S T U D I O L E G A L E S O R L I N I & P A R R I N I
S T U D I O   L E G A L E   S O R L I N I  &  P A R R I N I

Diff…amiamoci su Facebook 

“Lo strumento che ci consente di rimanere in contatto con le persone che più amiamo” Mark Zuckerberg. 

“Good judgments come from the experience but experience comes from bad judgments 

(Le buone sentenze nascono dall’esperienza ma l’esperienza nasce dalle cattive sentenze - Joel Ben Izzy)”

 

Questioni aperte in tema di applicazione dell’ipotesi aggravata del reato previsto e punito dal comma 3 dell’art. 595 del c.p.

 

Avv. Paolo Sorlini

 

Master di Alta Formazione in Scienze Forensi

Settembre 2019

 

Indice

Diff…amiamoci su Facebook    1

Indice    2

Premessa    3

Interazione e Scenario presente: State of Law v. State of the Arts. Lo Stato di Diritto contro Lo stato dell’Arte e della Tecnologia    3

I Social Media in Italia, gli Italiani online.    7

Aspetti socio-patologici nell’uso dei Social Networks    9

Facebook    11

La scalata dell’#Hashtag e l’esperienza giudiziale internazionale sotto il profilo del diritto penale comparato.    13

Case-story: una difesa in un procedimento di diffamazione aggravata a mezzo Facebook.    19

Discussione    20

I) La gravità della Diffamazione via Facebook.    21

II) Il secondo paradosso. L’assenza dell’offeso.    22

III) In base a questi approfondimenti sorge allora un dubbio: nel caso di diffamazione tramite Facebook si può davvero parlare di assenza della persona offesa?    23

IV) La giustificazione della provocazione.    26

La sentenza del Tribunale di Grosseto su questo caso di diffamazione aggravata a mezzo Facebook    30

Conclusioni    34

 

Premessa

 

Il presente elaborato, senza alcuna pretesa di completezza, si propone di analizzare talune delle  questioni  connesse  all’ingresso  della  tecnologia  nel  procedimento  penale,  con particolare  riguardo  al  caso  in  cui  le patologie comportamentali, degli utenti, liberano delle proprie inibizioni e si aprono, confrontandosi sul social, al momento più famoso, in quella pratica di interazione spesso viziata nella volontà, diventata consueta e corposa che occupa investigatori, Tribunali e le Corti della nostra nazione.  Mi rendo conto che la formazione legale dello scrivente non può arrivare a scrutare la mente degli uomini per trovarne le ragioni, nella preparazione del legale ricevuta spesso queste “strane ricerche” sono appannaggio di accademie giuridiche che si soffermano sull’indagine eziologica per il solo beneficio dei ginnasi della retorica. Ma, costruire la ragione di un fatto che si intende sottoporre al giudizio dell’Autorità, oramai sempre più dedita a modelli e formulari, con giudizi per tabulas, ove sempre meno viene argomentato, é una difficoltà che non può essere trascurata.

Nel tentativo di raccogliere i miei scritti e l’indagine giuridica posta alla base di una delle mie difese sul tema della diffamazione, la frase del Mullà Nasruddin  a corollario della presente tesi, mi é di conforto e mi sprona all’approfondimento continuo, col supporto della prima dottrina che con coraggio fa capolino dal torpore del “consolidato precedente” e che tanto mi ricorda l’esperienza giuridica dei paesi d’altrove, di più antica derivazione del diritto penale, e che, qualche volta confligge con quell’analogia preclusa al nostro diritto penale, se applicata in malam partem.

 

Interazione e Scenario presente: State of Law v. State of the Arts. Lo Stato di Diritto contro Lo stato dell’Arte e della Tecnologia

 

Sebbene telefoni  cellulari,  computer,  tablet  diventano  il  contenitore  di  elementi probatori digitali, assai rilevanti ai fini dell’accertamento dei fatti e la cui estrazione è resa possibile dai mezzi di ricerca della prova, non vi é uno specifico contraddittorio sull’uso di tale pratica che superando con lo sviluppo tecnologico le elaborazioni del pensiero giuridico sono state ricondotte ad  una sostanziale possibilità di utilizzare il captatore informatico, ovvero di  un  programma  installato  via  hardware  o  via  software  nel dispositivo elettronico in uso al soggetto target. In quel caso la scienza tecnologica aveva fatto da traino affinché “le platee”: Tribunali e Corti d’Appello potessero utilizzare uno strumento che nella quotidianità digitale era un vero e proprio virus un malware originariamente studiato e creato e di dubbia liceità, al fine di compiere un dovere di giustizia.  In tema di diffamazione via Facebook, nel nostro caso, la scienza giuridica rappresentata dalla dottrina sta timidamente sollevando la questione alle platee di utilizzo, rimaste vere officine della retorica, ma che faticano a trovare una vera e propria collocazione moderna all’ ipotesi di reato di Diffamazione. L’analisi di questo reato meriterebbe una soluzione che non può fare a meno delle conoscenze evolutive della tecnologia e dalle situazioni giuridicamente rilevanti che con essa divampano.  Solo a titolo di esempio é abbastanza incredibile che un reato compiuto su Facebook, ricondotto a locus commissi delicti il famoso social, venga definito tramite le parole “l’uso di una bacheca Facebook”. La critica potrebbe partire quindi già solo dall’osservazione linguistica, pur tuttavia si tratta di un’operazione semantica opinabile ma che di recente é stata utilizzata dalla V sezione penale della Cassazione, assimilando, pertanto, il social miliardario, di numero e guadagno, ad una bacheca, un’edicola, ovvero un desueto oggetto di memoria accademica ottocentesca che neppure ai tempi della mia università era più in uso. 

L’analisi, del comma terzo dell’articolo 595 del codice penale, identifica la fattispecie del reato di diffamazione é linguisticamente prevedibile in quanto prevede “Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro”. 

Quindi come afferma la Suprema Corte, nella sentenza sopra riportata, il procedimento di sussunzione al quale noi operatori del diritto dobbiamo adoperarci é pienamente rispettato, perché ci troveremmo di fronte ad un reato in cui Facebook é da considerarsi come “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”. Ironicamente, oltre a venir meno il requisito della tipizzazione quale presupposto per la contestazione della norma penale in genere, come potremmo dire il contrario, se il mezzo per la commissione del reato viene definito dalla Cassazione come “bacheca Facebook”, ovvero edicole originariamente usate come ostensori di comunicazione pubblicitaria? 

 

Lo so, i puristi e gli informatici potrebbero addirittura partire dal concetto espresso per smontare questa semplificazione linguistica, visto che Facebook non é una bacheca ma quello che sembra e si vede, altro non é che la rappresentazione grafica dei codici binari che permettono certamente una visualizzazione grafica ed estetica, ma che banalizza le potenzialità di comunicazione perché in quei codici sono presenti importanti funzioni che racchiudono azioni matematicamente valide ad essere identificate come atti giuridici. Anzi, per argomentare a contrario quanto risulta deficitario  assimilare tale strumento alla dizione generica del “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” basti pensare che originariamente Facebook non era neppure mezzo di comunicazione pubblicitaria in senso stretto. Ora, mentre la legge interviene nella preservazione e reperimento dei dati sulla base delle direttive decise sulla base della Convenzione di Budapest ci si é ben adoperati a stabilire una roadmap per la preservazione dei dati, mentre non esistono codici comparativi sull’utilizzo di questi dati e sulla funzionalità che questi hanno a mezzo delle interazioni nella sfera della soggettività giuridica dell’utente.

Ora, potrei scrivere nottetempo, lenzuolate di argomentazioni a sostegno di opinioni peraltro condivise da importanti dottrine, su questo topic. Ma devo riportare il tema nell’alveo naturale dell’esperienza giudiziaria, mia e dei colleghi che mi hanno preceduto, con riserva di chiedere a coloro che mi seguiranno di condividere con me le loro opinioni, altrimenti non mi resterebbe che dotare i miei pensieri di probabili valutazioni di carattere socio-psico-patologico sulle quali esiste un’irrefrenabile desiderio pur non essendo un tecnico di esprimersi. Ebbene, non di rado capita agli operatori del diritto registrare, l’uso di desuete terminologie della lingua italiana, per esprimere le motivazioni di talune sentenze. Sentenze criptiche che esprimono concetti che per la loro origine matematica meriterebbero una maggior precisione nella trattazione di questa materia, più che da quel senso classico e letterale dal quale non con poca difficoltà riusciamo ad affrancarci. 

Rimanendo sul presupposto del reato, per infliggere una sanzione é necessario che sussistano gli elementi essenziali del reato: elemento oggettivo (fatto materiale) e elemento soggettivo (dolo e/o colpa).

Il primo è costituito dalla condotta umana, dall’evento naturalistico e dal rapporto di causalità che lega la condotta all’evento mentre il secondo è costituito dall’atteggiamento psicologico del soggetto agente richiesto dall’Ordinamento per la commissione di un reato (dolo, colpa e preterintenzione). Per la sussistenza del reato occorre inoltre la sussistenza del nesso psichico o elemento psicologico intercorrente tra il soggetto attivo e l’evento lesivo. Il verificarsi di un singolo atto deve quindi necessariamente imputarsi alla volontà del soggetto agente. 

L’elemento soggettivo (richiamato anche dall’art. 27 della Costituzione) può assumere la forma del dolo o della colpa ed è considerato criterio principale per la commisurazione della pena.

La presente indagine ci porterà a verificare la piena esistenza degli elementi che fondano il reato di diffamazione, allorquando la tecnologia abbia degli effetti di contaminazione sulla volontà dell’agente e quindi se la condotta possa dirsi negli effetti influenzata dall’utilizzo e dal coinvolgimento che i social creano sul comportamento dell’agente.

Visti i numeri parlare di scenario, sembra riduttivo. L’effetto é devastante sulla giustizia, le cause di diffamazione stanno portando al collasso la giustizia in quanto il panorama della distribuzione dei Social media non é trascurabile nei numeri e nell'audience.

I Social Media in Italia, gli Italiani online. 

 

I Social Networks sono luoghi fruibili online, attraverso browser o applicazioni mobilie, che permettono la creazione di contenuti e la condivisioni di immagini, foto, video e altri contenuti multimediali. Sono luoghi con cui è possibile costruire delle Relazioni tra Persone.

L’importanza dei Social Media sta pertanto nel cambio di paradigma dell’Interazione.

Esiste un passaggio fondamentale che ha cambiato radicalmente il Web ed è nel momento in cui, nel 2004, nasce  quello che tutti chiamano oggi Web 2.0, quello che sancisce il passaggio da un Web statico ad un Web dinamico. Questo passaggio ha rivoluzionato e rivoluzionerà il modo di comunicare online, e non solo. Non è un caso che proprio nel 2004 nasca  Facebook, il social network oggi più usato.

Il paradigma di comunicazione verticale, tipico degli strumenti di comunicazione tradizionali (Tv, giornali, radio) verrà sostituito, o integrato, con un paradigma diretto, orizzontale appunto, dove gli interlocutori sono in diretto  contatto e dove l’utente, sia esso cliente, lettore, spettatore, è in grado di esprimere un suo parere, in tempo reale. L’interazione, il coinvolgimento, quello che si definisce in gergo «engagement» diventa più diretto, immediato, veloce. Una velocità che ha finito per cambiare il modo in cui si entra in Relazione. Tutto questo darà vita ai Social Media, conseguenza diretta della nascita del Web 2.0

 

Gli ultimi dati Audiweb ci dicono che gli italiani connessi a Internet, al mese, sono 29  milioni, ossia il 52,3% della popolazione. Sono 24,5 milioni gli utenti italiani che navigano da PC e 24,8 milioni gli utenti che hanno navigato in rete da dispositivi.  In media, ogni giorno, sono 21,3 milioni gli italiani online: 18,5 milioni si connettono  da Mobile.

L'89,6% degli utenti visita mediamente in un mese uno tra i portali generalisti (26  milioni di utenti) e l'86,4% usa i social network (25 milioni di utenti italiani).

Dal punto di vista demografico, il 53,8% degli utenti appartiene fascia 18-24 anni (2,3  milioni di utenti), il 57,7% alla fascia 25-34 anni (4 milioni di utenti) e il 56,1% alla  fascia 35-54 anni (10,3 milioni di utenti) . 

Aspetti socio-patologici nell’uso dei Social Networks

La recente dottrina in campo medico scientifico avvalla l’ipotesi che taluni comportamenti sono di sicuro interesse psicopatologico, l’uso di mezzi come Facebook e Twitter hanno come effetto l’assunzione di comportamenti voyeuristici, assumendo come prova che oltre la metà degli iscritti accede quotidianamente a questi social e non riesce a farne a meno. 

Il tipo di personalità predisposto a sviluppare tale disturbo é caratterizzato da tratti ossessivo compulsivi, inibito socialmente e tendente al ritiro, per il quale la Rete rappresenta un modo per fuggire dalla realtà. L’abuso di internet sarebbe dominato da un senso di vuoto. Non é improbabile pensare che una situazione di questo genere abbia connotato i comportamenti umani, nella loro generica deriva, prima per la presenza della televisione e poi con l’avvento di internet.

Oggi, pur circondati dal mondo della comunicazione, ci comportiamo come individui soli, fini a noi stessi, in piena incapacità di adeguarci ad una realtà concreta quotidiana, avvertita come minacciosa. Le considerazioni appena descritte, non sono frasi fatte o luoghi comuni che sembrerebbero risuonare come banali, ma altro non sono che comportamenti che hanno una loro implicazione e ragione appunto eziologica ovvero diretto all'individuazione delle cause o degli agenti di un fenomeno e che spesso sfocia in conseguenze di nostro interesse in quanto condotte penale rilevanti.

Così attraversiamo la rete e ci scontriamo nel panorama dantesco del Cyber bullismoCyber stalking nelle varie derivazioni: Harassment, passando cioè dalle molestie, fino ad arrivare a quell’atteggiamento che riguarda la nostra ricerca e che si identifica sotto un profilo medico psicologico come una forma di dipendenza comportamentale che é il Denigration” ovvero l’obbiettivo del cyber bullo di denigrare ed offendere la reputazione e le amicizie di un coetaneo difendendo online pettegolezzi ed altro materiale offensivo. I cyber-bulli possono infatti inviare e pubblicare su internet immagini (fotografie o videoclip al fine di ridicolizzare lui oppure il gruppo di cui fa parte). Le vittime non sono coloro che ricevono direttamente i frutti delle attività del cyber-bullo ma spettatori, talvolta passivi (quando si limitano a guardare), più facilmente succede invece che siano spettatori attivi se scaricano, lo segnalano ad altri amici, lo commentano e magari lo votano. Il “Flaming” si svela a mezzo di messaggi elettronici violenti e volgari, mirati a suscitare “battaglie” verbali online tra due o più contendenti che si affrontano ad “armi pari” (non sempre é presente una vittima come nel tradizionale bullismo per un’attività temporale determinata dall’attività online condivisa. Il flaming può essere circoscritto ad una o più conversazioni che avvengono nella chat o caratterizzare la partecipazione soprattutto degli utenti di sesso maschile, possono essere presi di mira i principianti diventando oggetto di discussioni aggressive. Il divertimento sembra essere collegato, allora, al piacere di insultare e minacciare, sentendosi conseguentemente protetti dalla, presunta invisibilità possono rispondere alle provocazioni finendo per aumentarle.

Il tutto é rappresentato in una sorta di atti e fatti giuridici sui quali la norma generale ed astratta ha difficoltà nel trovare loro una giusta collocazione con una specifica applicazione. A differenza di quanto avviene per il Cyber stalker, l’attività offensiva ed intenzionale del cyber bullo può concretizzarsi in una sola azione (pubblicando foto ritoccate o manipolate nel senso di denigrarne i contenuti), comportamenti per i quali la devianza é oggi comunemente riconosciuta. E’ indiscutibile che un comportamento deviato dal social più famoso é comunque indotto dal medesimo social network con tecniche comportamentali. I più colpiti sono gli adulti e gli adolescenti sotto i quarant’anni con un elevato livello di conoscenza del mezzo informatico isolati per ragioni lavorative (ad es. turni notturni) con problematiche psicologiche e di autostima.

E’ verosimile sostenere che l’alterazione della volontà deve dipendere per potersi parlare di non imputabilità, da una condizione sussistente al momento del fatto e rilevante rispetto al fatto commesso, tale perciò da incidere in forma significativa sulla capacità di intendere e di volere. 

L’uso distorto dell tecnologie si può ben riassumere nella seguente locuzione che é stata ripresa da Ivan Goldberg nel suo Internet Addiction Disorder oggi inserito nel DSM V: Il disturbo da abuso della rete telematica, l’Internet Addiction Disorder (IAD), ha riscosso una certa attenzione da parte della comunità scientifica. Circa il 40% della popolazione mondiale possiede oggi una connessione internet. Dal 1999 ad oggi gli utenti sono aumentati di almeno 10 volte; nel 2005 si è raggiunto il primo bilione di utenti, nel 2010 due bilioni e nel 2014 si é raggiunto il terzo bilione. Molti psicologi, nel corso delle loro ricerche, hanno evidenziato come le persone che passano molto tempo online, possono manifestare problemi nel loro matrimonio, in famiglia, a scuola e al lavoro (De Angelis, 2000). Lo IAD comporta il fallimento della capacità di controllo senza implicare un’intossicazione da sostanza. L’IAD è una modalità eccessiva di utilizzo della reta telematica che si traduce in una serie di sintomi cognitivi e comportamentali tra cui la perdita di controllo, la tolleranza e l’astinenza. Non si conoscono le cause che determinano l’insorgenza dell’IAD. Le attuali conoscenze neurobiologiche portano a ipotizzare l’esistenza di un disequilibrio tra il sistema della serotonina e della dopamina, mediatori fondamentali per la regolazione dei comportamenti come la disinibizione comportamentale e il meccanismo di gratificazione. La serotonina regola prevalentemente l’inibizione comportamentale e l’aggressività, mentre la dopamina è collegata ai meccanismi di piacere/gratificazione e a quei comportamenti di attivazione della curiosità e ricerca delle novità. 

Facebook

 

Mark Zuckerberg definisce Facebook come un’azienda idealista ed ottimista che per la gran parte della sua esistenza ha incentrato i propri interessi nella positività di connettere le persone e man mano che lo strumento ha aumentato le proprie potenzialità, di rimanere in contatto con le persone che più amiamo, dare la parola a coloro che non riuscivano ad essere ascoltati per costruire delle comunità ed originare lavoro. Si tratta di un’interpretazione autentica del padre, inventore e CEO del più grande social mondiale che vanta “engagements” pari a due miliardi di persone al giorno e che, viste le contraddizioni, mi ha motivato ad eleggerla come titolo della presente trattazione. Interpretazione - quella di Zuckerberg - che ben si allontana da una visione meramente pubblicitaria ma ha in sé delle interessanti motivazioni anche di carattere sociologico. In Italia, può essere in modo fenomenologico rappresentato, senza indagare le cause di particolari eventi che l’anno portato a questo successo, ma limitandosi a descriverne matematicamente gli aspetti, con l’immagine precedente.

Purtroppo però in casa “FB” non tutti la pensano allo stesso modo, al punto che Roger MacNamee, uno dei primi finanziatori di Facebook dichiara:

“Facebook é progettato per monopolizzare l’attenzione. Unisce tutte le strategie della propaganda ed i suoi trucchi classici e li unisce a quelli del gioco d’azzardo dei casinò, sapete le slot machine e in pratica fa leva sui nostri istinti ed il modo migliore per farlo é attraverso la paura è la rabbia. Così hanno creato un set di strumenti che permettono ai pubblicitari di sfruttare l’emotività del pubblico mostrando loro contenuti personalizzati e messaggi ad alta targettizzazione. Ci sono 2,1 miliardi di utenti, miliardi di persone con la propria realtà di conseguenza é relativamente facile trovare il modo di manipolarli. L’altra cosa che ho da dire é che per me é straziante essere critico verso qualcosa che ho visto nascere, sarebbe molto più semplice fare finta di niente, ma a volte la vita ti  mette alla prova, no? Sono uno dei primi investitori e mi sento in colpa voglio solo dormire la notte. Il nostro obbiettivo come azienda é indirizzato al cambiamento comportamentale. Il sacro Gral della comunicazione é riuscire a cambiare il loro comportamento”.

 

La scalata dell’#Hashtag e l’esperienza giudiziale internazionale sotto il profilo del diritto penale comparato.

 

Nel giugno del 2013, Facebook ha annunciato l’introduzione dell’hashtag sul sito del proprio social network ed allo stesso modo, altri social dallo stesso dipendente hanno provveduto ad attivare la medesima funzionalità. Lo sviluppo di questa funzionalità nel social media ha potuto attivare delle funzioni di personalizzazione aumentando la visibilità dei brand pubblicitari e dei contenuti negli stessi social allo stesso modo di un amplificatore delle funzionalità. Nello stesso tempo, l’uso estensivo di contenuti preceduti dall’hash “#” ha posto la giurisprudenza d’oltre oceano, già sin dal 2013, di fronte a dei dubbi e ad alcune domande nell’area della diffamazione a riguardo che hanno sin da allora sfidato le argomentazioni a favore o a contrario della punibilità a riguardo dell’uso dell’hashtag. Gli Hashtags sono essenzialmente degli hyperlinks o stringhe di collegamento. Già dal 2011 le argomentazioni nell’ambito del giuridicamente penalmente rilevante, sono arrivate a indagare sulla opportunità di sanzionare l’uso di un hashtag di collegamento ad una conversazione diffamatoria, come essi stessi oggetto di diffamazione allorquando dal contesto l’aggiunta di questo link, nel thread della discussione portasse ad un contenuto potenzialmente idoneo a costituire un danno alla reputazione del soggetto a cui il materiale vi si riferiva. Il pensiero giuridico anglosassone ha verosimilmente risolto il problema disconoscendo la condotta penalmente rilevante di una pubblicazione all’uso dell’ hashtag (A hyperlink, by itself, should never be seen as “publication” of the content to which it refers), argomentando dal presupposto della “golden rule” secondo la quale, contrariamente, ovvero attribuendo all’hyperlink lo stesso valore penalmente rilevante del materiale diffamatorio al quale lo stesso vi si riferiva, un diritto costituzionale, parimenti riconosciuto, anche nel nostro ordinamento riconosciuto secondo il quale il bene tutelato considerato come fondamentale, quello della libertà di espressione, avrebbe subito un’inevitabile e non dovuta contrazione. 

Anche in casa nostra una questione ricorrente attiene al bilanciamento di contrapposti interessi, che chiama in causa la scriminante contemplata all’art. 51 c.p., ossia l’esercizio di un diritto. Questo perché la diffamazione offende l’onore e la reputazione della persona offesa (che rappresentano un diritto costituzionale), ma allo stesso tempo, un’applicazione troppo rigorosa di questa fattispecie rischierebbe di compromettere altri diritti costituzionali quali il diritto di cronaca e il diritto di critica e non sempre è agevole una decisione sul punto, trattandosi di questioni soggette a forte discrezionalità da parte del giudice.

agevole una decisione sul punto, trattandosi di questioni soggette a forte discrezionalità da parte del giudice.

Peraltro, ad oggi, la questione é dibattuta se ad un post, riferito ad una certa vicenda, che coinvolge una persona possa attribuirsi un hashtag come ad esempio: “#violentatore”, se tale persona non sia stata giudicata tale da un’ Autorità Giudiziaria riconosciuta dall’ordinamento straniero.. Ciò denota come una giurisprudenza si sia già sviluppata in altri ordinamenti non solo relativamente agli effetti di allarme dell’uso dell’hashtag, ma anche sulla portata diffamatoria di alcuni hashtag in relazione agli eventi che collegano. Infatti, le impostazioni del Centro Assistenza di Facebook riferiscono chiaramente nella figura sopra riprodotta che : “ Quando clicchi su un hashtag, vedrai una serie di post in cui é stato usato un l’hashtag. Puoi anche vedere alcuni degli hashtag correlati nella parte superiore della pagina “.

Ogni giorno, centinaia di migliaia di persone usano i social media per condividere i loro pensieri su tutto ciò che sta loro intorno. i social media più popolari non hanno avuto modi semplici altrettanto semplici per cercare ed organizzare mi contenuti riversati sulla rete, così i fruitori hanno rivolto le loro attenzioni all’hashtag per risolvere questo problema. Come dicevamo, gli hashtags, in particolare, sono parole o frasi predeterminate precedute dal segno di hash (#) e forniscono un modo per raggruppare i messaggi che contengono una parola o una frase, come strumento per raggruppare i messaggi, di un social in genere. Pertanto, quando si clicca ad esempio “#Grosseto” è possibile scorgere cosa gli altri hanno scritto e dicono a riguardo della città di Grosseto. Quando questo hashtag dovesse diventare veramente popolare, può potenzialmente diventare attrattivo o “trend” e coinvolgere un pubblico più vasto alla discussione. 

 

Questo tipo di comunicazione é biunivoca perché “quando clicchi su un hashtag, vedrai una serie di post in cui é stato usato l’hashtag” [n.d.r.: e di conseguenza le discussioni ed i commenti che vengono rappresentati]. Ma vi é di più: “Puoi anche vedere alcuni hashtag correlati nella parte superiore della pagina”. 

E’ pertanto, altamente improbabile, il non venire avvisati dopo aver scritto un post con #hashtag giacché é il social stesso che ha attivato, di default, questa sorta di avvertimento/impostazione anche sugli hashtag che sono verosimilmente riconducibili a quello scritto e condiviso, come una specie di “alert”. E’ questa una definizione che interessa il nostro diritto in quanto la presenza della persona verso cui é diretto una valutazione negativa potrebbe potenzialmente declassare la diffamazione nell’illecito civile dell’ingiuria. Così non é per quei paesi da dove proviene Facebook che qualificano genericamente la diffamazione come ogni intenzionale e falsa comunicazione  sia scritta che orale che lede la reputazione di una persona, diminuendone il rispetto la dignità o la fiducia nella quale é pubblicamente riposta oppure induce disprezzo, ostile o trasmette opinioni discordanti contro una persona. La Diffamazione può aprire ad una imputazione penale conosciuta come libel o ad una responsabilità civile, chiamata slander. Mentre appare ragionevole comparare la classificazione  di libel come simile a quella della diffamazione ricompresa nell’art. 595 del nostro c.p. e nell’ingiuria per quanto attiene alle implicazioni processualistiche nel nostro diritto, Non esiste una differenziazione tipizzata nel diritto straniero (statunitense ovvero quello di casa Facebook) che possa far ritenere l’una o l’altra  ipotesi, verificarsi in presenza, o meno, della parte offesa. La differenziazione é fatta unicamente sulla base che la stessa sia scritta (libel) oppure orale (slander

Come abbiamo avuto modo di accennare in premessa, la Cassazione, interpellata a dirimere le questioni di diffamazione a mezzo Facebook, ha nelle sue argomentazioni, ritenuto di classificare il social con un uso generico del termine “bacheca”. Questa scelta linguisticamente infelice, ad opinione dello scrivente, non ha che potuto celare una realtà che ha raggiunto un’evoluzione tecnologica tale però da essere approfondita: nelle sue implicazioni relativamente alle azioni che originano dalla scelta di anteporre ad una semplice parola un cancelletto o hashtag # non si esauriscono nel significato letterale ma devono portare all’analisi funzionale di tale scelta.

E mi spiego. Il termine “bacheca” implica, nella definizione tradizionale, quasi da mercatino dell’antiquariato, definisce un oggetto verso il quale l’azione dell’utilizzo cui si riferisce parte dal soggetto che vuole consultarla comunque un oggetto cui é riconosciuta la totale passività con un mero valore estensore di edicola e non il contrario. In informatica il concetto tradizionale, se indagato nel senso delle sue implicazioni tecnologiche, può però portare a situazioni ed azioni diverse perché  “a doppio senso” dove una serie di contenuti, ritenuti di interesse per l’utente può in modo “proattivo” proporsi allo stesso come una sorta di bacheca interattiva e cioè di iniziativa nella segnalazione dei collegamenti come una sorta di intelligenza artificiale. 

 

L’iniziativa dei sistemi di intelligenza artificiale sta dando materia di interesse anche del legislatore europeo, il quale ha ritenuto di dichiarare che il diritto è  e  deve essere pienamente partecipe di questo sviluppo sociale e tecnologico sotto due profili principali:

  • come sistema normativo, che si trova a dover dare risposte giuridiche adeguate, che tutelino i diritti e che non ostacolino lo sviluppo tecnologico e economico, e
  • come parte del processo tecnologico, che è influenzato dalle tecnologie nelle quali è immerso nel modo di produzione e applicazione di norme. La soluzione che si va oramai delineando sarebbe quella di dotare di una personalità giuridica elettronica le macchine ed i sistemi informatici che prendono in maniera produttiva decisioni e diventando soggetti di rapporti giuridici rilevanti nel sviluppo tecnologico.

 

L’hashtag non é che il progenitore di queste attività che saranno alla base dei rapporti giudici economici dei prossimi anni. Nella sostanza ne é diventato il postulato necessario di ogni interazione anche su Facebook tant’è che é difficile districarsi o disapplicarne la funzione.

 

I settaggi, ovvero le impostazioni del sistema in questa materia, prevedono unicamente la possibilità di interdire le parole e le volgarità, non esistendo alcuna possibilità di selezionare la gestione preferenziale dei termini preceduti da hashtags. Ne consegue, pertanto, che questa opzione, per esclusive ragioni commerciali é gestita autonomamente dal sistema che, con l’aiuto di un’operazione tipica di intelligenza artificiale seleziona le parole con hashtags o gli hyperlinks che potenzialmente possono entrare in contatto col sito dell’utente anche senza sua diretta richiesta, Tale da modificare il requisito dell’assenza proprio su una base tecnologica diversa da quella tradizionalmente delineata dalla giurisprudenza.

“L’assenza dell’offeso deve interpretarsi nella non presenza del soggetto passivo nel momento in cui il reato si consuma. La ragione consiste nell’impossibilità per il medesimo di difendersi, non potendo percepire direttamente l’offesa a lui arrecata, pronunciata al di fuori di una discussione alla quale possa partecipare la persona offesa. Pertanto, continueranno ad essere diffamatorie frasi pronunciate sul proprio profilo privato o all’interno di commenti che nulla hanno a che vedere con una risposta/riscontro al post di riferimento.

L’eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria”.

 

Case-story: una difesa in un procedimento di diffamazione aggravata a mezzo Facebook. 

il signor X, nato 1.02.2019 a Milano, elettivamente domiciliato presso 10Studio del avv. Paolo Sorlini, sito a San Donato Milanese in via Bruxelles n° 2/H,

IMPUTATO

per il reato p. e p. dall’art. 595 co. 3 c.p. per aver, comunicando con più persone, offeso la reputazione di Y tramite utilizzo del “social network facebook” (internet), commentando dal proprio profilo “Valerio Borghese” un post di Z denominato ‐ Comunicato Stampa del 13/04/2016 ‐ rivolto allo stesso Y, con le seguenti frasi: “Uno che é talmente idiota da basare una definizione di città non sicura sull’attentato che Casapound ha subìto (non fatto, subìto, caro il “nostro” mentecatto) e sulla cretinata commessa ai danni di una squadra di calcio da quattro rei confessi in stato di ubriachezza, che oltretutto, da quanto appurato dalle autorità, nulla hanno a che fare non solo con la tifoseria organizzata, ma neppure con la politica di qualunque segno essa sia, non merita neppure una risposta. E’ un povero idiota, per tanto  merita la scarsa attenzione che normalmente va concessa ai poveri idioti. Con l’aggravante di aver commesso il fatto attraverso il “social network Facebook e dunque con grande diffusione”.

 

Discussione

Il signor X deve rispondere del delitto di cui all’art. 595 co. 3  c.p. secondo cui “Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro”.

 

I) una prima questione non attiene tanto ad un’interpretazione giurisprudenziale o dottrinale, ma é piuttosto una valutazione di tipo sociologico, che meriterebbe di essere approfondita in quella sede, ma di cui è bene avere contezza anche in campo giuridico. 

Quale é la vera portata delle frasi pubblicate su Facebook. Tale analisi può dunque definirsi una “questione generazionale”, in quanto – con l’evolversi dei tempi – sembra essere cambiata anche la concezione del problema.

 

Problema questo, rappresentato dal mezzo di divulgazione utilizzato, perché, secondo la Legge, l’utilizzo del “social network” rappresenta un’ipotesi aggravata di diffamazione, ma ciò che talvolta l’interpretazione giurisprudenziale  sembra non considerare è l’opinione che ne ha il pubblico (fruitore) del social network Facebook. 

La maggior parte dalla popolazione mondiale, infatti, utilizza questa “bacheca” e molto spesso ricorre ad espressioni colorite e provocatorie, ma senza una reale comprensione di ciò che sta facendo: Facebook è in grado di ridurre i freni inibitori di coloro che lo utilizzano e fa sì che si esprimano concetti che non verrebbero utilizzati nella vita quotidiana, spesso al fine di provocare consensi o ilarità negli altri lettori. In questo senso rileviamo a solo titolo di esempio quanto prodotto al doc. 6 dell’Opposizione al decreto penale dove il signor Y, parte offesa, a corollario della propria attività informativa e meno, che svolge sulla propria pagina di Facebook, dichiara: “Pagina Personale, nella quale parlo di quello che mi viene in mente”. 

 

Ecco che l’abbandono alla pubblica lettura dei propri pensieri ed a tutto ciò che capita per la mente é circostanza accettata e voluta dall’odierna parte offesa, diremmo uno sfogo alla propria libertà creativa editoriale. 

Ad un esperto di neuroscienze, disciplina che negli ultimi tempi permea il nostro diritto penale, perché é di procedimenti formativi della volontà, ciò di cui parliamo, la traduzione potrebbe essere: per assicurarmi un consenso euforico di likes, rinuncio alla mediazione del mio emisfero frontale e do libero sfogo alla parte emozionale della mygdala e dell’ipotalamo del mio cervello, notoriamente parti che agiscono senza censure e sulla base di dati emozionali.

 

Ciò porta innanzitutto a domandarsi se siano davvero gravi, le affermazioni pubblicate, tant’è che, ad avviso di questa difesa, si potrebbe già ipotizzare per conto, questa volta dell’imputato, ma genericamente, un’attenuazione potenziale dell’elemento soggettivo, in quanto l’utente di Facebook, molto spesso, non si rende pienamente conto della portata delle proprie affermazioni, proprio a causa di questo meccanismo “psicologico”, che porta a dare minor peso a ciò che viene pubblicato con la mediazione di questi “strumenti”. 

 

I) La gravità della Diffamazione via Facebook.

Detto ciò, ecco il primo paradosso: Come può un simile strumento, che per sua natura attenua l’incidenza dei propri contenuti, essere considerato un’ipotesi più grave, di diffamazione ed essere oggetto del disposto di cui  al comma terzo dell’articolo 595 c.p.?

Questo interrogativo aumenta le perplessità qualora venga in gioco l’esimente del diritto di critica, che é, in questo caso la politica, insito nel combinato disposto degli artt. 51 c.p. ed art. 21 Costituzione, spesso affiancati al delitto di diffamazione, Proprio la Cassazione, infatti, afferma che, “quanto al contenuto delle espressioni usate, tale esimente presuppone un affievolimento del requisito della veridicità della notizia, essendo la critica espressione di opinione meramente soggettiva, che ha per sua natura carattere congetturale e che non può pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica”.

 

II) Il secondo paradosso. L’assenza dell’offeso. 

Il secondo paradosso è invece incentrato su un aspetto giuridico che nasce dalla deduzione derivata dall’art. 595 c.p.. Si tratta del primo dei tre requisiti indicati al paragrafo 3, tutti requisiti necessari affinché possa applicarsi la disposizione di cui all’595 c.p., ovvero  l’assenza dell’offeso. 

Questo requisito basa, la propria ragione, a tutela della quale l’ordinamento garantisce la vittima, sull’impossibilità di difendersi della stessa, la quale, non essendo presente non può controbattere alle frasi ingiuriose. 

Abbiamo sentito in quest’aula, all’udienza del 4 ottobre dello scorso anno, la parte offesa riferire che, nonostante avesse letto le dichiarazioni del X dal medesimo thread, thread nel senso di discussione aperta, un thread che riguardava appunto un comunicato stampa a risposta del proprio articolo pubblicato su Digital Notizie, al quale poteva rispondere, lo stesso Y ha invece pensato di rivolgersi al proprio avvocato, ma era sostanzialmente presente, monitorante ed evidentemente, lettore attento delle opinioni scaturite nel comunicato stampa in risposta dl proprio articolo pubblicato su Digital Notizie.

Perché abbiamo parlato di ciò, perché la Cassazione sul punto dell’esimente del diritto di critica politica – afferma che sussiste l’esimente qualora la critica venga formulata alla presenza del criticato o, comunque, di coloro che possono validamente contrastarlo, nel caso nostro il “thread” aperto di Y, personaggio politico pubblico, che riferiva manipolando nei contenuti una notizia dell’attentato del febbraio 2017 ed in questo caso, la tutela dell’onore avrebbe potuto essere efficacemente assicurata dalla reazione difensiva del criticato per le ragioni legate all’uso di questa tecnologia che  andiamo a spiegare in seguito.

III) In base a questi approfondimenti sorge allora un dubbio: nel caso di diffamazione tramite Facebook si può davvero parlare di assenza della persona offesa? 

Certo che no, rileva la presenza in tutte queste esternazioni dell’Y ed l’uso spasmodico che la p.o. fa di hashtags non esclude l’utente dal vigilare e monitorare sugli effetti delle proprie declamazioni anzi é lo stesso social che segnala l’aggiornamento dei commenti postati ove ha opportunamente inserito  le parole precedute dagli hashtag.

Tuttavia non si può negare, come nel caso di questo processo, che di effetti ve ne siano stati, giacché la parte offesa, invece di usare i toni graffianti solitamente usati, ha ritenuto di cambiare strategia, da ultimo, riferendo al doc. 8 prodotto nell’opposizione: “Finalmente qualcuno inizia a querelare: é l’unico modo per far tornare i social un posto frequentabile”. Il qualcuno in terza persona da De Bello Gallico è, evidentemente, riferito a se stesso.

 

Le ragioni che escludono il verificarsi del reato circa l’assenza dell’assenza dell’offeso anche per la condotta con la quale lo stesso invade la rete sono lampanti, Facebook si caratterizza ed ha come ragion d’essere proprio la possibilità, concessa a chiunque di esprimere la propria opinione e di farla  conoscere e controbattere da quelle degli altri, ma spesso non é un opinione condivisa.

Su questa linea di pensiero, la conseguenza naturale è che un’offesa arrecata ad una persona, non può essere considerata diffamazione laddove l’interessato abbia preso parte alla discussione. Allo stesso tempo, viene a mancare la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di diffamazione anche nel caso in cui la persona non sia immediatamente presente per controbattere, in quanto, come emerso anche dalla sentenza della Cassazione, poc’anzi richiamata, l’esimente del diritto di critica si applica anche nel caso in cui siano i soggetti terzi, a raccogliere l’agito criminale ed eventualmente a controbattere alle affermazioni dell’offensore. 

 

Ebbene, in base all’analisi di dottrina e giurisprudenza sul punto richiamata, si potrebbe affermare (Cass. Pen., sez. V, sent. n. 26410 del 30.4.2014 – dep. il 18.6.2014) che i casi di punibilità di diffamazione su Facebook siano molto più ridotti rispetto a quanto si possa pensare poiché, dato il requisito dell’assenza, tali frasi dovranno essere estemporanee, cioè pronunciate al di fuori di una discussione, decontestualizzate, alla quale possa prendere o meno, parte la persona offesa oppure soggetti terzi in grado di difenderne l’onore. Così non é, perché continuano ad essere diffamatorie frasi pronunciate sul proprio profilo privato o all’interno di commenti che non hanno nulla a che vedere con il post di riferimento ad esclusivo uso dei partecipanti alla discussione estemporaneo alle battute di risposta alle opinioni espresse che hanno una qualche valenza politica o che provengano da persone che hanno dato inizio alla querelle politica.

 

Contrariamente, qualora sia in corso una discussione vera e propria, aperta a tutti, che trae origine da un post nato non con l’intento di denigrare, ma per aprire una discussione sui fatti accaduti e sul commento degli stessi descritti in un comunicato stampa come quello di Z che poi altro non é che il personaggio politico pubblico che ha dato origine - lo ricordo- alla discussione o thread per commentare una notizia data dall’Y sulla stampa locale,  non si può parlare di vera e propria diffamazione, difettando dell’elemento oggettivo in questione per la presenza elettronica, per l’uso dell’hashtag, ma sostiene la Cassazione anche l’assenza di una decontestualizzazione del tema. 

Si può dunque constatare che le modalità con cui frequentemente avvengono le offese come questa sul social network, difettino di un requisito essenziale della diffamazione, mentre integrano tutti gli elementi dell’ingiuria, aggravata dalla comunicazione con più persone.

 

Bene, una riprova di quanto affermato, se l’oggetto di questo processo è la diffamazione tramite Facebook, che dire allora di quegli altri “social”che ,seppur consentano una comunicazione con più persone, ma non danno la possibilità di taggare gli utenti ne le discussioni con gli #hashtag, cercano di alimentare una discussione, di incontro di opinioni diverse alle quali gli interessati possano prendere parte. 

 

Solo per fare un esempio, si pensi alle recensioni pubblicate su bacheche, queste sì, che si possono fregiare del romantico termine, come può essere Tripadvisor, dove qualunque avventore di un locale è libero di scrivere un commento.
In un simile caso, non di rado, vengono pubblicati “post” offensivi della reputazione del locale stesso, ma, così come avviene nel caso di Facebook ma senza l’uso di “cancelletti”, il titolare del locale colpito dalle valutazione potenzialmente denigratorie, informato dal sistema, potrà prenderne visione immediatamente ma viene anche invitato a controbattere a tali affermazioni, nel tentativo ripristinare un clima di dialogo, di maturazione della coscienza e conoscenza collettiva anziché passare per le vie legali. 

A questo punto se é così importante creare un dialogo, beh, questo dialogo, nel nostro caso, non é mai abbandonato, come abbiamo sentito: lo stesso X per chiarire che non si trattava di fatto personale nelle more di questo procedimento, prima si reca dalla parte offesa e poi scrive all’Y una lettera spiegandone l’equivoco.

 

Parimenti, possiamo rilevare che la funzionalità di quel diritto di replica utilizzato per smentire quanto pubblicato da un giornale che altro non é che  il metodo per far venire meno una potenziale contestazione di un ipotesi di reato di diffamazione, nella fattispecie più classica e più grave quella che si manifesta con l’uso della stampa?

 

Con riferimento invece al tono utilizzato nella discussione del thread ritenuto offensivo, inoltre, si osserva come il requisito della continenza nelle espressioni offensive individuato dalla Suprema Corte debba essere valutato con minor rigore in generale nel caso di preteso esercizio del diritto di critica ma anche in questo caso. Aggiunge la Cassazione: “il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l’esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all’opinione o alla protesta”

 

Secondo varie pronunce della Corte Suprema, dunque, il diritto di critica postula un ulteriore affievolimento dell’incidenza delle frasi diffamanti, con la conseguenza che, qualora ricorrano i presupposti per potersi valutare la sussistenza del diritto di critica e le frasi siano state pronunciate sul social network, sembrerebbe che la loro gravità possa ritenersi veramente limitata. L'offensività della condotta rispetto al bene giuridico tutelato deve essere valutata nel contesto nel quale le espressioni vengono pronunciate e le affermazioni spesso sono ampiamente coperte dall'esimente del diritto di critica. In questo, anche la copiosa documentazione prodotta sull’onda del “parlo di quello che mi viene in mente” parafrasando l’intitolazione che la parte offesa fa della propria pagina Facebook, e l’abbiamo anche sentito dallo stesso Y conferma la paternità e l’uso di un lessico fatto di frasi ingiuriose e risulta dai documenti di cui abbiamo chiesto l’acquisizione che la fraseologia, dell’odierna parte offesa non riesce a contenersi nei toni urbani, che avrebbe voluto fossero stati usati nei suoi confronti.

 

Tutto ciò ci porta ad analizzare quelle che sono le esimenti e scriminanti delle quali si deve tener conto nel caso concreto che sono L’Art. 599 del Codice Penale. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. La Provocazione.

 

IV) La giustificazione della provocazione.

Anche in questo caso la giustificazione della provocazione nei delitti contro l’onore tramite il social, passa attraverso la valutazione delle dinamiche temporali, molteplici tribunali ordinari hanno ritenuto che il requisito dell’immediatezza non deve intendersi come reazione attuata nello stesso momento dell’offesa ma può consistere anche in una reazione successiva purché dipenda sempre dalla natura della ritorsione all’offesa.

E questa volta lo é: la parte offesa con una produzione di post sagaci pungenti, come si diceva una volta, al “fulmicotone” che configurano a loro volta l’offesa rivolta all’onore a più persone in forma collettiva, mi riferisco, ad esempio, ai commenti nel post del 27 aprile, 2017 con fotografia di persone di spalle, rammostrata alla scorsa udienza, in cui l’imputato tra questi si riconosce, affiancati al commento della parte offesa che allega la famosa fotografia della fucilazione alle spalle di Galeazzo Ciano come a qualificare gli stessi come vigliacchi e traditori, che dallo stesso, poi, viene così spiegata, in un altro post del 5 febbraio 2018, dal titolo #NAZISCEMI. In questo messaggio l'Y dispensa valutazioni, su quelli che definisce i pagliacci di #casapound, ma non s’avvede del paradosso mediatico informatico riscontrabile nel  documento n° 1, pag. 2 che produce come allegato alla denuncia nel fascicolo della pubblica accusa, cioè di quella copia dal web del famoso articolo di Milano notizie del 4 settembre che di spalla appare la notizia che i pagliacci forse a scopo di consenso ma certamente visto il successo dell’iniziativa per un’esigenza sociale: "Casapound: Continua la Raccolta Alimentare per le famiglie italiane in difficoltà"

La particolarità di questo documento risiede nel fatto che, mentre quelli che definisce “fascisti da tastiera”si danno da fare, egli da gran cassa all’articolo della sua intervista, condividendolo sulla sua pagina Facebook e lo “tagga”, dettaglio importante e che ad opinione di questa difesa, esclude il reato di cui al 595, 3° comma del c.p., con gli #hastag #Franco Rebuglio, #bomba carta, #Milano, #Hotel Belsito, #Y (nome della parte offesa), #partito. #Sindaco. Sicché in questo modo si assicura la possibilità di seguire, come ha seguito, di leggere come ha letto e di intervenire su qualsiasi notizia, su post o commenti che comprendevano le parole taggate nei commenti di altri lettori, commenti forse ingiuriosi, ma data la presenza, predatoria alla luce dei fatti del divulgatore, certamente non diffamatori.

Tutte queste, sono solo alcune delle vicende alle cui provocazioni, il signor X ritiene di non intervenire, ma neppure di denunciare, rimane alla finestra a vedere fino a che punto la fantasia creativa dell’odierna parte offesa si può spingere.

 

Argomentando a contrario, e non é del tutto fuori senso sottolineare a questo Tribunale che quella fotografia scattata, con delle persone di spalle a rendere ossequio ad una lapide infissa su di un muro, esistendo, per come é stata commentata ed associata dall’odierna parte offesa, alla fucilazione da traditore di Galeazzo Ciano, determinatezza dei soggetti passivi tra cui l’imputato si riconosce, si ritiene possa configurare non solo una provocazione ma una lesione all’onore di persone rientranti nelle categorie collettive sempre che di queste sussistano alcuni caratteri, quali, ad esempio, la ristretta dimensione quantitativa del gruppo, si dovrebbe procedere contro la parte offesa per il medesimo reato.

 

La Suprema Corte ha fatto presente che nel caso di offesa all’onore delle persone giuridiche e degli enti collettivi non è preclusa la configurabilità di una concorrente offesa all'onore o alla reputazione delle singole persone che dell'ente fanno parte a condizione che l'offesa non si esaurisca in valutazioni denigratorie che riflettano esclusivamente l'ente in quanto tale, ma investano, o attraverso riferimenti espliciti, o mediante un indiscriminato coinvolgimento nella riferibilità dell'accusa, i singoli componenti, così danneggiati nella loro onorabilità individuale (Cass. Pen Sez. V sent. n.3756/87 dep. 22/03/1988). 

 

Da ciò ben si comprende come l’ulteriore vicenda legata alla strumentalizzazione della bomba a Maremma per mera propaganda politica, rappresenta per il X, che l’ha vissuta in prima persona, la goccia che fa traboccare il vaso, al punto di portarlo a contrastare quella interpretazione di chi non era sul posto, né ha vissuto i momenti di angoscia del fatto che lo stesso ha vissuto sulla propria pelle. 

Allora mi sono chiesto non é questo procedimento cresciuto sul terreno sdrucciolevole per un’imputazione costruita aldilà, degli aspetti oggettivi già sottolineati della presenza dell’offeso, tecnicamente attivata con l’ausilio della condivisione a tutti della pagina con gli #hashtags, sull’esimente che deve essere e garantire la critica politica, perché quel pensiero forse ingiustamente attribuito a Voltaire ma comunque sacrosanto nel regime democratico della democrazie liberali possa comunque essere onorato al punto da esistere ed essere celebrato al fuori dell'area del penalmente rilevante? 

 

Termino sottolineando a questo Tribunale, due linee di indirizzo vengono delineate da due distinte pronunce:

 

La Corte di Cassazione, la n. 1914/2010, ha chiarito, dando l’impostazione diventata oggi tradizionale, secondo la quale, al di là delle asperità dei linguaggi,  il giudice, per accertare la sussistenza della scriminante dell'esercizio di critica politica e deve considerare innanzitutto l'opinabilità degli argomenti che la sostengono. 

L'orientamento è sempre lo stesso: è causa di giustificazione solo la critica che rispecchia la verità dei fatti. Non è invece idonea a scriminare un comportamento diffamatorio solo la critica che fa riferimento a circostanze non vere o, comunque, non accertate: in tal caso, infatti, essa diverrebbe solo un pretesto per offendere la reputazione altrui.

 

La Corte di Cassazione 19 dicembre 2013 n. 51439.

In tale pronuncia, infatti, si è chiarito che la critica può essere considerata un'esimente del reato di diffamazione, nel caso di specie a mezzo stampa, solo laddove risponda a determinati requisiti ed è fondamentale, per evitare che la critica si trasformi in reato, che questa si fondi comunque su fatti veri. Ed in questo caso, vero è che l’attentato non é stato compiuto da gruppi politici di destra neppure che il governo della città funga da una sorta di brodo di coltura di tali tensioni, come risulta invece dalle prospettazione dell’Y nell’articolo di Maremma News del 4 settembre 2017. E le critiche che l’imputato nei toni che l’Y é solito usare rivolge quando interviene nella discussione vanno nella direzione di chi disconosce la prospettazione dell’assurdo teorema della parte offesa, perché come aggiunge la Cassazione: “eventuali interpretazioni soggettive dei comportamenti di una data persona non possono, in ogni caso, prendere spunto da una prospettazione dei fatti opposta alla verità”.

 

Si insiste pertanto nell’assoluzione dell’imputato tenuto conto anche che una sentenza di condanna per una fattispecie come quella di cui trattiamo, rischierebbe di avvallare un comportamento predatorio di chi usando un linguaggio estremo con l’aiuto strumentale degli hashtags per monitorare le reazioni degli altri utenti, pensi di far cassa sui risarcimenti dei danni in coda ai vari procedimenti che é riuscito a innescare come trappole nella foresta della rete

 

  CONCLUSIONI

 

Voglia l’Ill.mo Tribunale di Grosseto, ai sensi dell’art. 530 comma 1, del c.p.p. dichiarare l’assoluzione di X F. dal reato ascritto per non aver commesso il fatto;

In subordine, verificata l’infondatezza delle accuse rivolte ai sensi dell’art. 595, comma 1, del codice penale in assenza dell’elemento oggettivo, assolvere l’imputato perché il fatto non costituisce reato.

In estremo subordine dichiarare l’assoluzione dell’imputato ai sensi e per gli effetti dell’art. 530 comma 3° e 599 del codice penale e del combinato disposto degli artt. 51 c.p. con l’art. 21 della Costituzione;

Comunque, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, accertate la prevalenza delle cause attenuanti di cui all’art. 62 c.p., e per conseguenza dichiarare la tenuità dei fatti descritti e contestati ed assolvere conseguentemente X dal reato ascritto dichiarandone l’esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 131 bis del codice penale. 

 

La sentenza del Tribunale di Grosseto su questo caso di diffamazione aggravata a mezzo  Facebook

Conclusioni rassegnate dalle parti:

Il P.M.chiede: condanna a €1000di multa.

Il difensore della parte civile chiede: si associa alle richieste del PM e si riporta alle conclusioni scritte depositate in atti.

Il difensore dell’imputato chiede: si riporta alle conclusioni scritte ’ depositate in atti.

 

Con decreto di citazione a giudizio emesso dal G.I.P, in data 27 febbraio 2018 il signor X veniva tratto al giudizio del Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, competente per materia e territorio. per rispondere del reato in epigrafe.
All'udienza del 12 aprile 2018, in assenza dell‘imputato, regolarmente citato e non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento ed alla presenza della costituita parte civile, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento. ll PM. e le difese chiedevano prova per testi e documenti. 

All’udienza del 4 ottobre 2018 si procedeva all’istruttoria dibattimentale. con l’escussione dei testi indotti dal PM.: Y, la parte offesa, e Lincetta Marta Maria. in servizio presso la Polizia Postale di Grosseto; le parti concordemente rinunciavano al teste Z. previa produzione del verbale di s.i.t.

All'udienza del 21 febbraio 2019 l‘imputato si sottoponeva all‘esame.
All'odierna udienza. dopo una di mero rinvio. il PM. ed il difensore concludevano come da separato verbale.
All'esito il Giudice ritiene conforme a giustizia affermare la penale responsabilità dell'imputato.
Ed invero l'istruttoria dibattimentale con l‘esame dei testi indotti e l’insieme degli atti di cui al dibattimento ha permesso una univoca ricostruzione dei fatti di causa
La vicenda processuale per cui si procede traeva avvio dalla querela sporta da Y, dopo che sul noto social network denominato Facebook si era imbattuto su un commento che lo riguardava: nella specie, in conseguenza di un comunicato stampa a firma di Z era stato pubblicato, proveniente da un profilo non immediatamente riconoscibile in quanto riferito al defunto generale BORGHESE Valerio. un commento contenente epiteti quali mentecatto, idiota e giudizi particolarmente critici riferibili al pensiero dell’Y. oggetto del comunicato appunto sottoscritto dal Z.
Va detto come la vicenda si inserisse in un contesto di opinioni politiche opposte: mentre Y era il coordinatore del movimento democratico e progressista nella città di Grosseto, l‘imputato era un esponente di Casapound e antefatto dell’episodio per cui si procede erano due distinti accadimenti in relazione ai quali si erano dipanati una serie di interventi e reazioni da parte dei soggetti in questione e non solo; nel febbraio 2014 si era infatti verificato un attentato dinamitardo ai danni della sede del partito. mentre alcuni mesi dopo. sulle mura esterne di un noto hotel della città, erano apparse delle svastiche, che erano poi state attribuite ad alcuni tifosi. Nel lasso temporale tra i due episodi il querelante si era lungamente soffermato sui social, dei quali era un abituale frequentatore, esprimendo talvolta anche in maniera colorita il proprio pensiero ed esprimendo una critica piuttosto vivace verso gli avversari politici e I‘amministrazione cittadina. 

Proprio le esternazioni del querelante avevano dunque costituito lo spunto per lo scritto del prevenuto, che in data 13 settembre 2017. sul profilo aperto di Z, a commento di un post del medesimo rivolto proprio ad Y. si pronunciava con i toni e la espressioni riportate nel capo di imputazione. 

Questione nevralgica, una volta riassunti in breve i fatti di causa, appare dunque allo stato quella della critica politica, dovendo necessariamente valutarsi se possano o meno alla stessa ricondursi gli scritti in esame, o se invece gli stessi debbano ritenersi debordanti e quindi idonei ad integrare una condotta diffamatoria. 

Sostiene Ia difesa dell'imputato in proposito come Ie frasi pronunciate rientrino in una ottica di dialettica politica, cui peraltro lo stesso querelante certo non si era mai sottratto. rileva dunque come in ogni caso il destinatario fosse aI corrente in tempo reale delle conversazioni, che aveva dunque la possibilità di monitorare, e da ultimo, esclude I'aggravante sul presupposto che iI consueto ricorso ai social, sebbene amplifichi la pubblicità dei contenuti espressi, ne abbatta inevitabilmente, a causa della fruizione disinvolta dei frequentatori, la sensazione di illegalità. Al più, rileva sempre la difesa, potrebbe trattarsi nel caso in esame di una ipotesi di ingiuria, e dunque non più prevista come reato, e non invece di diffamazione. 

Ritiene questo giudicante come, sebbene in parte ed in astratto le osservazioni difensive non appaiano del tutto peregrine, non possa in alcun modo negarsi Ia valenza offensiva alle espressioni usate gli epiteti mentecatto, idiota, peraltro inseriti in uno scritto dal contenuto molto duro, sono chiaramente espressioni lesive della immagine del soggetto cui. inequivocabilmente, erano destinate. 

Né, d'altro canto, può riconoscersi I'invocata esimente della provocazione. considerato che le discutibili espressioni utilizzate dalla parte offesa sono successive agli episodi invocati. Parimenti iI fatto in esame non può ricondursi alla fattispecie di cui all’art. 594 c.p., considerato che i termini ingiuriosi non sono stati rivolti direttamente al destinatario, ma sono state pubblicate nella pagina di un terzo, appunto Z e dunque visibili a chiunque. 

Ciò posto, considerato che lo scritto in esame senza dubbio trascende, per i toni ed il contesto, da quella che può definirsi una mera critica politica da una comune per quanto accesa dialettica, questo deve ritenersi non solo idoneo ad offendere la reputazione del destinatario ed allo stesso nemmeno può invocarsi l‘invocata esimente.
Inoltre non vi è dubbio che è all'imputato debbono attribuirsi le contestate espressioni indiscutibilmente, stante l’esito della indagine esperita che ha portato alla individuazione del predetto, pur palesatosi con un nome di fantasia. 

Per le ragioni sopra esposte l’imputato, la cui condotta come detto concretizza sicuramente sotto ogni profilo. soggettivo ed oggettivo. la fattispecie contestata. va dichiarato responsabile del reato ascritto e condannato alla pena equa di euro duecento di multa, così determinata avuto riguardo ai criteri tutti di cui all'art. 133 c.p. e concesse le attenuanti generiche da ritenersi equivalenti sulla contestata aggravante onde effettuare una opportuna gradazione della pena. 

Dalla condanna discende l‘obbligo dell’imputato al pagamento delle spese del giudizio.
I fatti integranti tale fattispecie delittuosa si pongono come fatti rilevanti anche sul piano dell‘illecito civile. In relazione a questi deve essere pronunciata condanna al risarcimento del danno. danno che si stima equo nella misura di euro cinquecento.
Oltre alle spese di giudizio nei confronti dello Stato. l'imputato dovrà pure provvedere alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per la costituzione e rappresentanza. cosi come liquidate in dispositivo in base a notula e tariffa, 

P.Q.M. 

Revocato il decreto penale opposto
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.
DICHIARA X colpevole del reato ascritto e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata, lo CONDANNA alla pena d; euro duecento/00 di multa. oltre al pagamento delle spese di giudizio,
Visti gli artt. 538 e segg. cpp.
CONDANNA X al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita Y, che liquida nella misura di Euro cinquecento/00. nonché alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza da detta parte civile sostenute. spese che liquida in complessivi Euro duemilatrecento/00 per onorari. ci e spese forfetarie, IVA e CPA come per legge. 

Deposito della motivazione della decisione nel temine di
Grosseto, 16 maggio 2019.  

 

 

Conclusioni

Il profiling del maltrattante su Facebook appare caratterizzato da valutazioni sociologiche in generale e psico-patologiche in particolare che, proprio in relazione all’uso del mezzo sono tali da affievolirne, se non completamente escludere, la portata criminale, per mancanza dell’elemento psicologico che si pone alla base della reato in forma aggravata se questa e perpetrata attraverso la Rete Internet con l’uso di Facebook.

Non appare del tutto peregrino qui ricordare che le Carte Costituzionali di quei paesi che all’articolo 1, difendono il Diritto di opinione e critica, abbiano disposto dei giudizi in casi di diffamazione con una prevalente tutela alla luce del principio primordiale richiamato dalle rispettive Costituzioni, Preamboli  e Dichiarazioni. Lascio al lettore ogni l’ironia della seguente considerazione al lettore sulla circostanza che vede la nostra Costituzione evocare solo all’art. 21 il “diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.

Sicché la negligenza imputabile al mancato riferimento al contesto tecnologico introdotto dall’utilizzo dell’hashtag, in generale per come spiegato dalle impostazioni di Facebook ed in particolare nella sentenza, appare quasi una derivazione fisiologica che non indulge nell’investigare le sue implicazioni giuridiche e neppure sulla relazione tra espressioni che contengono i caratteri tipici del Cyberbullismo. Neppure vi é alcun riferimento all’hashtag né un vago alle implicazioni tecnologiche che sono fonte di atti e fatti giuridicamente rilevanti. L’Hashtag sembra, a tutt’oggi ammantato da velato tabù, ed é la prima osservazione che viene da sollevare. 

Certo é che, la repulsione nella visione internet globalista, un tale barbarismo che suona quasi biascicato e che, pronunciandolo, sembra foneticamente ridurre la nostra lingua ad un vernacolo della Rete, può aver ingenerato nelle Corti Italiane in genere ed in quella appena esaminata, in particolare, una sorta di timida orticaria per cui non é dato parlarne. Facciamo allora così, non pronunciamola e neppure scriviamola, per non suscitare strani pruriti. Questo lo dico perché, nonostante ciò, é oltremodo inquietante l’inciso del Tribunale di Grosseto: “Ritiene questo giudicante come, sebbene in parte ed in astratto le osservazioni difensive non appaiano del tutto peregrine” suona ancor più fragoroso, delle mie “astruse teorie” ma che sono ormai parte della nascente dottrina sul tema. 

Insomma, approfondita la materia informatica e la necessità dei presupposti per cui il requisito processuale penale dell’assenza dell’offeso risulta necessario per la contestazione del reato di diffamazione secondo l’art. 595 comma 3° del c.p., termino, ironicamente, sottolineando come questo dibattito se condiviso potrebbe nelle argomentazioni di diritto, contribuire all’effetto deflattivo sul numero dei procedimenti pendenti per simili motivi.

 

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  Tel.: 338.8088077

 

- Sede di Monza Brianza

   Viale Milano n. 53

   Camparada (MB)

   Tel.: 338.8088077

 

- Sede di Segrate  

  via delle Regioni n. 30

  Segrate (MI)

  Tel.: 334.7444341

                 

  Orario di apertura/Infoline:

  da Lunedì a Venerdì: 15:00-

  19:00

 

- Sede di La Spezia

  Via Rollandi n. 61  

  Riomaggiore loc. Manarola

  Tel.: 338.8088077

  

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