S O R L I N I & P A R R I N I
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Sent. 17/01/2011 Comm.Trib.Prov.le Lodi i parametri non si applicano al professionista che non abbia provveduto a recuperare giudizialmente i propri crediti

SENTENZA

ricorrente:

“X”

difeso da:

SORLINI AVV.PAOLO VIA VIA BRUXELLES 2H SAN DONATO MILANESE MILANO

 

- sul ricorso no. 391/10 depositato il 04/08/2010

 

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO no 135201000073289 I.V.A. + IRPEF 2005

 

contro

 

AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LODI

proposto dal ricorrente:


Con atti depositati in data 25.05.2010 e 04.08.2019 la signora “X” proponeva ricorso avverso l'avviso d'accertamento n,T9R01H200486 notificato dall’Agenzia delle Entrate Uflicio di Lodi concernente la rettifica del reddito professionale dichiarato per l'anno d'imposta 2005 in conseguenza dello scostamento degli studi di settore, nonché la carta di pagamento n° 13520100007328941 relativa al dovuto in conseguenza del predetto avviso d'accertamento.

Sosteneva la ricorrente che lo scostamento del proprio reddito da quello accertato in base agli studi di settore aveva origine da due circostanze: da un lato la malattia del padre, dall'altro il mancato incasso di fatture afferenti all'attività professionale.

Rilevava inoltre che l'Ufficio accertatore non aveva riscontrato alcuna diversa anomalia tale da far ritenere diversamente incongruo il reddito dichiarato.

Concludeva quindi chiedendo declaratoria di illegittimità della pretesa dell'Ufficio.

Con memorie depositate in data 30 aprile 2010 ed il 25 ottobre 2010, si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate Ufficio di Lodi, che, contestando integralmente le argomentazioni dedotte dalla ricorrente, ritenute non probanti di un effettivo motivo giustificatore del discostamento, ribadiva la validità della determinazione del reddito in base agli studi di Settore, Rappresentando altresì che essendo lo Studio di “X”gestito unitamente a quello di un collega, ben avrebbe potuto quest'ultimo provvedere agli incombenti di recupero dei crediti afferenti l'anno di imposta in questione. Concludeva quindi per la conferma dell'atto impugnato.

I ricorsi riuniti per connessione oggettiva e soggettiva venivano discussi nella pubblica udienza del 7 dicembre 2010, presenti i rappresentanti di entrambe le parti, e decisi come da dispositivo.

Motivi della decisione

La Commissione Tributaria, esaminati gli atti documenti di causa, ritiene che il ricorso sia fondato e quindi vada accolto per quanto di ragione.

È giurisprudenza ormai consolidata, sia di merito che di legittimità, quella secondo cui gli studi di settore rappresentano uno strumento di determinazione del reddito suscettibile di prova contraria che può essere superato là dove il contribuente dia dimostrazione oggettiva delle ragioni che ne hanno determinato lo scostamento.

Nel caso in esame la ricorrente ha dato prova delle circostanze oggettive che hanno determinato lo scostamento dei parametri.

In particolare, appare irrilevante il fatto che la professionista abbia proceduto ad effettuare solo in parte le azioni giudiziarie per il recupero dei crediti professionali non pagati atteso che, ciò che rileva è la circostanza che quei ricavi prodotti nell'anno e non disconosciuti dall'Ufficio di fatto non siano stati incassati, rappresentando in sé un valido motivo atto a giustificare e di scostamento del parametro.

Parimenti priva di pregio appare l'argomentazione secondo cui occorrerebbe far riferimento anche all'altro collega di studio “Z” che avrebbe potuto procedere anche per conto della ricorrente al recupero dei crediti professionali.

In vero e due professionisti non sono legati fra loro da un'associazione professionale per cui le vicende reddituali dell'uno restano comunque estranee a quelle dell'altra.

Inoltre va sottolineato che l' Ufficio non ha rilevato altri dati oggettivi che potessero far supporre la produzione di un reddito diverso e maggiore rispetto a quello dichiarato che pertanto va confermato.

In conseguenza di quanto sopra anche la cartella di pagamento impugnata, connessa all'accertamento del diverso reddito professionale ritenuto illegittimo, deve essere annullata.

Attesa la complessità della materia e le incertezze interpretative del caso di specie, si ritiene che ricorrono quei motivi che giustificano la compensazione integrale fra le parti delle spese di giudizio

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, accoglie i ricorsi riuniti nn. 167/10 e 391/10 proposti da “X”. Spese di giudizio integralmente compensate fra le parti.

Lodi, 7 dicembre 2010

 

Il Relatore                                                                                                                  il Presidente



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