S T U D I O L E G A L E S O R L I N I & P A R R I N I
S T U D I O   L E G A L E   S O R L I N I  &  P A R R I N I

La Tutela dell'Invisibile: La multa agli over 50 - l'Appello al Tribunale

Gli eventi che hanno fatto seguito alla pandemia spiegano meglio le risacche di squallore giuridico alla quale siamo abituati, fin dalla prima ora,  combattere a fianco degli Invisibili, intendendo ricomprendere in questa categoria chi, per scelta, per propria informazione e cultura, per timore di qualcosa che ha già colpito profondamente nella salute i propri cari, si é determinato a dire legalmente NO a qualsiasi trattamento sanitario obbligatorio. Nell'appello sono delineati principali cardini del diniego su base costituzionale nella prassi della case law internazionale e negli ultimi rigurgiti di saggezza di quelle corti e giudici che rendono onore a quell'investitura ricevuta e che ci ricordano scrivendola nelle intestazioni delle loro sentenze: In nome del Popolo Italiano. Aldilà degli esiti corre l'obbligo a questa difesa di patrocinare vicende cui l'esiguità della somma non si riflette nell'importanza morale dei principii. Quindi é qui che li difendiamo con passione non inferiore a vicende con risvolti economici di sicuro interesse.

 

 

 

 

 

TRIBUNALE di TRENTO

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

  

PINCO PALLO nato a Trentovecchio il 3/15/1969, residente a Simcity in Via Buonaventura, 16 (C.F.:), elettivamente domiciliato in San Donato Milanese, alla via Bruxelles, n. 2H, presso lo studio dell’Avv. Paolo Sorlini (c.f.: SRLPLA61H05F205R) come da procura alle liti allegata (doc.01), in calce al presente atto, con dichiarazione congiunta di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni di rito di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. all'indirizzo di posta elettronica paolo.sorlini@Trento.pecavvocati.it

                                                                                                                                    attrice

                                                            CONTRO

 

AdER AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (c.f.: 13756881002) Direzione Regionale Lombardia - in persona del legale rappresentante pro tempore, (sede digitale p.e.c.: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it),rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato sede di Milano (c.f.: 97021490152) con sede in Milano Via Freguglia n.1 e domicilio via p.e.c. ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

                                                                                                            convenuta resistente

Sommario

FATTO

Motivi di appello

In relazione alla necessità ed urgenza dell’obbligo vaccinale.

Realtà e prassi della gestione vaccinale dei sanitari all’Hub vaccinale impossibilità della proposizione del consenso informato

La risoluzione antidiscriminazione del Consiglio d’Europa.

La Legge è dura.

Qualificazione della controversia assimilabile al rito processuale del lavoro in relazione a condotte della p.a.

Il panorama normativo di riferimento costituzionale ed europeo: illiceità costituzionale del D.L. 44/2021.

Il panorama normativo di riferimento internazionale e della case-law.

CITA

CONCLUSIONI

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

 

FATTO

Con ricorso depositato il 10 febbraio 2023, la signor ha impugnato l’avviso di addebito n.13520226000201312000, del 19.11.2022, notificato il 17 gennaio 2023, emesso per il pagamento della sanzione di euro 100,00 comminata per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’art.4 quater del DL 44/2021 per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale per aver compiuto i cinquant’anni di età.

Nel corposo atto della difesa svolta personalmente dall’odierna appellante ed alla successiva memoria integrativa a cui integralmente, in questa sede, ci si riporta, per essere una completa disamina, che il giudice estensore, sulle “vicende intercorse dall’inizio della pandemia alla impugnazione dell’atto impugnato, toccando ogni argomentazione: di fatto, di diritto, etica e anche amministrativa”. Sostanzialmente l’appellante fa contestato che con la decretazione d’urgenza non si può̀ disporre l’istituzione di nuovi tributi né prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad alcune categorie di cittadini; che il vaccino non poteva essere fatto coattivamente senza il consenso informato e men che meno si poteva applicare la sanzione in caso di rifiuto; che in mancanza di riscontro alle memorie previste ex artt. 4 e 5 del DL 44/2021 ed inviate all’ASL la stessa le avrebbe accettate in carenza di riscontro alla richiesta di esonero; che esistono dubbi sull’efficacia dei vaccini in quanto autorizzati a condizione di controllo sulla loro efficacia della quale no  vi è riscontro oggettivo. Concludeva per l’annullamento dell’avviso di addebito e la riforma. Costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Sata sede di Milano AdER con comparsa di risposta depositata il 3 marzo, 2023 sostiene l’inammissibilità del ricorso ma ne accetta il contradittorio, difendendosi nel merito chiedendo di dichiarare l'infondatezza del ricorso avversario e/ o delle domande spiegate nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettarli. Solleva la questione di carattere costituzionale in via pregiudiziale e formula il rinvio per la conseguente decisione alla Consulta. All’udienza del 4 maggio  2023 il giudice di pace nessuno comparendo per la convenuta costituitasi in cancelleria, rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 5.07.2023 per la discussione ai fini della decisione.

Stante la illogicità e genericità con la quale il ricorso della signor Pallo è stato valutato, alla luce degli ultimi avvenimenti in fatto e diritto succedutisi, Pinco Pallo

Propone Appello

Avverso la sentenza n. 263/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Trento, il giorno 25.07.2023, nella persona della Dott.ssa Beppa Fullicresi, Sez. I, depositata in Cancelleria il 24.10.2023, nella causa iscritta al n.327/2023 del R.G. Giudice di Pace di Trento, con la quale il ricorso di Pinco Pallo veniva respinto a spese compensate

Motivi di appello

In ossequio all’art. 342 c.p.c., così come modificato dalla legge 7.8.2012 n. 124, si ritiene opportuno riportare testualmente le parti della sentenza appellata che si intendono qui contestare, le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di pace nonché l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

A) pag. 3 rigo 30. Si contesta per l’assoluta genericità ed infondatezza di come non risulta motivato l’assunto che si riporta: “Nella presente sede certamente non si può̀ mettere in discussione il contenuto del decreto, né la legittimità̀ dello stesso e certamente tutte le norme emanate nel periodo Covid sono state emanate per necessità ed urgenza”

In relazione alla necessità ed urgenza dell’obbligo vaccinale.

La produzione normativa sulla quale è stata irrogata la sanzione all’odierna appellante pretenderebbe essere determinata dalla necessità ed urgenza e dall’intangibilità e dei principi supremi del vigente ordine costituzionale. Primi su tutti i diritti fondamentali che si trovano, tra loro, non in rapporto gerarchico, ma di integrazione reciproca e mai di prevalenza di uno, rispetto agli altri. Contrariamente, stante primo articolo della Costituzione, questo Tribunale dovrebbe immediatamente riformare la sentenza impugnata. Questa circostanza si dovrà verificare sulla base di argomentazioni esposte in seguito. È utile spiegare che la Costituzione italiana non prevede alcun articolo che disciplini lo stato d’emergenza/d'eccezione, cui la normativa D.L. 44/2021 è arroccata, oltre che nel preambolo delle norme con la quale si coordina, financo dal titolo dell’articolo 1 (Ulteriori   misure   per   contenere   e   contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19).

La situazione apparentemente sopita causata dal Covid 19 non é nemmeno giuridicamente assimilabile allo “stato di guerra”, sebbene la narrazione abbia spesso, a sproposito, usato questo termine, in modo verosimilmente manipolatorio, per cui non possibile far ricorso all’applicazione analogica dell’art. 78 Cost., neppure è resa possibile dalla Costituzione la compressione di quei diritti fondamentali anche in istato di guerra. Sicché, la proposta di introdurre la previsione dello stato di emergenza per ipotesi diverse da eventi tipicamente bellici risultò, nel recente passato, aberrante alla stessa Presidente della Consulta, Marta Cartabia, già Ministro della Giustizia quando, il 28 aprile 2020, ebbe a dichiarare: «Non c’é un diritto speciale, anche in emergenza. La Costituzione sia bussola per tutti (…) Nella Carta costituzionale non si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che nei tempi di crisi consentano alterazioni nell’assetto dei poteri”[1]. Quindi, il verificarsi di una situazione di urgenza deve avvenire nel rispetto dei principi della legalità, riserva di legge (assoluta o relativa), necessità, proporzionalità, bilanciamento e temporaneità, in quanto, altrimenti, si determinerebbe l’insorgere del cd. “diritto tiranno” (avanti al quale tutti gli altri diritti dovrebbero soccombere) (così il Tribunale di Pisa sent. n.1842/2021). Ed è in questo senso che i cittadini di ogni genere e grado individuati, nel caso nostro, tra quelli con età superiore ai 50 anni, si trovano come i ricorrenti in scacco perché paradossalmente aver pretesemente violato un obbligo che la normativa vorrebbe riferirsi all’art. 32 della Costituzione. Coloro, pertanto, che intenderebbero, in presenza di una situazione definita emergenziale, con la sospensione del diritto soggettivo, opporvisi, come conseguenza ad un motivato e generale affievolimento di altri diritti premiali, valga il principio della Corte Costituzionale nella sentenza 83/2013. La tutela dei diritti non può ingigantirsi a tal punto da tiranneggiare sulla protezione di altri diritti di pari natura costituzionale per cui occorre sempre tener presente che non é possibile istituire una gerarchia tra le varie figure di diritti fondamentali, non sussistendo nell’ordinamento costituzionale alcuna presunzione assoluta di prevalenza di un diritto su tutti gli altri. Contrariamente, ci troveremmo a procedere secondo l’ordine di apparizione ed importanza stabilito dalla Carta Costituzionale all’articolo 1, trovandoci in una Repubblica fondata sul lavoro, non possiamo che immaginare un epilogo diverso dal ritorno al lavoro.

Certo un assunto di tal genere, fatto proprio dal Giudice di Pace di Trento, appare ambizioso al punto che se applicato, in linea generale potrebbe, consigliare, si base nazionale, anche una soluzione idonea a tagliare l’ipertrofia processuale se non addirittura i tre gradi del processo. Sotto queste indicazioni l’appellante non può non ricostruire quello che in seguito all’equo contemperamento dei diritti della Costituzione Italiana che comunque prevede, in materia di urgenza ciò che alcuni commentatori rivelano come tassativa, una sola ipotesi: quella di attribuzione al Governo di poteri normativi straordinari ed è, come noto, quella prevista dell'Art. 78 successiva e relativa alla dichiarazione dello stato di guerra per la quale norma: “Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari". Quindi una specie di “ordinanza di Stato” in caso di guerra. Quindi, l’inciso del Giudice di Pace di Trento in merito alla pretesa di legittimità di un provvedimento sulla base del trascinamento dell’urgenza in altri settori per altri scopi è TAMQUAM NON ESSET.

B)   A pag. 4, 3° cpv, rigo 11: il giudice di pace riferisce: Al punto 2 di detta norma si legge che :” l’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore” 

Realtà e prassi della gestione vaccinale dei sanitari all’Hub vaccinale impossibilità della proposizione del consenso informato.

Si contesta la norma come pretesemente riportata in tale capoverso, siccome utilizzata a garanzia generalizzata ed estesa del suo corretto svolgimento, è invece emersa una prassi contraria all’assunto riportato dal giudice di pace, la cui genericità rende viziata la sentenza per manifesta, indeterminatezza e palese illogicità.

Ora, lo scrivente sfida chiunque a sostenere che tale consulenza sia stata generalmente resa all’Hub vaccinale e quando i “medici vaccinisti” abbiano sospeso le operazioni vaccinali prescrivendo ulteriori accertamenti, affinché i cittadini potessero assumere con maggior sicurezza per il vaccino. Tali circostanze sono state peraltro oggetto di contenzioso allorquando due cittadini presentandosi con documentazione idonea all’esenzione, per potenziali effetti avversi non erano stato esonerati dalla vaccinazione.

La normativa italiana ci pone in totale rotta di collisione con la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997“Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina“, per la quale un trattamento sanitario può essere erogato solo a seguito di rilascio di un consenso libero ed informato. Nel caso specifico il consenso non è stato né voluto né manifestato e come conseguenza di un esercizio di libera scelta in capo al cittadino, lo Stato impone una sanzione che va ad inficiare la libertà con la privazione dei diritti di dignità e di sopravvivenza dell’uomo.

Il regolamento n. 953/2021 dell’Unione Europea dispone in modo chiaro e senza dubbi interpretativi, che le persone non vaccinate per libera scelta non possono essere discriminate. Il DL 44/2021 viola i diritti umani, ma compie anche un vero e proprio atto di discriminazione e di vessazione nei confronti di quei cittadini che non vogliono sottoporsi ad un farmaco sperimentale. Per il principio generale di diritto di “gerarchia delle fonti giuridiche”, una legge di un paese membro non può essere in contrasto con una direttiva della Comunità Europea. La norma italiana in parola è quindi illegittima e la sanzione nulla.

 

La risoluzione antidiscriminazione del Consiglio d’Europa.

Ulteriore nota degna di menzione sta nella Risoluzione n. 2361/2021 del Consiglio di Europa, che sebbene in questo caso non vincolante, comunque raccomanda agli Stati membri di evitare di rendere obbligatoria la vaccinazione anticovid e di usarla per discriminare i cittadini, come invece sta avvenendo in Italia. La ratio di tale raccomandazione sta nella incertezza degli effetti collaterali gravi che potrebbero sorgere nei prossimi anni a carico delle persone vaccinate, lo stesso sito del Senato della Repubblica Italiana, “Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00388” espone in modo molto chiaro: “…Tutti gli studi di fase 3 sui vaccini COVID-19 sono in corso ed in verità a distanza di anni, non si sono ancora conclusi nonostante la promessa fino che vedeva come termine massimo la fine del 2022/inizio 2023. I vaccini sono, quindi e rimangono, attualmente condizionati ad una sperimentazione che è lecito pensare essere oramai realizzata “in vivo”, in quanto godono di permesso condizionato, con dati limitati sulla sicurezza degli adulti a breve termine ed ancora non disponibili (...). La tecnologia del vaccino mRNA completamente nuova, che non è mai stata precedentemente approvata per l'uso nell'uomo (...). I potenziali effetti a insorgenza tardiva possono richiedere mesi o anni per manifestarsi. Ad esempio, le limitate sperimentazioni sui bambini intraprese, fino ad oggi, sono totalmente sottodimensionate per escludere effetti collaterali non comuni ma gravi. I bambini hanno una vita davanti a loro e i loro sistemi immunologici e neurologici sono ancora in fase di sviluppo, il che li rende potenzialmente più vulnerabili agli effetti avversi rispetto agli adulti. Sono già state sollevate una serie di preoccupazioni specifiche, tra cui malattie autoimmuni e possibili effetti sulla placenta e sulla fertilità. Un articolo pubblicato di recente ha sollevato la possibilità che i vaccini mRNA COVID-19 possano innescare malattie neurodegenerative basate su prioni. Tutti i potenziali rischi, noti e sconosciuti, devono essere bilanciati rispetto ai rischi del COVID-19 stesso, quindi ai bambini si applicherà un rapporto rischi/benefici molto diverso rispetto agli adulti". (Nei bambini si aggiunge che "I bambini sani non corrono quasi alcun rischio di COVID-19, con un rischio di morte di appena 1 su 2,5 milioni. Nessun bambino precedentemente sano di età inferiore ai 15 anni è morto durante la pandemia nel Regno Unito e i ricoveri in ospedale o in terapia intensiva sono estremamente rari e la maggior parte dei bambini non presenta sintomi o ha sintomi molto lievi. Sebbene il Long-Covid sia stato citato come motivo per vaccinare i bambini, ci sono pochi dati concreti, anzi come posizione di garanzia sarebbe già da solo auspicabile una valutazione come effetto avverso[2] dal momento che laddove il sistema immunitario viene dotato di un vaccino che “funzionicchia” in quanto, per evitare una infezione, che invece di preservare dagli effetti devastanti di una malattia, restituisce una copertura che allunga i tempi di guarigione della stessa malattia. E casualmente, assistiamo ad un numero inspiegabile di infarti tra la popolazione sotto i vent’anni. Ma lo dice anche La Repubblica[3]. Durante il “progetto del George Washington University Campus Covid Support Team, i ricercatori hanno esaminato un campione di 1.338 casi tra studenti, docenti, personale e altre persone del campus: una popolazione per lo più giovane e sana. I risultati del lavoro d'indagine suggeriscono anche che le persone completamente vaccinate vanno incontro a un rischio ridotto di sviluppare il long Covid e che, chi ha ricevuto una dose di richiamo, ce l'ha ancora più basso”. Ma che sarà mai, il giudice di prime cure riterrebbe “senza entrare nel campo medico scientifico e disquisire sulla natura del vaccino, sugli effetti dello stesso, in quanto non è questa la sede legittimata” senza spiegare quale sede lo sia. Oops...l’abbiamo fatto. Riempie di imbarazzo sapere che applicando un principio come quello suggerito dal giudice di pace ovvero eccependo genericamente sul “non è questa la sede”, si potrebbero dirimere responsabilità da incidenti stradali senza prendere atto e conoscere la dinamica a mezzo del quale si è arrivati per una richiesta di risarcire il danno.

C)   A pag. 4, 4° cpv, rigo 20.Il giudice di pace nell’approccio sostanziale non risparmia neppure declamazioni cesaristiche: “Pertanto la ricorrente avrebbe dovuto rispettare le norme. La violazione di dette norme comporta il pagamento della richiesta sanzione che, pertanto deve essere onorata. Dura lex, sed lex!”. 

La Legge è dura.

Si contesta tale assunto per l’assoluta genericità e si rappresenta a questo Tribunale che proprio la mancanza di un riferimento e di una responsabilità del comando (cd. cesarismo) buona parte dei paesi abbiano abdicato la propria, per paura o sudditanza, interpretazione delle norme in  lesione ai principi costituzionali, alle Elitès degli stakeholders (in questo caso di Big Pharma), influenzando  così profondamente il pensiero giuridico, che oggi ci sentiamo un po’ giuristi senz’anima. 

Giova preliminarmente ricordare che, in base alla costante giurisprudenza costituzionale, l’imposizione di un trattamento sanitario, e di un obbligo vaccinale, in particolare, può̀ ritenersi compatibile con l’art. 32 Cost., al ricorrere di tre presupposti:

« a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività̀, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (Sentenza n. 307 del 1990); 

b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità̀ e scarsa entità̀, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi); 

c) se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992)» (sentenza n. 258 del 1994; nello stesso senso, sentenza n. 5 del 2018). 

Ebbene, non senza suscitare l’evidente ilarità nonostante la tassatività dei presupposti l’immagine dellla dura lex sui primi due punti, pare sgretolarsi. Soprattutto alla luce degli ultimi fatti tra secondo i quali le “Majors” dell’Industria vaccinale hanno confermato, cambiando nottetempo i bugiardini, dei loro prodotti, gli effetti collaterali, che il vaccino con permesso condizionato può creare miocardite ed eventi avversi all’apparato circolatorio. Il punto c) rimane peraltro ammantato da un cinismo encomiabile “nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute” l’obbligato al trattamento sanitario dovrebbe rasserenarsi, aggiungerei visto la tendenza, se non deceduto, e farsi vaccinare in quanto sarebbe prevista la corresponsione di una equa indennità. L’aspetto macabro non può essere ignorato dal momento che molti di noi hanno parenti amici congiunti la cui vita ed anche quella della loro famiglia è risultata se non interrotta, compromessa perché dilaniata dall’inferno dagli effetti avversi[4]. Da questa impostazione costituzionale sedimentata sebbene  datata ne deduciamo però che: la Corte Costituzionale non ha mai sentenziato sull'obbligo vaccinale per gli ultra 50enni, che appare peraltro di dubbia legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 32. Ed è impossibile una ricostruzione analogica dell’obbligo esteso genericamente alla categoria degli ultracinquantenni. La ragione per chi dovesse accorgersene, sembra ovvia allorquando l’approccio giuridico, deve considerare che per i lavoratori che svolgono la propria attività fianco a fianco una parvenza di fondatezza la si potrebbe pure argomentareanche in relazione alla responsabilità del datore di lavoro di mantenere in sicurezza i luoghi di lavoro. Generalizzare sulla categoria dei 50enni, estendendo sul piano dell’analogia le censure rivolte indiscriminatamente  a tutti rivela un desiderio di standardizzazione delle aspettative basato sulla filosofia delle economie di scala che non ha il minimo fondamento di successo tra i sapiens, ma oserei dire che ciò vale anche per le scimmie, laddove si volesse considerare l’eterogeneità comportamentale di entrambi gli animali, le specificità delle intolleranze e dello stato di salute differenti tra gli stessi.

D)  A pag. 4 rigo 31. Nullità della sentenza per manifesta infondatezza delle ragioni espresse nell’inciso curioso quanto illogico, il giudice di pace motiva con questo assunto le ragioni personali del rigetto: “occorre anche precisare che non eravamo in guerra con il nemico che ci bombardava, ma eravamo in guerra con un nemico subdolo, silenzioso, a noi sconosciuto che ci ha colti di sorpresa, che ha portato una scia di morte dappertutto, e che ognuno di noi aveva il dovere di contrastare”. 

Tralasciando gli aspetti linguistici che confermano la tendenza di un  luogo comune ad assurgere a narrativa apodittica da psyop mediatica, si rileva che anche la sentenza tende ad accostare la gestione pandemica ed il trattamento sanitario a chissà quale ragione fondata sull’emergenza bellica in un maldestro tentativo di applicazione analogica dell’art. 78 Costituzione. Peraltro, oggi è in discussione se fosse una “guerra” dal momento che i dati dell’Istituto Superiore della Sanità hanno certificato la morte da covid in 1748 persone. All’estensore della sentenza impugnata non può che andare la nostra solidarietà per il presumibile dramma umano. Senza una dichiarazione di guerra, l’istigazione alla paura dell’operazione psicologica, le bare ed i rapportini della Presidenza del Consiglio delle 18:30, tutti strumenti informativi utili in periodo bellico hanno certamente mietuto delle vittime, che oggi con il distacco temporale, il concretizzarsi di malattie ed eventi non possiamo trascurare. Ma l’impressione è che se di guerra si deve parlare, sarà forse in un futuro prossimo.

E)   A pag. 3, rigo 20: La sentenza dovrà essere riformata per genericità ed indeterminatezza in merito al comportamento tenuto dalla ricorrente: “ledendo le più elementari norme processuali. Nel caso de quo si verte in una procedura analoga al rito del lavoro”.

Qualificazione della controversia assimilabile al rito processuale del lavoro in relazione a condotte della p.a.

La signor Pallo, pensionata, può a ragion veduta, neppure conoscere le elementari norme processuali e depositare una memoria non autorizzata. La gravità in ossequio al famoso adagio “quod non est in actis non est in mundo”, le sarebbe stata risparmiata con l’espunzione di tali atti dal fascicolo di causa. Allorquando il tentativo di deposito si concretizzi nell’inosservanza di tale adempimento, rende irrituale la compiuta produzione, e preclude alla parte la possibilità di utilizzarlo come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte, legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che AdER non ha mai partecipato alle udienze né ha tempestivamente manifestato la sua opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all’atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, né la condotta della parte che diligentemente ha presenziato alle udienze, sicché si dovesse censurare la condotta processuale irrituale, non è certo quella dell’appellante.

Il documento irritualmente depositato è stato acquisito nel processo se la parte contro cui è stato prodotto, non ha provveduto ad eccepire l’irregolare produzione a mente dell’art. 157 c.p.c., comma 2, ovvero nella prima istanza o difesa successive all’atto o alla notizia di esso.

Ogni censura sul punto risulta illogica per quanto eccessiva alla luce dei fatti. 

Quanto all’analogia delle procedure assimilabili al rito del Lavoro. 

Questo Tribunale non potrà che rivalutare la condotta processuale dell’istante accogliere doglianza di parte opponente circa la illegittima emissione dell'avviso di addebito di ADER in quanto, seppur preceduto dalla notifica dell'avviso di avvio del procedimento ex art. 4 sexies c. 4 e 5 DL 44/2021 e dall’invio delle memorie di difesa della ricorrente mai riscontrate da AdER, qualifica l’inizio della contesa come giudiziale in fase prodromica assimilabile al diritto amministrativo. L’art. 4 sexies prevede che entro dieci giorni dalla ricezione, l’utente debba comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. In assenza di riscontro e del “previo eventuale contraddittorio con l'interessato”, così pure dell'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi, Pallo Pinco, nonostante l’invio delle memorie all’Azienda Sanitaria Locale ha conosciuto del rigetto, quando inviato si è vista notificare un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. E’ lecito chiedersi che fine abbia allora fatto il contraddittorio. Il pensiero giuridico in voga dal codice di Hammurabi sino agli anni Novanta legittimava questa condotta a vantaggio della pubblica amministrazione. Una circostanza che creava fastidio e insofferenza in tutti gli strati della popolazione che l’aveva per migliaia d’anni (probabilmente 3.500) tollerata. Dopo tutto questo tempo, il legislatore ha messo mano ad una norma che avrebbe dovuto creare effetti superiori ad una rivoluzione e che ha deciso di equiparare l’amministrazione al cittadino/utente/consumatore nelle comunicazioni in contraddittorio con la p.a. Permane un evidente assuefazione alla prassi millenaria babilonese e spesso ci si dimentica ciò che questa difesa ritiene ineludibile. Ovvero, che in difetto di comunicazione e quindi in carenza dell’istaurato contraddittorio voluto dall’art 4 sexies, la mancata risposta da parte della pubblica amministrazione,all’istanza entro 30 giorni, vale come silenzio assenso ed accettazione dell’archiviazione come previsto dall’art. 18-bis della legge 241/90. (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni) quindi lecitamente dovrà ritenersi come accolta la domanda di esonero  vaccinazione, nelle memorie inviate da Pinco Pallo. E’ chiaro che questa circostanza assimila la presente causa ad una controversia di tipo amministrativo non foss’altro che con questa causale, il ricorso viene inserito tra le cause iscritte a ruolo, col codice 180099, di cui è competente il giudice di pace. 

Ma vi è di più. Nel procedimento di impugnazione ex art. 22 ex Legge 689/81 l’analisi delle motivazioni svolte dall’appellante in primo grado, in relazione alla frequenza degli effetti avversi della vaccinazione e la loro gravità, testimoniata da tesi mediche autorevoli allegate alle argomentazioni della ricorrente in primo grado, suggerirebbe una valutazione che tenesse conto dell’esimente di cui Pinco Pallo avrebbe dovuto beneficiare nel non essersi sottoposta alla vaccinazione, ovvero l’applicazione della “causa di giustificazione dello stato di necessità o legittima difesa anche putativa come previsto dall’art. 4 della legge 689/81”[5]Ma sui punti, curiosamente e forse vertendo in materia di diritto amministrativo, il Giudice di Pace tace. 

Ritenendo assorbenti nello specifico i motivi di riforma della impugnata sentenza, appena esposti, corre a questa difesa sottoporre le argomentazioni che, più in generale, stanno alla base dell’accoglimento delle domande a favore dei cittadini nei recenti indirizzi della giurisprudenza[6]

Il panorama normativo di riferimento costituzionale ed europeo: illiceità costituzionale del D.L. 44/2021.

Per meglio comprendere. Appare del tutto sconcertante l’applicazione di un provvedimento normativo in palese violazione di accordi, trattati e direttive della Comunità Europea, oltre a violazione della Costituzione sul divieto di discriminazione per condizione sociale che differenzia in base all’età del cittadino (art. 3 Cost.) ed in opposizione alla decisione della Corte Costituzionale in materia.

Il trattamento sanitario obbligatorio che inerisce alla gestione della vaccinazione sui cd. “over 50” è una violazione di diritti umani anche se applicata da una norma formalmente abrogata, in contrasto con le norme regolatrici più importanti (principio di gerarchia delle fonti giuridiche) e sostanzialmente in violazione dei diritti umani nella parte della dignità della persona e del proprio nucleo familiare.

Proseguendo con ordine osserviamo un principio ormai consolidato dalla Corte Costituzionale proprio nella stessa materia della vaccinazione, in particolare con sentenza n. 307 del 14-22 giugno 1990 Presidente Saja nelle parti tra: Oprandi Iside v. Ministero della Salute si pone in evidenza che “Non è ammesso il sacrificio della salute individuale a favore di quella collettiva”, nel merito della sentenza de qua, si richiama quanto asserito: “…Osserva peraltro il giudice a quo che l’art. 32 della Costituzione tutela la salute non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto primario ed assoluto del singolo (Corte cost. n. 88/1979), e che siffatta tutela si realizza nella duplice direzione di apprestare misure di prevenzione e di assicurare cure gratuite agli indigenti, anche mediante intervento solidaristico (Corte cost. n. 202/1981). Laddove, quindi, manchino del tutto provvidenze del genere, né sia dato ricorrere a forme risarcitorie alternative, la garanzia costituzionale di tutela, anche in emergenza, dell’integrità fisica della persona risulta vanificata. Ed in particolare ciò avviene nel caso in esame, nel quale tale fondamentale diritto dell’individuo può essere sacrificato in conseguenza dell’esercizio da parte dello Stato di attività legittima a favore della collettività (trattamento vaccinale obbligatorio), senza previsione di un compenso equivalente, od altro equipollente proporzionato al sacrificio eventualmente occorso al singolo nell’adempimento di un obbligo imposto nell’interesse della sanità pubblica”. In materia di vaccini, quindi a prescindere che si tratti di tipologia differenti (contro poliomielite o covid) la stessa Corte Costituzionale non lascia dubbi interpretativi e comunque richiama altre due sentenze della medesima che sono precedenti e quindi oramai si può parlare di orientamento consolidato.

Il panorama normativo di riferimento internazionale e della case-law.

A livello internazionale, il processo di Norimberga del 1945 contro i crimini di guerra, specifica che la somministrazione di farmaci contro la volontà di un soggetto è un crimine contro l’umanità. Nel caso specifico si applica il principio giuridico analogico contro l’obbligatorietà della vaccinazione disposta dal D.L. 44/2021, evidenziando tra l’altro nel “Processo ai Dottori” (ufficialmente: United States of America v. Karl Brandt, et al. Dal 09 dicembre 1946 al 20 agosto 1947) che sono stati condannati a morte a seguito di condanna per imputazione di crimini contro l’umanità ed in particolare: per “Esperimenti epidemici sull'epatite virale (itterizia)”. Da giugno 1943 a gennaio 1945 ai campi di Sachsenhausen e Natzweiler furono effettuati esperimenti, alla ricerca delle cause e vaccini sull'epidemia itterica, oppure: “Esperimenti sul tifo petecchiale, Da dicembre 1941 a febbraio 1945 furono condotti esperimenti nei campi di Buchenwald e Natzweiler, sull'efficacia di vaccini contro il tifo petecchiale. A Buchenwald numerosi prigionieri furono deliberatamente infettati con il batterio, più del 90% morirono. Ad altri detenuti furono iniettati svariati vaccini e sostanze chimiche per valutarne l'efficacia: il 75% fu vaccinato o alimentato con sostanze chimiche e dopo un periodo di 3-4 settimane, infettati dal batterio di tifo petecchiale. Furono condotti esperimenti sulla febbre gialla, vaiolo, tifo e paratifo A e B, colera, difterite.

Rilevato quanto premesso, la sig.ra MariaTeresa Pallo, difesa come in atti, 

CITA

AdER AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (c.f.: 13756881002) Direzione Regionale Lombardia - in persona del legale rappresentante pro tempore, (domiciliata digitale p.e.c.: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it) rappresentata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato - Milano con sede in Milano Via Freguglia 1 e domicilio digitale via p.e.c.: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;

a comparire dinanzi al Tribunale di Trento, sezione civile destinanda, all'udienza che sarà tenuta il giorno 29 Marzo 2024, ore di rito, con l’invito costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 347  c.p.c. e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli art. 343  c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86  c.p.c. o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ivi sentire accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

- Voglia il Tribunale di Trento adito, in accoglimento dei motivi di gravame in fatto ed in diritto illustrati dall’appellante nella parte espositiva, e di conseguenza si insiste affinché́ la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 263/2023, depositata in Cancelleria il 24.10.2023, nella causa iscritta al n. 327/2023 del R.G. venga integralmente riformata; 

- Dichiarare nullo l’avviso di addebito n.13520226000201312000 del 19.11.2022, notificato da AdER Agenzia delle Entrate Riscossione, il 17 gennaio 2023; 

- Dichiarare, di conseguenza, come non dovuto l’importo richiesto per il pagamento della sanzione e di euro 100,00 comminata per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’art.4 quater del DL 44/2021;

- ai sensi dell’art. 283  c.p.c., sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata;

- con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.

Ai sensi dell’art. 14  D.P.R. n. 115/2002  si dichiara che il valore della presente causa è pari a € 64,50

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

doc.01) procura Pallo Pinco.pdf;

doc.02) Fascicolo Primo Grado.zip;

doc.03) pct_3167930254148026654.pdf Copia autentica della sentenza appellata;

file:///doc.04) attestazione conformità della sentenza GdP Trento 263/2023 .pdf

San Donato Milanese – Trento, 8 dicembre 2023.

 

Avv. Paolo Sorlini

 

 

 

[1] Marta Cartabia Presidente della Corte costituzionale par.: Oltre il 2019, pag. 25 in L’ATTIVITA’ DELLA CORTE COSTITUZIONALE NEL 2019 su https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazione_cartabia/1_relazione.pdf

 

 

[2]Long Covid, i 55 diversi effetti a lungo termine del virus

 https://www.huffingtonpost.it/blog/2021/09/04/news/long_covid_i_55_diversi_effetti_a_lungo_termine_del_virus-5206449/

[3] https://www.repubblica.it/salute/2023/02/08/news/covid_long_covid_sintomi_contagi_rischi_vita_sana-386889119/

[4] https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00791-7/fulltext

[5] In questo senso sentenza Giudice di Pace di Lucca R.G. 1003/2023 del 14/11/2023

[6] 1 - Giudice di Pace di SONDRIO RG 14/23, dispositivo e sentenza nr. 31/23

2 - Giudice di Pace di TRENTO RG. 2415/2022, dispositivo e sentenza n. 86/2023 

3 - Giudice di Pace di CHIETI RG. 55/2023, dispositivo e sentenza n. 130/2023 

4 - Giudice di Pace di VOGHERA RG 78/23, dispositivo e sentenza n. 98/23   

5 - Giudice di Pace di PAVIA RG. n. 01/2023, dispositivo e sentenza n. 311/2023 

6,7,8 - Giudice di Pace di ASTI RG. 21/2023, sentenza n. 149/2023 

9 - Giudice di Pace di BASSANO DEL GRAPPA RG. 46/2023, dispositivo e sentenza n. 140/23 

10 - Giudice di Pace di CHIETI 2 RG. 290/2023, dispositivo e sentenza n. 174/2023 

11,12,13 - Giudice di Pace di MILANO RG 367/2023, Dispositivo e sentenza n. 2958/2023 - RG 2660/2023, Dispositivo e sentenza n. 3061/2023 - RG 1053/2023, Dispositivo e sentenza n. 2959/2023

14 - Giudice di Pace di LUCCA RG 666/23, dispositivo e sentenza n. 394/23

15 - Giudice di Pace di PIACENZA RG. 351/23, con dispositivo e sentenza n. 226/2023

16,17,18,19,20,21,22,23,24 - Giudice di Pace di TREVISO RG 126/23, con Dispositivo e Sentenza 491/23 - RG 123/23, con Dispositivo e Sentenza 492/23 - RG 896/2023, con Dispositivo e Sentenza 493/23 - RG 320/2023, con Dispositivo e Sentenza 494/23 - RG.293/23, con Dispositivo e Sentenza n. 495/23 - RG 284/23, con Dispositivo e Sentenza 496/23 - RG 614/23, con Dispositivo e Sentenza 501/23 - RG 817/23, con Dispositivo e Sentenza 510/23 - RG 220/23, con Dispositivo e Sentenza 520/23 

25 - Giudice di Pace di MONZA RG 317/23, con dispositivi e sentenza nr. 635/23 

26 - Giudice di Pace di CHIETI RG 56/2023, Dispositivo e sentenza nr. 198/2023

27 - Giudice di Pace di TREVISO RG 91/23, con dispositivo e sentenza nr. 552/23 

28 - Giudice di Pace di ASTI RG 34/23, con dispositivo e sentenza n. 209/23

29 - Giudice di Pace di MACERATA RG 883/23, con dispositivo e sentenza n. 369/23

30,31 - Giudice di Pace di TERMINI IMERESE RG 550/23, con dispositivo e sentenza 364/23 - RG 549/23 con dispositivo e sentenza nr. 363/23 

32,33,34 - Giudice di Pace di JESI RG 95/23, con dispositivo e sentenza 50/23 - RG 100/23, con dispositivo e sentenza 51/23 - RG 105/23, con dispositivo e sentenza 52/23

35,36 - Giudice di Pace di PAVIA RG 02/23, con dispositivo e sentenza n. 386/23 - RG 2162/23, con dispositivo e sentenza n. 385/23

37 - Giudice di Pace di FERRARA RG 993/23, dispositivo n. 453/23

38 - Giudice di Pace di PARMA RG 1148/23, con dispositivo e sentenza 570/23 RHO RG 52/23, con dispositivo e sentenza n. 187/23

39 - Giudice di Pace di RHO RG 52/23, con dispositivo e sentenza n. 187/23

40 - Giudice di Pace di SONDRIO RG 3/23, con dispositivo e sentenza n. 187/23

41 - Giudice di Pace di PINEROLO RG 30/23, con dispositivo e sentenza n. 194/23

42 - Giudice di Pace di ASTI RG 14/23, con dispositivo e sentenza n. 213/23

43 - Giudice di Pace di MONZA RG 146/23, con dispositivo e sentenza n. 872/

44, 45 - Giudice di Pace di PIACENZA RG. 295/23, con dispositivo e sentenza n. 310/23; RG 295/23, con dispositivo e sentenza 311/23

46 - Giudice di Pace di FERRARA RG 1129/23, con dispositivo e sentenza n. 507/23

47 - Giudice di Pace di MILANO RG 7833/23, dispositivo e sentenza nr. 4519/23

48 - Giudice di Pace di BASSANO DEL GRAPPA RG 88/23, dispositivo e sentenza nr. 183/23

49 - Giudice di Pace di MONZA RG 147/23, con dispositivo e sentenza nr. 927/23

50 - Giudice di Pace di BRESCIA RG 443/23 

51 - Giudice di Pace di MONZA RG 296/23, con dispositivo e sentenza 946/23

52 - Giudice di Pace di MILANO RG 2212/23

53 - Giudice di Pace di PADOVA RG 817/23, con dispositivo e sentenza n. 821/23

54 - Giudice di Pace di MONZA RG 12/23, con dispositivo e sentenza n. 933/23

55 - Giudice di Pace di CHIAVARI RG 15/23, con dispositivo di sentenza n. 248/23

56,57 - Giudice di Pace di PADOVA RG 875/23, dispositivo e sentenza n. 820/23; RG 388/23, dispositivo e sentenza n. 831/23

58 - Giudice di Pace di RAGUSA RG 132/23, dispositivo e sentenza n. 241/23

59, 60, 61 - Giudice di Pace di PADOVA RG 433/23, dispositivo e sentenza n. 849/23; RG 145/23, dispositivo e sentenza n. 850/23; RG 1132/23, dispositivo e sentenza n. 848/23

62, 63 - Giudice di Pace di MONZA RG 42/23; RG 433/23

64 - Giudice di Pace di MANTOVA RG 21/23, dispositivo e sentenza n. 861/23

65 - Giudice di Pace di PADOVA RG 21/23, dispositivo e sentenza n. 70/23

66 - Giudice di Pace di CAMERINO RG 303/23, dispositivo e sentenza n. 866/23

67 - Giudice di Pace di PADOVA RG 125/23, dispositivo e sentenza n. 866/23

68 - Giudice di Pace di MACERATA RG 807/23

69, 70, 71, 72, 73,  74 - PADOVA RG 4867/22, dispositivo e sentenza 820/23 - RG  207/23, dispositivo e sentenza 894/23 - RG 264/23, dispositivo e sentenza 896/23 - RG 119/23, dispositivo e sentenza 892/23 - RG 127/23, dispositivo e sentenza 893/23 - RG 134/23, dispositivo e sentenza 895/23

75 - Giudice di Pace di S.M.  CAPUA VETERE  RG 168/23, con dispositivo e sentenza nr. 3800/23

76 - Giudice di Pace di MONZA RG 89/23, con  dispositivo e sentenza nr. 1011/23

77, 78, 79, 80, 81 - Giudice di Pace di PADOVA RG 269/23, con dispositivo e sentenza nr. 882/23; RG 91/23, con dispositivo e sentenza nr. 907/23; RG 814/23, con dispositivo e sentenza nr. 917/23; RG 813/23, con dispositivo e sentenza 924/23; RG 1515/23, con dispositivo e sentenza nr. 928/23

82 - Giudice di Pace di FORLI’ RG 2010/23, dispositivo e sentenza nr. 608/23

83 - Giudice di Pace di PADOVA RG 28/23, dispositivo e sentenza nr. 942/23

84 - Giudice di Pace di ROMA RG 6404/23, dispositivo e sentenza nr. 14690/23

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