S T U D I O L E G A L E S O R L I N I & P A R R I N I
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Provvedimento sulla richiesta di consulenza ex art. 696bis della 1.a sez. del Tribunale di Milano

Alleghiamo, di seguito il provvedimento della 1.a sezione del Tribunale di Milano che, dall'uso improprio della lingua, svela il disagio nell'affrontare un tema che é oggetto di scontro nella dottrina e sofferto nella giurisprudenza. L'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. sarebbe, secondo la prima, esperibile in ogni caso, sottendendo gli effetti deflattivi da cui lo stesso trova origine (L. 80/2005 "Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale") mentre, una parte più propensa ad una concessione restrittiva, lo confinerebbe nella valutazioni di danno riferenti esclusivamente ad obbligazioni contrattuali o da fatto illecito (sui punti le relazioni di Giallongo e Nardo). Un rebus che il legislatore non ha ancora risolto ma, anzi ha aggravato con l'inserimento della Mediazione Civile obbligatoria, istituto originariamente legato alla tradizione orientale, che trova difficoltà nella comprensione del giurista occidentale e viene più spesso nterpretata dal cittadino come un inutile orpello e costoso balzello che lo separa dal giudice naturale.

 

 

 

n. 19652J2012 R.G.

Il giudice,

sciogliendo la riserva che precede;

sentite le parti ed esaminati gli atti e i documenti;

considerato che il Supercondominio “X”sito in “Y”,

frazione “Z”, via per “U”, ha depositato ricorso ex art.696 bis C.P.C. per lo svolgimento di una consulenza tecnica preventiva volta a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se la strada in corrispondenza dei numeri civici 4, 5, 6 e 7 risponda ad esigenze di pubblica circolazione, conduca ad edifici di interesse pubblico, costituisca via di accesso a strada di pubblico passaggio, soddisfi esigenze di carattere generale e abbia le caratteristiche per una dichiarazione di pubblica utilità;

considerato che il Comune di “Y” ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso;

preso atto che, come precisato in udienza dal ricorrente, l'intendimento del Supercondominio è ottenere la qualificazione della strada oggetto del ricorso come strada privata ad uso privato, e che tale sarebbe la domanda di accertamento da proporsi nel giudizio di merito in caso di non conciliazione in questa sede o, in subordine, una richiesta di rimborso da parte del Comune delle spese sostenute interamente dal Supercondominio per la manutenzione della strada in questione;

rilevato che non è controverso tra le parti che l'asservimento ad uso pubblico della strada in questione, congiuntamente a parcheggi, area verde attrezzata a gioco per bambini ed altri, deriva da atto del 2.4.2004 tra il Comune e la società costruttrice del complesso immobiliare (doc.3 fascicolo ricorrente);

ricordato che la ammissibilità della richiesta ex art.696 bis c.p.c deve essere valutata sotto il profilo della rilevanza ed utilità (e pertinenza) della consulenza "ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito", secondo le allegazioni della parte ricorrente, dovendosi escludere ove ne emerga la finalità meramente esplorative, non può che avere ad oggetto questioni di fatto per la verifica ed analisi delle quali siano necessarie specifiche competenze tecniche;

ritenuto che nel caso di specie con la richiesta di consulenza tecnica preventiva il Supercondominio chiede che siano rimesse ad un esperto non tanto un accertamento fattuale quanto la valutazione dello stato dei luoghi e la qualificazione giuridica della strada, non demandabili ad un consulente;

ritenuto pertanto che la richiesta non possa trovare accoglimento;

ritenuto di compensare tra le parti le spese del procedimento in considerazione della particolarità della questione;

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Si comunichi

Milano 31 maggio 2012

Il giudice

Laura Massari



 

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