Commento ad una vicenda giudiziale sfuggita agli ostacoli degli imbonitori ed alle vacue promesse dell'amicable composition. Ancora una volta l’assistenza al consumatore, per via ordinaria ovvero a mezzo di una causa innanzi al Giudice di Pace di Milano ci porta a sintetizzare un’amara realtà. Per chi rappresenta il potere economico delle big "utilities" il consumatore é un nichelino al cospetto dei bilanci miliardari delle compagnie che forniscono materia prima e servizi.
Per i professionisti che combattono a fianco dei consumatori, non é del tutto inconsueto trovarsi a prendere letteralmente per i capelli il problema di colui che, in prima battuta, si è affidato alle cattedrali del nulla, come gli enti di promozione sociale o meglio dette: le associazioni dei consumatori.
Esse rappresentano altro genere di potentato spesso inutile al problema particolare del singolo che esplicano la loro funzione a beneficio della diffusività dei problemi piuttosto che a risolvere la moltitudine dei singoli drammi. Si tratta solo di nuovi "repositorium" per le ossa degli elefanti della politica, tarlati nel tempo e la cui capacità oltre ad imbrattar moduli a raffica serve a far perder tempo utile e mandare in prescrizione i diritti del consumatore.
Certo una cosa riescono a far bene, l’esser strumentali alla politica che riconosce loro i finanziamenti per i “progetti” in cambio delle auspicate benevolenze nei suffragi in una sorta di sottospecie di voto di scambio che meriterebbe d'esser invedtigato.
L’esperienza insegna che spesso l’affidarsi per avere un servizio personale e particolare, considerata la situazione soggettiva, per poi cadere tra le braccia di coloro che svolgono una funzione “sociale” equivale a sperare nella vincita al Superenalotto piuttosto che alla soluzione dei propri problemi. E questo lo dico con cognizione di causa avendo operato per le varie Feder, Conf e Qui Quo Qua, ciò che é socialmente utile, spesso é sconveniente all’individuo, sia esso consumatore, utente, automobilista, risparmiatore. Il contrario è una frase eretta a principio in quelle Costituzioni dei paesi ex Comecon di cui conosciamo gli effetti per gli infausti esiti sfociati nel dilemma della miseria. E Mi spiego. Dal momento che il divagar m’è dolce in questo mare, pieno di pescecani per tutti noi consumatori, anche se non collegata alla vicenda presente ma per render meglio l'idea, non posso che ricordare che tra le politiche di informazione sociale, portate avanti dalle associazioni consumatori, uno dei progetti finanziati come ad es. la cd. Operazione Patti Chiari, ha lasciato dei buchi enormi a carico di disperati fideiussori i quali, ancora oggi, nonostante Bankitalia da 15 anni abbia dichiarato illegittimi certi moduli e nulli i contratti e formulari con i quali vengono costituite fideiussioni, gli enti di credito continuano a sottoporre alla firma tali moduli portando famiglie alla rovina per aver garantito con una fideiussione omnibus l’attività economica di un parente. Da parte delle associazioni dei consumatori, nessuna replica, solo un’imbarazzante silenzio. E chissà come mai gli occhi e le bocche dei crociati del consumerismo siano stati per l’occasione bendati dopo il progetto trasparenza di Patti Chiari?
Sicché al consumatore e/o utente l'incontro coi salvatori “sociali” spesso si rivela essere una battaglia di Pirro, ma senza vittoria. Lungi da me lo sconsigliare di rivolgersi ad una associazione di consumatori, ma ricordatevi di controllare se queste siano veramente convenzionate o, le persone con cui parlate, siano veramente avvocati. Perché spesso non lo sono. Nella migliore delle ipotesi si tratta di volontari che si sentono gratificati della funzione di consulenti di tutti, ma senza avere un'apprezzabile esperienza e quel he é peggio, senza assicurazione sulla responsabilità professionale, perché professionisti non sono, il che rischia di crearvi un danno peggiore.
Dall’altra parte, ovvero, per Parte Creditoris, o per le aziende: banche, big Tech, le comunque dette, Utilities del Gas nel caso nostro, aziende che mostrano comunanza per quanto appaiono legate dall’unbundling al contrario, ovvero dalla fumosità delle bollette; dei costi a sorpresa che grondano di meccanicità farraginose e sprechi fissi quanto i costi, spalmati su tutti - per tutti questi operatori economici - il vostro/nostro problema può rappresentare un granello di sabbia di una macchina per far soldi che deve passare attraverso molti ingranaggi per diventare polvere. E così é, il potere economico polverizza i diritti. Le aziende spesso resistono in ogni grado di giudizio per trovare il fine o il precedente per cui nessuno tenterà l’azzardo in futuro. Che nessuno immagini di adire il giudice naturale in alternativa al modulo imbrattato, ne qualcun si sogni di sollevar obiezioni nanti le Corti, deh!
Purtroppo poche storie finiscono come quella di Davide e Golia. tant’è che l’eccezionalità della vicenda ha fatto si che ne sia nata una parabola, un’icona dell’indifeso abbandonato dagli enti di promozione sociale o associazioni di consumatori, ma cui il Giudice, questa volta, interessato al suo caso personale e per mezzo del proprio difensore (vero) non ha potuto che dargli ragione.
Con atto di citazione ritualmente notificato I’odierno attore chiedeva I'accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta e conseguente risarcimento dei danni patrimoniali e non, collegati a! disservizio relativo alla fornitura di gas naturale per la propria abitazione, che era stata oggetto di distacco per delle morosità pregresse, collegate a soggiorni all'estero per motivi di lavoro e che erano state regolarmente saldate in data 30/9/13: la società non aveva però provveduto al riallaccio della fornitura, nonostante Ie ripetute richieste inoltrate e costringendo I'attore per un certo periodo a consumare elettricità per il riscaldamento, per poi trasferirsi all'estero a causa dell’invivibilità dell'abitazione.
Successivamente aveva dovuto far fronte provvedendo egli stesso aI riallaccio, inoltre il mancato riallaccio (Ufficiale da parte dell’operatore) non gli consentiva di poter effettuare un nuovo contratto di fornitura con gli altri esercenti, né era in grade di sapere quale fosse attualmente il suo fornitore: chiedeva pertanto di essere manlevato per i consumi nel frattempo posti in essere, e un ripristino che gli consentisse di poter regolarizzare Ia situazione.
Si costituiva regolarmente Ia controparte rilevando, con riserva di verifica, I'improcedibilità dell’azione intentata allorquando iI tenore delle domande risultasse invero diverse da quelle formulate nelle istanze avanzate avanti gli organismi competenti in sede stragiudiziale, ed esponeva che da meta maggio 2103 a causa della morosità, iI venditore deII'Energia Eni chiedeva ad Italgas di provvedere aI distacco, e questo poteva avvenire soltanto in data 30 settembre successive, con apposizione del sigillo sul misuratore.
Contestando in toto la ricostruzione dei fatti precisava che esiste un preciso protocollo da seguire in questi casi che descriveva in tutte Ie sue fasi e relative tempistiche, precisando che la richiesta di ripristino deve partire dalla società venditrice dell'energia, nel caso del quo Eni, secondo rigide modalità e non vi era alcuna prova che Italgas avesse correttamente provveduto, né era stata data prova che iI cliente avesse realmente sanato Ie morosità.
Inoltre i danni patrimoniali e non, cos'l come descritti erano del tutto sforniti di prova, come anche iI trasferimento all‘estero a causa dell’invivibilità dell’abitazione per il freddo, e per quanto concerne Ia fornitura, risultava che I‘attore fosse attualmente collegato alla rete del gas, e pertanto chiedeva volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere. Chiedeva pertanto iI rigetto delle altre domande.
Concessi termini per reciproche controdeduzioni, veniva disposta CTU, ritenuta l'opportunità di accerta re la situazione attuale circa Ie moralità di fornitura del gas per poter provvedere sulle domande di ripristino e regolarizzazione avanzate dall'attore, ed all‘esito, depositato I’elaborato peritale, Ia causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni aI 16/1/20: successivamente Ia causa veniva rimessa sul ruolo, per chiarimenti in ordine ai consumi nel frattempo effettuati, ed sulle specifiche argomentazioni svolte in sede di memorie conclusive: esperito I'incombente, e dopo ampia discussione, in data 2/10/20 iI fascicolo veniva trattenuto per la decisione
MOTIVAZIONE
La questione preliminare sulla non corrispondenza della domanda in sede di mediazione rispetto a quelle formulate nel presente giudizio, non é stata coltivata dalla convenuta né riproposta in sede conclusionale e peraltro si ha per abbandonata, rilevando che in quella sede la domanda atteneva alla richiesta di ripristino della fornitura, correttamente riproposta in questa sede, ed allora Ia convenuta non si era neppure presentata.
La circostanza che la situazione sia stata di fatto risolta soltanto dopo l'intervento del CTU, appare un comportamento scorretto e sicuramente foriero di problematiche che non possono essere paste a carico della clientela: infatti soltanto alla data del 3/6/19 dopo un anno dall'instaurazione del giudizio si ha la certezza che il subentro di Enel Energia spa e della corretta somministrazione di energia.
La CTU ha fornito la spiegazione accertando che i tecnici incaricati a suo tempo (2013) di interrompere la somministrazione di energia, invece di intervenire sulla colonna col taglio, avevano semplicemente effettuato la piombatura del contatore, ma l‘impianto era del tutto integro: viceversa i tecnici di Italgas invece di trasmettere ad Eni la corretta informazione di quanto avevano effettuato, lasciavano che Eni rimanesse nella convinzione che l’impianto fosse da ripristinare, con un intervento da effettuarsi a pagamento del cliente, e per questo tutti i successivi tentativi di rendere operativi i contratti con altro
fornitore rimanevano infruttuosi: di ciò neppure il difensore di Italgas aveva reale contezza, in quanta chiedeva volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto si era ripristinata Ia fornitura di energia, e ciò in sede di comparsa di costituzione nel giugno 2018, mentre la problematica si risolveva realmente soltanto un anno dopo.
Dalle lettura della CTU si riscontrano delle carenze comunicative gravi fra ltalgas ed Eni e I’effetto finale, al di là delle morosità, sanate fin dal settembre 2013, l’ostacolo al ripristino era riferito al mancato pagamento delle somme necessarie per rimediare a quello che si credeva (erroneamente) che fosse stato effettuato, cioè iI taglio fisico della colonna.
Le carenze e la disorganizzazione comunicativa fra l‘ente gestore dell'energia e l'ente venditore non possono essere poste a carico del cliente, atteso che la morosità momentanea può essere una delle criticità del rapporto, ma trattandosi di consumi di energia per il riscaldamento, trattasi di bisogni primari di cui I‘utente non pub essere privato allorquando ha regolarmente posto rimedio alla morosità effettuando i pagamenti, come del resto accertato anche dal CTU.
Peraltro si trattava di problematiche facilmente riscontrabili attraverso un semplice sopralluogo, e la lettura della CTU chiarisce tutti i punti nevralgici della questione, ove la mala gestio di ltalgas emerge allorquando non si capisce come mai i tecnici inviati abbiano semplicemente sigillato il contatore invece di procedere a quanto dovevano fare, poi inviando informazioni non corrette per cui Eni era convinta che la colonna fosse stata tagliata, e cosi poi anche ltalgas, che chiedeva somme ulteriori riferite al ripristino di una colonna che non era mai stata tagliata!!!! Ed in ciò consisteva l'ostacolo al ripristino di una regolare fornitura!!!
Di fatto I’attore e rimasto privo di riscaldamento per un periodo significativo (dal 2013 al 2018) e si e trovato costretto ad effettuare un indebito allacciamento per cui ha potuto del 2018, ripristinare iI consumo di energia .
Sotto questo profilo, I'indebito consumo di energia appare collegabile, come concausa, alle carenze organizzative di Italgas, e pertanto aI memento, non essendo stato accertato per quel periodo quale sia stato il fornitore dell'energia, non può attribuirsi tale consumo ad un Ente specifico, e pertanto nessuna domanda e correlativa pronunzia sui punto é ammissibile in questo giudizio, per carenza di legittimazione attiva da parte di Italgas che non é il venditore dell’energia.
Quest’ultima invece é tenuta al pagamento del danno esistenziale correlato alla vicenda e correlato sotto vari profili, dal disagio di non poter usufruire del riscaldamento (vedasi le plurime comunicazioni ove la famiglia Calzolaro precisa ”abbiamo freddo"), alla necessità di un maggior consumo elettrico per sopperire alla carenza, all'impossibilità di poter sopperire alla situazione sotto il profilo contrattuale e pratico, fine al punto di veder fallire i contatti instaurati in sede conciliativa e giudiziale poi, perdurando i'impossibilita di risoluzione fino all‘intervento del CTU: tale disagio viene valutato in via equitativa e liquidato in euro 3500,00.
Le spese di CTU vengono paste a carico della convenuta, come ugualmente le spese del presente giudizio e liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, cosi provvede:
accertato I’inadempimento contrattuale di Italgas, condanna quest'ultima, nella persona del legale rappresentante al risarcimento del danno economico ed esistenziale subito dall'attore quantificato in via equitativa in euro 3500,00.
Condanna Ia convenuta alla refusione delle spese della CTU, come da fattura, nonché ai pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 98,00 per spese ed euro 1800,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa di legge, da liquidarsi direttamente aI difensore in quanto antistatario.
Milano, 2/10/20 IL CANCELLIERE
Il Giudice di Pace
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