S T U D I O L E G A L E S O R L I N I & P A R R I N I
S T U D I O   L E G A L E   S O R L I N I  &  P A R R I N I

Diritto di Famiglia e Pandemia per una conflittualità ispirata al Giudice di Pace un provvedimento di incarico ai servizi sociali

I fulmini di chi tuona portano acqua anche sul fuoco.

  Questa é la triste considerazione di chi vive la pandemia della dialettica tribunalizia. Un bel provvedimento di incarico ai servizi sociali (anche se proveniente da un copia ed incolla di un precedente) idoneo per valutare la responsabiità genitoriale e la possibile decadenza della patria potestà in capo ai coniugi, termina con una pratica molto consueta, in questi ultimi tempi, di promozione della conciliazione.

  Siamo coscenti che il lockdown abbia esasperato le tensioni in ambito familiare, ma registriamo comunque un aumento delle violenze tra le mura domestiche e fuori, tra i cosiddetti e famosi "congiunti" o ex congiunti.

  Ma per chi crede che la conciliazione sia materialmente un tentativo di sopire le diatribe famigliari, non resta che la speranza, purtroppo disattesa dalla cronaca, di un provvedimento sullo stile da Giudice di Pace.

    E' chiaro che questa tendenza non può che essere sopportata da ordini di scuderia che travalicano l'applicazione del diritto vera e propria tanto da. in tempi di pandemia, far apparire salomonica ogni manifestazione di vera giustizia. Se il male peggiore é l'infezione, cosa sarà mai una conciliazione mirata a soprassedere sull'inettitudine di uno o entrambi i congiunti?

   La domanda che é solo all'apparenza retorica o se lo é, ben si coniuga con i frequenti riferimenti del provvedimento "all'esclusivo interesse e bene del minore".

I

Rilevato che parte resistente ad oggi e sin dal marzo del 2020 ha, in via di fatto, lasciato la ex casa familiare sita in Milano di Via Vittorio Alfieri n. 2, per recarsi a lavorare presso terzi come badante nel diverso Comune di Mignole (località in cui adesso la resistente si trova con il comune figlio minore delle parti a nome Giananselmo nato il 17/04/2011) con un lavoro part-time; rilevato che il procrastinare ancora il rientro stanziale della madre (già assegnataria della ex casa familiare) presso la abitazione Milano e con il figlio minore, potrebbe (in assenza di un espresso e formale diverso accordo scritto derogatorio delle parti) fare ritenere definitivamente e significativamente rescisso (per condotta riferibile alla resistente assegnataria dell’immobile) il collegamento filiale di tipo abitudinario e consuetudinario (quale reale ed effettivo habitat domestico per il figlio Giananselmo) con la casa ex familiare, e così eventualmente giustificare la revoca (specificamente richiesta dal ricorrente), in sede giudiziale, della vigente e disposta assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva del ricorrente; 

quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione, il Tribunale, in composizione collegiale, provvede come in dispositivo. 

Ogni altra e diversa questione, di rito e di merito, assorbita. 

---P.Q.M.---

Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione collegiale, con l’intervento del P.M., nel procedimento al R.G. n. 3727/2020, così in via provvisoria, provvede e dispone: 

  1. -Incarica l’Ente comunale residenziale del minore (Milano) di eventualmente diversamente regolamentare --nel caso di accertato e verificato insanabile contrasto tra i genitori sul punto e previa la sola mera consultazione degli stessi-- le frequentazione genitoriali di entrambe le parti con il figlio minore Giananselmo prevedendo sin da ora la possibilità per l’Ente comunale residenziale della prole di statuire con effetto obbligatorio e vincolante per le parti (con dettagliato ed articolato calendario scritto da predisporre con cadenza minima trimestrale e valevole anche per la pausa estivasentiti i genitori, e da previamente comunicare alle parti per la puntuale e rigorosa osservanza da parte delle stesse) sulla regolamentazione delle frequentazioni genitoriali nel modo ritenuto più rispondente al prevalente e preminente interesse della prole minorenne, con eventuale progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto dell’andamento dei percorsi di supporto avviati per la prole minorenne, per i genitori e considerata la situazione ed evoluzione psicofisica del minore e avendo primariamente conto del prevalente interesse della prole minorenne medesima; 
  2. -Incarica l’Ente comunale residenziale della prole minorenne (con facoltà di sub-delega ai Servizi Sociali domiciliari del diverso Comune di domicilio del minore), per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici ATTS-UONPIA, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare e proseguire <se ritenuti necessari nel prioritario interesse della prole minorenne> gli interventi di supporto socio- educativo-scolastico e di eventuale supporto psicologico per il minore Giananselmo e per il tempo ritenuto strettamente necessario nel solo interesse della prole minore; 
  3. -Abilita sin d’ora i S.S. comunali residenziali competenti ad effettuare --se ritenuti utili o necessari nell’interesse della comune prole minorenne, e se funzionali all’espletamento degli incarichi e delle deleghe loro affidate e per il tempo necessario allo scopo-- gli accessi domiciliari presso entrambi i genitori per gli interventi educativi in regime di A.D.M. (anche per le verifiche delle rispettive reali idoneità abitative); 
  4. -Incarica gli Enti comunali residenziali territorialmente competenti in relazione alle residenze delle parti, per il tramite dei propri Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATTS-UONPIA, ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare e proseguire <se ritenuti necessari nel prioritario interesse della prole minorenne> tutti gli interventi di supporto ed a sostegno alla genitorialità e gli eventuali interventi di supporto psicologico per entrambi i genitori per il tempo ritenuto strettamente necessario nel solo interesse della comune prole minore; 
  5. -Incarica l’Ente Locale comunale residenziale della prole minorenne (anche a mezzo delega ai servizi sociali domiciliari del minore attualmente a Mignole con la madre) di svolgere una attenta, costante ed effettiva attività di controllo, vigilanza e monitoraggio sull’intero nucleo familiare, sull’andamento e sulla qualità delle relazioni genitoriali, e sulla situazione evolutiva del minore, segnalando in ogni caso e senza indugio alle Autorità Giudiziarie ordinarie e minorili territorialmente e funzionalmente competenti, eventuali riscontrate ed accertate situazioni di grave e concreto pregiudizio per la prole ovvero (se verificate ed accertate in concreto) le condotte ostruzionistiche o non fattivamente collaborative eventualmente tenute da uno o da entrambi i genitori; 
  6. -Invita entrambi i genitori ad attenersi ed ottemperare, nell’esclusivo interesse del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento ed a prestare la massima collaborazione agli Operatori dei Servizi Sociali dell’Ente comunale e agli operatori dei Servizi Specialistici della ATTS-UONPIA e ad attenersi alle indicazioni degli stessi; 
  7. -Avvisa entrambi i genitori che, in caso di mancata effettiva collaborazione prestata agli operatori dei Servizi Sociali dell’Ente comunale ed agli operatori dei Servizi Specialistici della ATTS-UONPIA, potranno essere eventualmente assunti dalle competenti AA.GG. ordinarie e minorili –se ritenuti 

necessari nel prevalente ed assolutamente prioritario interesse della prole minorenne- ulteriori provvedimenti anche progressivamente limitativi e restrittivi della responsabilità genitoriale; 

  1. -Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento agli Enti comunali residenziali delle parti (Comune di Mignole per la madre e per il figlio, Comune di San Severo per il padre e Comune di Mignole quale attuale domicilio della resistente e del figlio) ed anche ai Servizi specialistici della ASST-UONPIA perché provvedano, ciascuno per la parte di sua competenza, all’esecuzione di quanto in questa sede disposto dall’Autorità Giudiziaria procedente; 
  2. -Conferma nel resto, per quanto di ragione e solo ove compatibili con le presenti statuizioni e solo ove ancora attuali tutte le altre, residue e diverse statuizioni e condizioni già vigenti tra le parti;

    –Riserva, solo all’esito della scadenza del termine sopra fissato al 5/12/2020 ai Servizi Sociali sopra indicati e delegati per l’approfondita indagine psicosociale loro demandata, l’adozione di ogni ulteriore, eventuale e diverso provvedimento istruttorio e/o decisorio. 

    Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16/06/2020. Il Giudice Estensore Il Presidente Dott. Jacopo Blandini Dott.ssa M. L. Amato 

 

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