Confermata l'applicazione dell'art. 64 del Dlgs. 205/2006, per il recesso dal contratto in caso di un acquisto effettuato via internet. La risoluzione segue le regole tradizionali dell'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al venditore rispettando i termini dei dieci giorni. Il pericolo di un'altra pratica quella dell'invio del R.G.A. cioé dell'autorizzazione alla restituzione previo l'invio di un numero utile, complica oltremodo, per il consumatore il rispetto del termine entro il quale deve chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo. Ma così é, il consiglio potrebbe essere quello di chiedere l'invio di tale numero, dando un termine al venditore per l'adempimento entro i tre giorni successivi e procedere, repentinamente, in caso di mancata risposta, all'invio della raccomandata con la richiesta di restituzione del pagamento effettuato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA N. 116317/13
Il Giudice di Pace di Milano dott.ssa Laura Sotgiu -VI sez.- ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 14134/13 R.G.
promossa da
RM, elett.te domiciliato in San Donato Milanese (MI), Via Bruxelles n. 2H,
presso lo studio degli Avv.to Paolo Sorlini , che lo rappresenta e lo difende per delega a margine dell'atto di citazione ATTORE
contro
DJ, nella sua qualità di titolare di "MotorMoto", elett.te domiciliato in Milano, C.so (omissis), presso lo studio degli Avv.ti (omissis) del Foro di (omissis), che lo rappresentano e difendono come da
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: pagamento somma
Conclusioni del l'attore: come da separato foglio allegato al verbale
d'udienza 24.09.2013.
Conclusioni del convenuto: come da comparsa di costituzione e risposta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione rilualmenlc notificato. RM conveniva in giudizio DJ. nella sua qualità di titolare di "MotorMoto". Chiedendo che venisse dichiarato risolto il contratto di vendita;'. intercorso tra le parti, avendo l'attore esercitato il proprio diriito di recesso, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n. 206/2005, con la conseguente condanna del convenuio alla restituzione della somma di € 542.00 dallo stesso corrisposta a titolo di pagamento
del prezzo delta merce acquistata.
Esponeva l'attore che, in data 30.09.2012. a mezzo mail, aveva chiesto ad "MotorMoto di DJ" informazioni circa l'acquislo di una marmitta Akrapovic. modello S-S6S03-HZT e. dopo che gli era stato comunicato il prezzo, pari ad € 510.00 (IVA compresa), oltre alle spese di trasporto, in data 2.10.2012 aveva provveduto ad effettuare il pagamento; che in data 8.10.2012, dopo aver ricevuto la suddetta marmitta, aveva rilevato che quanto consegnato non corrispondeva a quanto da lui ordinato ed aveva chiesto di procedere ad una sua sostituzione, che gli era stata negata da MotorMoto" per cui, in data 15.10.2012 aveva inviato raccomandata a/r di recesso con la richiesta del numero RGA, cioè il Returned Goods Authorization number, necessario per poter restituire la merce al fornitore.
All'udienza del 23.04.2013 si costituiva in giudizio il convenuto sostenendo la inesistenza ovvero la nullità del recesso dal contratto di vendita e chiedendo, pertanto, il rigetto delle domande formulate dall'attore o, in subordine, la condanna di quest'ultimo alla restituzione del bene de quo.
Depositate memorie autorizzate, all'udienza del 29.05.2013 il Giudice riteneva la causa sufficientemente istruita e la rinviava all'udienza del 24.09.2013 per la precisazione delle conclusioni e l'assegnazione a sentenza.
Nel merito
Preliminarmente si osserva che, ai fini della decisione del presente giudizio, occorre esaminare esclusivamente se il diritto di recesso dal contratto stipulato con parte convenuta sia stato esercitato correttamente dall'attore, essendo priva dì rilevanza la valutazione dell'esatta corrispondenza tra il bene ordinato ed il bene da quest'ultimo ricevuto.
Al riguardo, l'art. 64, comma 2, D. Lgs. n. 206/2005 prescrive che "il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento...".
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che, a seguito del rifiuto di "Accessorìpista" di accogliere la sua richiesta di sostituzione della marmitta Akrapovic S-S6S03-HZT ricevuta in data 8.10.2012, l'attore inviava una mail in pari data per chiedere la restituzione ed il numero di RGA per poter provvedere all'invio del bene e, successivamente, una raccomandata A/R in data 15.10.2012 per comunicare il proprio recesso dal contratto (docc. 7-8-9 fasc. att.).
Parte convenuta dichiara di non aver mai ricevuto la comunicazione di tale recesso ed a seguito del deposito della busta relativa alla raccomandata inviata ad "MotorMoto di DJ" (allegata alla memoria dell'attore del 14.10.2012), che risulta tornata al mittente per "compiuta giacenza . sostiene di non aver mai ricevuto alcun avviso
del deposito del plico postale e che l'attore avrebbe potuto/dovuto comunicare al professionista il proprio recesso anche via fax o via
posta elettronica.
Considerato che il già citato art. 64 D. Lgs. n. 206/2005 non prevede altri incombenti, oltre all'invio di una lettera raccomandata A/R, conseguentemente la tesi del convenuto non appare condivisibile.
Non può essere imputabile all'attore il mancato ritiro della raccomandata A/R inviata ad "MotorMoto di DJ" presso la sua sede di Milano, ne parte convenuta ha fornito la
prova di non aver ricevuto l'avviso di deposito del plico postale. Né si ritiene che l'attore abbia disatteso la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, D. Lgs. n. 206/2005, ove è fatto obbligo al consumatore "qualora sia avvenuta la consegna del bene, a restituirlo o a metterlo a disposizione del professioniste o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto".
Nel caso di specie, l'attore non è stato posto in grado di ottemperare a detto obbligo, in quanto non ha mai comunicato il numero di RGA, necessario per convenuto per poter restituire il bene. Per quanto sopra esposto, avendo fattore esercitato correttamente il diritto di recesso dal contratto stipulato con il convenuto, la domanda deve ritenersi fondata e va accolta, con la conseguente condanna di parte convenuta alla restituzione della somma di € 510.00, pari al prezzo della marmitta Akrapovic S-S6S03-HZT, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo subordinandola alla restituzione da parte dell'attore del bene De quo integro e non alterato in alcuna sua componente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività svolta.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione
disattesa. così provvede:
- condanna DJ, nella sua qualità di titolare di "MotorMoto". alla restituzione, in favore di RM, dell' importo di € 510.00, oltre interessi legali dal 2.10.2012 al saldo effettivo, subordinandola alla restituzione da parte dell'attore del bene de quo, integro e non alterato in alcuna sua componente ;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali, da distrarsi in favore degli Avv.ti Paolo Sorlini e (omissis), ex art. 93 c.p.c., liquidate nella somma di € 547,83, di cui € 47,83 per spese, oltre accessori di legge.
Sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Milano, 21 ottobre 2013
|
|
|