S T U D I O L E G A L E S O R L I N I & P A R R I N I
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Difesa del brevetto nel processo penale. Contraffazione ed opposizione all'archiviazione. Case-story emblema dell'impossibilità di fornire una tutela adeguata.

Ecco una stooria di ordinaria pirateria, allo stato ancora praticabile da chi, sapendo di avere una forza produttiva e contrattuale superiore a quella dell'inventore, dapprima si dichiara disposto a riconoscere le indennità della privativa poi, cavalcando l'onda della scarsa certezza del diritto in tema di brevetto industriale ed ornamentale vede maggiormente conveniente tentare le lungaggini dell'iter giudiziario per aver ragione a danno degli altri con la produzione su vasta scala degli aricoli contraffatti. UNa storia tra tutte il caso Sony Walkman a milano, terminato dopo più di vent'anni di lotte giudiziarie si vede costretta a riconoscere all'inventore, milanese, un indennizzo che a questo punto non é che un bicchiere nel mare dei guadagni conseguiti sfruttando l'opera il progetto, il design dell'inventore.

Purtroppo l’ufficio brevetti non svolge un esame preventivo delle forme e degli oggetti depositati, anche se è importantissimo allegare disegni o foto di ottima qualità. Tuttavia occorre anche qui rispettare i requisiti di brevettabilità come per gli altri brevetti.

Con questo documento si tutela solo la forma così come la si imprime non l’idea che ne sta alla base. Il modello ornamentale è uno strumento utilissimo nel Design, nell’arredamento, nella gioielleria, nella pelletteria, in tutti quei settori dell’industria che giocano il loro successo sulle linee, sullo studio di nuovi modelli. Ed ecco l'aberrazione che costituisce un'implicita dichiarazione di impotenza delle tutele previste: la legge consente di depositare con un’unica domanda fino a 100 varianti dello stesso modello (!), per cui, pagando poco di più di tasse, si può riuscire a proteggere un proprio progetto in tutte le sue possibili varianti. Purtroppo si ricorre scarsamente a questo tipo di protezione, e a pagarne i danni sono le aziende che remunerano profumatamente il lavoro dei designer e poi vedono contraffatti i loro prodotti senza che possano agire rapidamente contro di loro. Il disegno o modello ornamentale ma potrebbero essere varianti diverse da quelle usate dal contraffattore e dopo l'entrata in vigore della nuov a legge, ha una durata di 25 anni. E' inevitabile pertanto, stante la scarsa tutela in ambito civile, interessare il Giudice Penale.Presentiamo una difesa atta a far dichiarare la incompetenza del giudice delle indagini preliminari sulla impotenza del giudice penale richiedente l'archiviazione sofferente di un vero complesso di inferiorità a procedere per gli artt. 473 e 512 ter del c.p. nei confronti di due grandi aziende famose nel settore a difesa dell'inventore gabbato.

 

UFFICIO DEL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI 

 

TRIBUNALE DI FERRARA

 

Opposizione della PO alla richiesta 

di archiviazione

 

 

Il sottoscritto V. G. (C.F.:) residente in Osio Sotto (BG), via Piave n° 33/B in qualità di persona offesa nel procedimento n. 6153/2018 del R.G.N.R.  - 408 Mod. 21 pendente presso codesta Procura della Repubblica, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Sorlini (C.F.: SRLPLA61H05F205R), come da mandato in calce alla presente opposizione i quali eleggono domicilio presso lo studio di questo procuratore, in San Donato Milanese (MI), alla Via Bruxelles 2H. formulano richiesta di ricevere le comunicazioni relative alla presente causa, in alternativa, anche via mail, all’indirizzo di posta elettronica certificata paolo.sorlini@lodi.pecavvocati.it oppure via fax allo: 02-55603672, 

RILEVATO

- che in data 18 febbraio 2019 la parte offesa, signor V.G. riceveva la notifica della richiesta di archiviazione presentata dal PM Dr.ssa Sara Posa proposta alla S.V, in relazione al procedimento n. RGNR 6153/2018, Mod. 21 sostenendo che tale richiesta originerebbe dal combinato disposto degli artt. 125 disp.att.ne del c.p.p. e dell’art. 533 c.p.p.;

 - che tali argomentazioni non sono condivisibili dal momento che, 

1) Le argomentazioni a sostegno della richiesta di archiviazione.

1.a) se è pur vero che ai sensi dell’art. 125 delle disp att. del Codice di Procedura Penale: “Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere accusa in giudizio come risulta dagli atti del fascicolo, alcuna attività è stata promossa da questo Procuratore in questo senso ma dall’Ufficio del Procuratore di Lodi - Dr.ssa Mantovani nel procedimento rubricato come precedente al presente al n° 3983/2015 del R.G.N.R. (e di questa anteriorità tratterò in seguito) sul quale e del quale non è fatta minima menzione nella richiesta qui opposta (evidenziare le ragioni di doglianza) in quanto 

1.b) Il riferimento al ragionevole dubbio è frutto della modifica operata dall'art. 5, della l. 20 febbraio 2006, n. 46 e fa riferimento ad un alto grado di probabilità, non dunque ad un minimo dubbio. In ogni caso, al di là del valore simbolico, ma nulla viene aggiunto sul piano descrittivo a quanto si ricava dalle norme su di una potenziale assoluzione ex art. 530 c.p.p.;

A ben vedere tale regola imporrebbe di valutare un aspetto prognostico di previsione di una condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. pen. n. 23813/2009).

Tale situazione non può tributarsi al caso in esame, allorquando le valutazioni che si presumono compiute da questa procura lasciano le “maglie larghe” al solo appannaggio di una evidente carenza investigativa sulle indagini preliminari sino ad oggi espletate. Una tra tutte: esiste un documento tra quelli prodotti in denuncia che riconosce la valutazione del brevetto industriale ed ornamentale da parte di uno degli organismi di indiscussa superiorità tecnologica mondiale, Istituto a rilevanza pubblica che il pubblico ministero neppure ritiene di interpellare: il Politecnico di Milano (doc. all. n.1) ironicamente si potrebbe argomentare, essendo lo stesso fuori competenza perché è di Milano;

2) Sulla competenza nell’attività investigativa.

Certamente in nessuna pagina del Codice di Procedura Penale è prevista la competenza del Pubblico Ministero. Di competenza si parla soltanto a riguardo del giudice: l’art. 51 c.p.p. prevede che funzioni inquirenti sono esercitate dai magistrati della Procura della Repubblica presso il tribunale. Nel momento in cui, nel corso di un’indagine preliminare, si deve verificare la competenza, questa verifica spetta al giudice il quale è, come si usa dire, “giudice della propria competenza”.

Per tenere il discorso nei limiti che si sono dati all’inizio e venire quindi alla competenza del territorio, ricordiamo che per l’art. 8 c.p.p. essa è determinata del luogo in cui il reato è stato consumato; se si tratta di reato permanente è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio l’azione. Naturalmente il Codice di procedura penale prevede delle ipotesi subordinate, e le indica nell’art. 9, ove si stabilisce che se non vi sono gli elementi per individuare la competenza così come prevista dall’art. 8, sarà competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione delittuosa. Ora siccome è difficile stabilire quale delle decine di stabilimenti di ElZ o M. abbiano prodotto l’ultimo piano cottura contraffatto, in mancanza di questo dato, la competenza appartiene al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato e, se per dannata ipotesi, dannata come la nostra, neppure questi parametri possono valere, sarà competente il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio del P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato (Procura di Lodi proc. pen. n° 3983/2015 del R.G.N.R.)  nel relativo registro tenuto presso ogni ufficio di procura.

3) Sulla Competenza del Giudice delle indagini preliminari nella presente opposizione.

A questo punto non possiamo che concordare, rassicurando la Procura solo in questo caso, ovvero che, per disfarsi del presente fascicolo, del relativo capo di imputazione e delle indagini esperite dalla Procura di Lodi per ben 4 anni (!) e delle relative spese sopportate dalla collettività, non occorrerà una semplice richiesta di archiviazione bensì la semplice eccezione, a processo istaurato della difesa degli indagati, di incompetenza a decidere del Giudice adito; 

L’art. 22 c.p.p. prevede che nel momento in cui questo Giudice per le Indagini Preliminari, interessato, per qualunque ragione dal P.M., riconosca la propria incompetenza per qualsiasi causa, lo pronuncia con ordinanza e dovrà restituire gli atti al Pubblico Ministero, in tal caso dovrà trasmettere gli atti all’ufficio di Procura presso il Tribunale di Lodi competente.

La valutazione inevitabile coinvolge la patologia dell’indagine preliminare. Vi sono, e sono previsti sia dal codice che dall’interpretazione giurisprudenziale: ma restano, evidentemente, spazi di praticabilità ove possono collocarsi uffici di Procura che ritengano di poter procedere a prescindere dai parametri di cui finora si è detto. Senza minimamente dubitare dell’etica e della professionalità di quegli uffici di Procura, si deve constatare che eventualità del genere non farebbero brillare di luce splendente il pubblico ministero che indaghi su reati per i quali il giudice di riferimento è incompetente, e quei giudici per le indagini preliminari che prima emettessero provvedimenti basati sulla tacita affermazione della propria competenza – per esempio territoriale – e successivamente, con altro provvedimento, si dichiarassero incompetenti, per esempio, territorialmente.

Una piccola ipotesi che possa prevedere un tentativo, se non di soluzione, di alleggerimento di questa situazione potrebbe trovarsi nell’art. 22 c.p.p., nel senso di prevedere, anche nel caso di cui al primo comma (“il giudice, se riconosce la propria incompetenza, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero”) il potere di ordinare fin da quel momento la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il giudice competente. E’ però evidente che nel diniego della dichiarazione di incompetenza si verrebbe a provocare una situazione conflittuale che potrà o essere rilevata dallo stesso giudice, oppure sollevata dal pubblico ministero e sottoposta all'attenzione della corte di Cassazione.

4) Sull’incompletezza delle indagini preliminari esperite in ragione della pronuncia del Tribunale di Milano.

Le indagini, allo stato, risultano incomplete occorrendo sentire ed eventualmente disporre perizia tecnica a cura del Politecnico di Milano ed accertamenti che possono prescindere dalle allegazioni fatte dalle difese degli indagati in relazione ai procedimenti civili in ordine ai brevetti: per modello di utilità Ml96U00063 depositato nel 1996 ‐ brevetto n. 240 408; per modello ornamentale MI 96O000047 depositato nel 1996 n. 72143; per modello industriale depositato nel 1999 ‐ brevetto n. 0001311973. Basare la richiesta qui impugnata, sulla sola sentenza del Tribunale di Milano quando una sentenza del Tribunale di Lodi ed una successiva sentenza della corte d’Appello di Milano contro M. per i medesimi che danno ragione al signor V.G., sconta una sorta di complesso di inferiorità nei confronti del giudice civile rappresentato dal Tribunale milanese. Peraltro quest’ultimo ha riconosciuto l’esistenza del reato ornamentale al punto tale che, semplificando, usando un termine calcistico, saremmo 3 a zero per il V.G..

Per quest’ultimo giudice civile, lo ricordiamo, il regime della prova è puramente discrezionale e non passa al vaglio del dibattimento ove peraltro, avendo sentito illustri rappresentanti della progettazione e del Dipartimento del Disegno Industriale e di Tecnologia dell’Architettura del Politecnico di Milano ben potrebbero elevare le conoscenze del giudice penale in tema, per esempio, di anteriorità al brevetto di V.G..

5) Gli accordi negati tra gli indagati ed il V.G..

Alcun riferimento è stato fatto sulle allegazioni alla denuncia del signor V.G., la Procura ritiene che “anche laddove non si riconoscesse la sussistenza di una pregiudiziale civile la riscontrata assenza di contraffazione (che la procura desume dall’espressione infelice del CTU che guardando il brevetto del V.G. e quello copiato riferisce “sembrano” diversi) porterebbe quanto meno, a dubitare della sussistenza nel caso di specie dell’elemento oggettivo del reato”. Sul punto non esiste un benché minimo riferimento investigativo che non sia diverso da quanto “copia-incollato” dalla CTU del giudice civile. Tali impressioni assurte a certezze da parte di chi avrebbe dovuto, invece, indagare, ad esempio anche sull’atteggiamento truffaldino messo in atto da ElZ. Gli indagati rappresentanti di questa azienda dopo avere copiato i brevetti ed averli messi in produzione, scrivono al signor V.G., in data 1 giugno 1998 (doc. all.n.2): “ci (state offerta la possibilità di acquistare i brevetti di cui all'oggetto per confermare la disponibilità dei Gruppo ElZ alle seguenti condizioni: 

1. Esito a Lei favorevole della causa pendente presso ii Tribunale di Lodi con la M. Elettrodomestici S.p.A.; 2. Conferma della validità dei requisiti brevettuali (novità́, altezza inventive, ecc.) dei brevetti di cui sopra a seguito di ricerca da effettuare a nostra cura (esito previsto 4 mesi circa); 3. Accordo sugli aspetti economici del trasferimento dei brevetti”.  E successivamente (doc. all.3) avendo il V.G. vinto la causa pendente innanzi Tribunale di Lodi contro la M., ElZ artificiosamente tergiversava: “confermiamo la disponibilità ad un nostro incontro non appena verrà ultimata da parte nostra la verifica di cui al punto 2”. Da ciò risulta verificata anche circostanza prevista dall’art. 473 c.p. che la Procura ritiene di non perseguire: “Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi  o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000(…)”. Allo stesso modo la circostanza elencata nell’art. 517 ter: “Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa. 

6) Le investigazioni ancora da eseguire.

Non v’è dubbio che in un piano da 60 che è la misura quadrata o sostanzialmente quadrata di allocazione possibile degli spazi di una cucina moderna e che rappresenta come dimensioni oltre il 90% della produzione industriale, di elettrodomestici da incasso e free standing, si può circoscrivere solo la figura geometrica di un rombo e ciò dimostra l’assoluta validità della percezione innovativa del brevetto di V.G..

Riscontrare la probabilità della carenza dell’elemento oggettivo avrebbe almeno imposto a questa procura di svolgere un’indagine presso l’Ufficio Brevetti Italiano. Va da sé che vertendo in materia di brevetti rilasciati in relazione del binomio che sottende alla innovazione di forma-funzione, un accertamento di tal fatta avrebbe distinto fischi per fiaschi a ben vedere senza andare a naso del più probabile che non.

circostanza apodittica svolta esclusivamente su di una CTU la cui liceità è stata messa a in discussione dalla parte offesa che ha provveduto a denunciare il CTU (doc. all. n.4);

Così comunque è stato e, così non si è proceduto ed è ad ogni buon conto, invece, questa volta sì, che il signor V.G., in forza di quanto asserito dalla massima espressione accademica tecnologica Italiana ed Europea ovvero il Politecnico di Milano, ha comunque ritenuto di denunciare il CTU della causa civile cui questa procura attinge le argomentazioni a panacea di ogni ragione per non procedere.

Riassumendo, carenza di indagine investigativa Tecnica di supporto a quanto già prodotto in atti ad opera del Politecnico di Milano - Dipartimento del Disegno Industriale e di Tecnologia dell’Architettura (doc.1) a firma del Prof. Oliviero Tronconi acquisire gli elementi di raffronto ed indagine utili presso l’Ufficio Brevetti Italiano) al fine di provare i seguenti fatti non esistono elementi di anteriorità opponibili ai brevetti di cui sopra.

Stante, pertanto, che le indagini sinora svolte si ritengono insufficienti o, comunque, lacunose rispetto all’accertamento dei seguenti elementi di prova, da questa difesa ritenuti, al contrario, assolutamente necessari ad una corretta determinazione dei fatti e della responsabilità

SI OPPONE 

Alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM e chiede, ex art. 409 c.p.p., che sia fissata udienza in camera di consiglio per sentire pronunciare le seguenti conclusioni:

a) alla luce dei fatti ivi narrati, ai sensi dell’art. 22, comma 1 del c.p.p., voglia il Giudice riconoscere la propria incompetenza, pronunciando ordinanza e disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lodi

b)  Accogliere la presente opposizione ordinando le investigazioni suppletive in relazione agli elementi di prova sopra indicati e nella specie la trasmissione del fascicolo del presente procedimento completo delle indagini finora svolte su delega di questo procuratore aventi ad oggetto le proroghe richieste dall’allora PM incaricato dr.ssa Rago, alla Cancelleria del Pubblico Ministero del Tribunale di Lodi.

Si producono i seguenti documenti:

1) Parere del Politecnico di Milano - Dipartimento del Disegno Industriale e di Tecnologia dell’Architettura a firma Prof. Oliviero Tronconi;

2) Lettera  ElZ del 1.06.1998;

3) Lettera  ElZ del 4.07.1998;

4) Denuncia al CTU Tribunale Milano R.G. n° 29325/2015

Con osservanza.

San Donato Milanese, 9.08.2017.

 

Avv. Paolo Sorlini

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