S T U D I O L E G A L E S O R L I N I & P A R R I N I
S T U D I O   L E G A L E   S O R L I N I  &  P A R R I N I

L'accertamento tecnico preventivo, anche nelle forme della c.d. perizia preventiva ex art. 696bis c.p.c., si riconferma un mezzo utile per l'indagine e la soluzione delle infiltrazioni in condominio.

In questo caso Il condomino terzo chiamato, non ha legittimazione passiva, si riconferma, pertanto, il precedente indirizzo della Cassazione, III sez, n. 3454/2012: laddove cioé, un accertamento tecnico abbia verificato che i danni dipendono da difetti strutturali, la parte in causa proprietaria di un terrazzo di una unità condominiale non ha legittimazione passiva nel processo. Infatti la Suprema Corte precisa che, in materia di condominio di edifici, la legittimazione passiva nel giudizio avente a oggetto il risarcimento dei danni da infiltrazione causati alle proprietà sottostanti spetta al proprietario del lastrico solare soltanto allorché detti danni derivino da difetto di conservazione o di manutenzione a lui imputabili in via esclusiva, spettando altrimenti al condominio. Qualora, pertanto, detto proprietario, nel giudizio instaurato nei suoi confronti, intenda eccepire il proprio difetto di legittimazione, egli ha l'onere di precisare, con opportuni riferimenti agli atti processuali, che l'azione introduttiva del giudizio era stata esercitata o comunque si era rivelata, all'esito dell'istruzione, come avente a oggetto una situazione dannosa non imputabile al medesimo in via esclusiva, ma della quale doveva rispondere il condominio. La sua titolarità come parte processuale é indipendente dall'esserne stato parte o meno del procedimento d'istruzione preventiva ma dalle risultanze peritali che ne abbiano provato il suo potenziale coinvolgimento. Non vi é responsabilità ai sensi dell'art. 1126 c.c., che prevede la ripartizione delle spese nella misura di 1/3 a carico di questa e può chiedere il risarcimento delle spese di lite e/o l'estromissione dallo stesso.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Tribunale di Milano 

Sezione DECIMA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alexia Dulcetta 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 53907/2012 R.G. promossa da: 

T.U. (C.F. ——-) e S.E. (——) con il patrocinio dell’ avv. M.M.  e , con elezione di domicilio in VIA  E. R., 2 D.A. presso avv. M.M. 

ATTORE 

contro
R.O. (—- ) e L.A. (C.F. —-) con il patrocinio degli avv. ti Z.A. , con elezione di domicilio in VIALE MONTE NERO, 78 20135 MILANO, presso e nello studio degli avv.ti Z.A. 

CONVENUTI 

contro
CONDOMINIO TORRI VERDI, (C.F. ——-) con il patrocinio dell’ avv. P.I. e R.L., con elezione di domicilio in PIAZZETTA GUASTALLA, 33 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. Z.A. 

CONVENUTO 

Contro
SORLINI PAOLO (C.F. ———) in proprio , con elezione di domicilio in VIA BRUXELLES, 2H, 20097 SAN DONATO MILANESE, presso il proprio studio 

TERZO CHIAMATO 

CONCLUSIONI 

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza del 24 marzo 2015 , che qui si intendono richiamate. 

Svolgimento del processo 

Con atto di citazione notificato in data 13.07.12 i signori T.U. e S.E. hanno convenuto in giudizio i signori R.O. e L.A. nonché il Condominio Torri Verdi e Bosio srl, chiedendo l’accertamento negativo della loro responsabilità in merito alle infiltrazioni lamentate dai signori R.O. e L.A.. 

Si costituivano i signori R.O. e L.A. che facevano presente che il presente giudizio era stato preceduto da una ATP che aveva descritto le cause delle infiltrazioni e quantificato i danni e chiedevano che la responsabilità per il risarcimento dei danni gravasse anche sugli attori e sull’avv. Sorlini, proprietario di terrazza confinante con quella degli attori e costituente copertura di parte delle unità immobiliari di proprietà dei signori R.O. e L.A., per il quale chiedevano la chiamata in causa. 

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva l’avv. Sorlini che concludeva rigettando ogni addebito di responsabilità in merito alle infiltrazioni.
Si costituiva il Condominio che concludeva dichiarandosi disponibile a concorrere per un terzo agli interventi necessari per eliminare le infiltrazioni, concorso che a richiesta dei condomini interessati aumenta al 50%. 

Si costituiva Bosio srl eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, concludendo per il rigetto della domanda.

Si procedeva alla separazione della domanda nei confronti di Bosio srl, la quale con sentenza veniva estromessa dal presente giudizio. Concessi i termini ex art.183, 6 comma, cpc, ritenuto di non ammettere le istanze istruttorie ritenendo la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza ex art.281 sexies cpc. 

La domanda di parte attrice è fondata e pertanto dovrà essere accolta.
Nel corso dell’ATP il consulente nominato geom. Angelo Colombo ha concluso che la causa delle infiltrazioni lamentate dai signori R.O. e L.A. è dovuto ad un difetto di costruzione del Condominio, pertanto nessuna responsabilità può essere ascritta agli attori e al terzo chiamato.

È lo stesso Condominio a deliberare nel corso dell’assemblea del 14.03.11 (doc.1 fascicolo del terzo chiamato) l’esecuzione dei lavori straordinari per il superamento dei vizi costruttivi, relativa agli interventi di parte comune e agli interventi di parte privata, (quali anche i terrazzi degli attori e del terzo chiamato).

Tale deliberazione era stata assunta in seguito alla precedente ATP, prodotta in atti, promossa da altro condominio per la stessa tipologia di infiltrazioni ma inerenti a terrazzo e cantine limitrofe a quelle di cui è causa, per la quale il medesimo CTU geom. Angelo Colombo aveva concluso affermando il medesimo difetto di costruzione. Pertanto è da escludere una responsabilità ex art.1126 cc a carico degli attori e del terzo chiamato per negligenza nella manutenzione dei terrazzi, nessuna prova in tal senso è stata fornita dai convenuti.

Alla luce di quanto esposto è da ritenersi responsabile delle infiltrazioni lamentate il Condominio convenuto il quale è tenuto a dar corso alle indicazioni contenute nella CTU del geom.Colombo, provvedendo ad eliminare le cause delle infiltrazioni lamentate. 

Per quanto concerne la richiesta di danni avanzata dai convenuti ritiene questo Giudice responsabile il Condominio convenuto e pertanto condanno lo stesso al pagamento in favore dei signori R.O. e L.A. della somma di € 5.350,00 oltre IVA (somma aggiornata rispetto a quella indicata nella CTU visto i tre anni trascorsi dalla stessa), non accoglie le restanti richieste di risarcimento ritenendo le stesse non provate. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza. 

P .Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, Condanna il Condominio Torri Verdi a dar corso alle indicazioni contenute nella CTU del geom. Colombo in sede di ATP, provvedendo ad eliminare le cause delle infiltrazioni lamentate; 

Condanna altresì il Condominio Le Torri Lombarda C18 a rimborsare a ciascuna parte in causa le spese di lite, che si liquidano per ciascuno in €3.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%, con distrazione a favore del procuratore che l’ha richiesta in atti, ponendo a suo esclusivo carico anche le spese della consulenza tecnica ante causam. 

Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l’immediato deposito in cancelleria.
Cosi' deciso in data 24 marzo 2015 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano. 

il Giudice Dott. Alexia Dulcetta 

 

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