Un'ordinanza di reintegrazione nel possesso — quella con cui il giudice ordina alla controparte di restituire l'accesso a un bene sottratto con la forza o con l'inganno — non si esegue da sola. È un errore comune pensare che, una volta ottenuto il provvedimento, la vicenda sia chiusa. Non lo è: se chi ha perso la causa non si adegua spontaneamente, occorre un secondo passaggio, spesso meno noto del primo.
L'art. 1168 c.c. consente a chi sia stato spogliato del possesso — anche con violenza o clandestinità — di chiedere al giudice, in via d'urgenza, un ordine di reintegrazione. La procedura è pensata per essere rapida: un'istruttoria sommaria, spesso limitata a testimoni e documenti fotografici, porta a un'ordinanza esecutiva anche prima che la causa sia decisa nel merito.
Il punto delicato arriva subito dopo: l'ordinanza, per sua natura, non contiene un titolo esecutivo nel senso tradizionale del termine. È un provvedimento cautelare, e come tale richiede un meccanismo proprio per essere reso effettivo.
Quando l'obbligo imposto dall'ordinanza — restituire un accesso, rimuovere un ostacolo, riconsegnare un bene — non viene rispettato spontaneamente, la parte vittoriosa può chiedere al giudice che ha emesso il provvedimento di stabilire le modalità di attuazione, ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c., richiamato per i provvedimenti possessori dall'art. 703, comma 2, c.p.c.
È un ricorso a sé, con un proprio fascicolo e una propria udienza, che si innesta sul procedimento originario. Il giudice può disporre modalità pratiche di attuazione (con l'ausilio dell'ufficiale giudiziario, se necessario) e, se la resistenza della controparte integra un rifiuto ingiustificato, la vicenda può assumere anche rilievo penale ai sensi dell'art. 388 c.p.(mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).
Anche questa seconda fase ha le sue regole rigide. Il decreto che fissa l'udienza assegna alla parte che ha proposto il ricorso un termine perentorio per notificarlo alla controparte, insieme al provvedimento stesso: mancare quel termine può vanificare mesi di lavoro.
A complicare le cose intervengono spesso eventi imprevisti — un rinvio d'udienza per concomitanza di impegni, un differimento disposto dal giudice — che a loro volta generano nuovi termini di notifica, da rispettare con la stessa puntualità del primo. Chi segue questi procedimenti sa che la disciplina formale della notificazione (attestazioni di conformità delle copie, relate redatte dal difensore ai sensi della L. 53/1994 per le notifiche a mezzo posta) non è un dettaglio burocratico: un vizio di notifica può costare l'intero procedimento.
Il possesso, una volta riconquistato in giudizio, va difeso su due fronti: quello sostanziale, con le prove che dimostrano lo spoglio, e quello procedurale, con la puntualità nel rispettare termini che si susseguono a catena — deposito, notifica, rinvio, nuova notifica. È in questa seconda fase, spesso meno curata perché percepita come "già vinta", che si giocano le partite più delicate.
Articolo generale a scopo informativo. Per una valutazione sul caso specifico, contattare lo studio.
N. R.G. 2572/2026
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione 2^ civile
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
dott. Carlo Barile — Presidente
dott.ssa Caterina Rizzotto — Giudice Relatore
dott.ssa Maddalena Ciccone — Giudice
nel procedimento di reclamo ex artt. 669 terdecies e 703 c.p.c., iscritto al n. 2572/2026 r.g., avverso l'ordinanza di questo Tribunale pubblicata il 31 marzo 2026, introdotto da
CLAUDIA FERRANTE e VALENTINA MORENO, con il
patrocinio dell'avv.
RECLAMANTI
contro
SOFIA RINALDI, con il patrocinio dell'avv. Sorlini Paolo
RECLAMATA
nonché nei confronti di
GIULIA COSTA, residente in rappresentata e difesa nella precedente fase dall'Avv.to
CONTUMACE
riunito in camera di consiglio all'esito dell'udienza dell'11 giugno 2026, ha emesso la seguente
Ai fini della decisione sul reclamo va premessa la descrizione dell'ubicazione degli immobili di proprietà delle parti, rappresentati dalle planimetrie catastali di seguito riprodotte, dell'immobile oggetto di spoglio, ossia il piazzale, e della collocazione del cancello il cui cambio di serratura ha integrato la condotta spoliativa.
In particolare parte reclamata, Sofia Rinaldi, è proprietaria, in forza di atto di compravendita rogato il 16 dicembre 2016, di due beni immobili siti in Comune X, Via Alfa s.n.c. Trattasi del locale identificato alla particella B, classificato come D/10, ossia magazzino ad uso ricovero macchinari con sovrastante fienile, pacificamente destinato ad agriturismo, e del confinante terreno agricolo identificato alla particella D, destinato a parcheggio e giardino¹.
¹ I beni sono catastalmente identificati al Foglio Z, particella B, subalterno 2 e Foglio Z particella D. La ricorrente allegava anche di detenere, all'epoca del deposito del ricorso, in qualità di comodataria "parte di portico, cucina e adiacente saletta il tutto ad uso dell'agriturismo" situati nella particella A, subalterno 1 (cfr. comodato con il sig. Marco Costa, a tempo determinato, 31.3.2026), ove aveva sistemato dei tavoli all'aperto. Tale detenzione non era tuttavia oggetto di molestia o spoglio sino alla definizione del giudizio di primo grado cautelare sommario.
Le convenute nella prima fase possessoria, ossia Giulia Costa, Valentina Moreno e Claudia Ferrante, sono invece titolari di compossesso (salva la detenzione in capo a Valentina Moreno, figlia della Ferrante) sul piazzale, sito nel mappale A sub. 1, e definito catastalmente quale "bene comune non censibile ai mappali A sub 3,4,5, B e F". In particolare la signora Costa è titolare della proprietà del piazzale oltre che di altri immobili siti nel foglio Z mappale A, uno di questi concesso in locazione a Valentina Moreno e destinato ad allevamento di cavalli, mentre Ferrante è proprietaria di immobile confinante, non meglio individuato.
Il piazzale, qualificato catastalmente come "cortile", era caratterizzato dalla presenza di un cancello, nei pressi della Via Gamma, che permetteva alle parti di accedere alle rispettive proprietà.
[omesse riproduzioni planimetriche e fotografiche]
La reclamata deduceva, infatti, nel ricorso di esercitare attività di agriturismo nel locale di sua proprietà e di essere, per effetto dello spoglio, impossibilitata ad accedervi, specie in considerazione dell'impossibilità di raggiungere il locale con i mezzi per il carico e scarico delle merci. Con ricorso depositato il 25 novembre 2025 chiedeva dunque la reintegrazione nel possesso del "piazzale", deducendo "l'oggettiva interclusione del fondo servito rispetto alla pubblica via". Quanto allo spoglio, identificava nelle signore Ferrante e Moreno le autrici materiali della condotta, consistita nel cambio di serratura del cancello di accesso al cortile, condotta avvenuta il 10 giugno 2025, e nella signora Giulia Costa una sostanziale concorrente morale².
² In via subordinata deduceva anche la sussistenza degli estremi per l'azione di manutenzione nel possesso ma, stante la mancata contestazione della condotta spoliativa, il tema diviene, anche nella presente sede di reclamo irrilevante. Svolgeva altresì domande inammissibili nella presente fase ed anche nell'eventuale merito possessorio (poiché volte all'accertamento del diritto di passaggio ex art. 1061-1062 c.c. ovvero anche alla costituzione coattiva della servitù ex art. 1051 c.c.) ovvero domande comunque delibabili solo nella fase del merito possessorio (risarcimento dei danni conseguenti allo spoglio).
In merito al titolo del possesso leso, Rinaldi deduceva di essere comproprietaria dell'area (senza precisarne la modalità di acquisto) o di essere titolare di una servitù apparente ex artt. 1061-1062 c.c., stante la presenza di opere visibili e permanenti (cancello, strada asfaltata, piazzale carrabile) che rivelavano oggettivamente l'esistenza del diritto di passaggio. Ne deduceva altresì alternativamente la avvenuta costituzione in sede di rogito o, alternativamente, la sussistenza dei presupposti per la costituzione coattiva ex art. 1051-1052 c.c., ovvero l'avvenuta usucapione ex art. 1061 o costituzione ex art. 1062 c.c.³
³ Secondo la prospettazione della ricorrente la presenza di una servitù definita come necessaria ex art. 1051 c.c. sul cortile si evincerebbe da quanto indicato nel rogito. In particolare il Notaio dopo aver descritto i due beni oggetto di compravendita ("1) quattro vani ad uso ricovero macchinari … CONFINI IN BLOCCO: particella A per due lati, particella D e particella C tutte del foglio Z … 2) appezzamento di terreno agricolo…. CONFINI: particella C, B, A, E del foglio Z e strada privata…") avrebbe implicitamente riconosciuto la sussistenza di una servitù nella seguente menzione meramente descrittiva: "Accesso e scarico si hanno dalla strada privata sopra indicata". Ciò in quanto la strada privata in questione sarebbe quella che "attraversa il cortile individuato la particella A". Inoltre la ricorrente dava atto della disponibilità di un altro accesso, ossia dal "giardino adiacente la stalla dove l'agriturismo aveva collocato i tavoli per il servizio di ristorazione", ossia gli spazi in comodato di cui sopra, tuttavia, tale accesso allegava fosse idoneo a consentire esclusivamente il transito pedonale e non il passaggio carrabile dei mezzi agricoli necessari all'esercizio dell'attività imprenditoriale, così comunque invocando in via subordinata l'interclusione relativa ai sensi dell'art. 1051 c.c. In via gradata la ricorrente invocava comunque l'applicabilità del modo di acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia. Infatti, prima della compravendita del 2016, entrambi i fondi (particella A e particella B) appartenevano al medesimo proprietario (Marco Costa, che li aveva ricevuti per donazione nel 1987). La divisione dei due fondi, con alienazione della particella B alla ricorrente, aveva comportato il mantenimento dello stato dei luoghi preesistente, in cui il passaggio attraverso il piazzale mappale A costituiva l'unico accesso ai locali della particella B.
L'esercizio materiale del possesso sul piazzale derivava, dai seguenti comportamenti materiali, reiterati a partire dal dicembre 2016: a) transito giornaliero attraverso il piazzale per raggiungere i locali di ricovero macchinari; b) utilizzo del piazzale per la sosta e la manovra di trattori, autocarri e altri mezzi agricoli; c) operazioni di carico e scarico di attrezzature agricole, prodotti agricoli e forniture per l'agriturismo; d) utilizzo del cancello di accesso al piazzale con propria chiave, in possesso della ricorrente sin dall'acquisto dell'immobile; e) manutenzione ordinaria del piazzale comune; f) esercizio continuativo e quotidiano dell'attività agricola e agrituristica che presuppone necessariamente il passaggio attraverso il suddetto piazzale.
La prova del possesso veniva offerta mediante escussione di sommari informatori e di presunzioni, fondate sui seguenti dati documentali: anzitutto la titolarità della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), riconosciuta dalla Regione Lombardia, e lo svolgimento in fatto di attività agrituristica regolarmente autorizzata con decreto Reg. Lom. 8642 del 13/06/2018. In secondo luogo la destinazione catastale agricola del locale di proprietà (D10 ricovero materiali agricoli), da cui doveva presumersi la presenza di una via di accesso carrabile all'edificio, stante l'inidoneità all'accesso carrabile mediante passaggio dal giardino adiacente la stalla dove l'agriturismo aveva collocato i tavoli per il servizio di ristorazione.
Le odierne reclamanti ed anche la parte Costa si costituivano nella prima fase del procedimento contestando in particolare che il rogito avesse costituito alcuna servitù di passo o carraio in favore della reclamata e che sussistessero i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva ex art. 1051 c.c. Eccepivano in particolare che il termine "strada privata" riportato nel rogito non faceva riferimento al "passaggio esistente tra i vari edifici confinanti e precisamente quello ubicato tra l'edificio destinato a ricovero degli attrezzi (particella B) e la proprietà della signora Costa, locata alla Sig.ra Moreno (particella A)" ma bensì alla "strada privata che costituisce confine sul lato est e che, per dato testuale è indicata proprio nell'atto quale confine della proprietà trasferita proprio come dicitura strada privata", strada carrabile utilizzata dai clienti dell'agriturismo.
Tale dato emerge in effetti in modo evidente esaminando le planimetrie sopra riprodotte nel corpo della motivazione.
Oltre alla sussistenza di un diverso accesso carraio, parti reclamanti hanno eccepito l'incompatibilità dello stato dei luoghi della proprietà di parte reclamata a consentire un effettivo passaggio carrabile di mezzi agricoli, per avere l'immobile di cui alla particella B, come apertura verso l'esterno, unicamente finestre e un'angusta porta finestra.
Le reclamate hanno tuttavia ammesso l'utilizzo sporadico del piazzale da parte della reclamata, che assumevano essere avvenuto per mera tolleranza. La signora Costa ha in particolare depositato una formale diffida spedita a mezzo pec alla parte reclamata ove la si invitava a cessare condotte di turbativa nel possesso della signora Costa e della di lei conduttrice e si riconosceva tuttavia che "Oltre a ciò la Moreno lamenta che [l'attività della reclamata] utilizza impropriamente il cancello posto all'interno della proprietà Costa, oggetto del contratto di affitto, per far accedere i propri clienti, anche con autoveicoli, creando un grave nocumento all'attività della Moreno."
Hanno in ogni caso dedotto che la sostituzione della serratura del cancello avveniva per ragioni di sicurezza, al fine di tutelare l'incolumità delle persone e degli animali custoditi nel centro ippico della Sig.ra Moreno, posti in pericolo in quanto posti nelle condizioni di fuggire o essere investiti da parte dei clienti della reclamata.
Con ordinanza del 31 marzo 2026, il Giudice Dott. Andrea Canepa, dopo aver escusso i sommari informatori delle parti, ha accolto il ricorso con motivazione succinta e fondamentalmente basata sul solo esito dell'istruttoria orale, ordinando la reintegrazione immediata della ricorrente nel possesso del piazzale mediante riapertura del cancello e riconsegna delle chiavi, e condannando le resistenti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in € 300,00 per spese ed € 2.200,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Soltanto le signore Moreno e Ferrante hanno proposto reclamo avverso tale ordinanza in data 14 aprile 2026, contestando essenzialmente la valutazione delle prove in ordine all'effettivo esercizio di un possesso tutelabile e la (implicitamente) ritenuta prova dell'animus spoliandi.
Parte reclamata ha riaffermato le proprie tesi e chiesto la conferma dell'ordinanza, non insistendo nelle ulteriori domande svolte, comunque inammissibili nella presente fase per quanto argomentato nella nota 2 della presente motivazione. Ha dedotto altresì un fatto successivo di spoglio, afferente i locali detenuti in comodato, con riserva di tutelare le proprie ragioni in separata sede.
Nella presente fase Giulia Costa, sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All'esito dell'udienza e della discussione, il Tribunale ha riservato la decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Giulia Costa, regolarmente evocata in giudizio mediante pec consegnata in data 4 maggio 2026 al difensore con il quale ella si era costituita nella fase precedente.
Venendo al merito, l'ordinanza impugnata deve essere integralmente confermata.
Premesso che alcuna contestazione precisa è stata svolta dalle reclamanti in ordine alla sussistenza della condotta materiale di spoglio loro attribuita, salvo quanto si dirà appresso in punto di animus, l'unico tema realmente controverso, sin dalla prima fase, è relativo all'esistenza del possesso, sebbene anche qui non possa che rilevarsi come la contestazione sia stata ab origine generica, in quanto le resistenti hanno riconosciuto in atti un utilizzo "sporadico del piazzale".
Ebbene, si ritiene che la reclamata abbia dato ampia prova di possesso tutelabile sul piazzale, sia in termini di passaggio pedonale che carraio, e che le resistenti alcuna prova abbiano fornito della eccepita tolleranza.
In diritto va richiamata la ratio decidendi di Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 2367 del 17/02/2012, in quanto perfettamente applicabile al caso di specie. "Ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che tale possesso abbia i requisiti occorrenti per l'usucapione, essendo sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere l'utilizzo nel momento dello spoglio stesso ed, altresì, che il transito sia stato dall'attore effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato".
Occorre dunque partire dalle dichiarazioni dei sommari informatori sentiti nella prima fase cautelare, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare. La concordanza, precisione e univocità dei fatti dichiarati consentono di ritenere provato, unitamente agli elementi indiziari di cui si dirà appresso, l'esistenza di un possesso sull'area corrispondente quantomeno ad una servitù di passo e carrabile.
Il primo informatore ha dichiarato di essere cliente della Sig.ra Rinaldi, per avere acquistato da lei dei prodotti, e di aver sempre utilizzato il cancello sul piazzale di cui è causa per accedere a piedi all'esercizio, con frequenza quindicinale, da circa quindici anni. Il secondo informatore ha anch'esso dichiarato di essere cliente della Sig.ra Rinaldi e di aver sempre utilizzato il medesimo cancello per accedere a piedi all'esercizio con frequenza settimanale a partire da circa 8-9 anni fa, sempre per l'acquisto di prodotti venduti dalla reclamata.
L'informatrice ha altresì precisato la presenza, accanto al cancello, di una bacheca recante l'indicazione del menù.
Le deposizioni confermano, dunque, l'utilizzo del cancello per l'accesso al piazzale finalizzato a raggiungere una rivendita di prodotti gestita dalla signora Rinaldi, da tempo risalente e con una significativa regolarità, compatibile con l'allegazione di possesso decennale in termini di passo pedonale (essendo evidentemente implicito che l'utilizzo da parte dei clienti discende dalla disponibilità in capo alla ricorrente delle chiavi di accesso sin dalla data del rogito, elemento questo mai specificamente contestato).
L'informatore della parte resistente, compagno della Ferrante e residente nella stessa cascina, ha reso una deposizione che ha ulteriormente irrobustito il compendio probatorio offerto dalla Rinaldi.
Ha dichiarato infatti di aver visto proprio la Rinaldi passare dal cancello per lo scarico della spesa — il che implica con ragionevole verosimiglianza si sia trattato di accesso con un'auto, date le necessità di approvvigionamento di una struttura ricettiva — con una frequenza di «circa 1 o 2 volte la settimana».
La deposizione dell'informatore di parte avversa, pur nella qualificazione soggettiva come «saltuaria», offre in realtà una conferma oggettiva del possesso. Un passaggio da una a due volte a settimana, protrattosi nel corso degli anni, integra, per costante giurisprudenza, un'attività possessoria regolare e continuativa, non già un atto di mera tolleranza.
È appena il caso di rilevare come l'uso del termine «saltuariamente» da parte dell'informatore si riveli contraddittorio rispetto alla precisa indicazione numerica fornita a seguire, che rappresenta la descrizione oggettiva del comportamento, e dunque l'elemento da privilegiare nell'apprezzamento della dichiarazione.
Significativo è altresì che lo stesso informatore abbia dichiarato di aver visto anche altre persone utilizzare detto cancello per entrare, confermando la pubblicità del possesso, e che il cancello «spesso era aperto», circostanza che esclude la tesi di una tolleranza episodica e individuale, attestando invece che l'accesso era parte della normale organizzazione dei luoghi, oltre che giustificabile alla luce di una compresenza di attività imprenditoriali che si affacciavano sul piazzale (allevamento di cavalli della reclamante e attività agrituristica anche di rivendita di prodotti della reclamata).
Tale elemento dunque va contestualizzato nella destinazione funzionale dei fabbricati impressa dai relativi proprietari o detentori, con la conseguenza che non integra elemento idoneo a escludere la sussistenza di una esclusività nel possesso.
D'altra parte se vi erano delle chiavi atte alla chiusura del cancello, ciò implica che i detentori delle stesse potessero liberamente decidere di organizzarne l'apertura diurna e notturna, come meglio credevano.
Altri elementi non evidenziati nell'ordinanza ma che le parti avevano ben presenti prima di introdurre il presente reclamo sono i seguenti dati di fatto pacifici: — la disponibilità da parte della Rinaldi delle chiavi di accesso al cancello, dalla data del rogito; — lo stato dei luoghi, ossia la presenza di un passaggio asfaltato carrabile sino al piazzale, anch'esso asfaltato, di un cancello e di un'insegna apposta proprio sul cancello, al fine di avvisare la clientela della possibilità di accedere da quel cancello (sebbene il cartello recasse l'indicazione della possibilità di accedere al parcheggio mediante la strada vicinale, dunque risulta evidente come l'imprenditrice potesse accedere dal cancello con i mezzi mentre la clientela fosse invitata ad accedere con le auto dalla strada vicinale); — la univoca destinazione storica catastale del piazzale, quale "bene comune non censibile ai mappali A sub 3,4,5, B e F", l'individuazione catastale del passaggio retrostante al cancello quale passaggio comune e la destinazione catastale dell'edificio di proprietà della reclamante che, storicamente, era destinato a ricovero di mezzi agricoli; — una pec datata ottobre 2024, ossia la lamentela in ordine all'utilizzo del cancello da parte dell'attività della reclamata per "far accedere i propri clienti, anche con autoveicoli".
Peraltro si dà atto che della eccepita inidoneità del fabbricato adibito ad agriturismo a consentire l'accesso di mezzi agricoli — in ragione delle dimensioni delle aperture (porta finestra) sul cortile — non vi sia prova diretta. Infatti le fotografie prodotte dalla signora Costa nella prima fase cautelare rappresentano la facciata del fabbricato nel lato opposto rispetto a quello rilevante, ossia nel lato ove insiste il terreno di proprietà della reclamata destinato a parcheggio.
Il quadro complessivo di tali elementi induce a ritenere provata la sussistenza del corpus e, in via di presunzione, dell'animus di un possesso corrispondente all'esercizio di servitù di passo e carrabile — essendo irrilevante stabilire con quale veicolo il passo venisse esercitato, una volta raggiunta la prova dell'utilizzo mediante automobile.
Né le reclamanti hanno offerto alcun elemento concreto atto a dimostrare la tolleranza delle aventi diritto o la carenza di animus possidendi. Il messaggio allegato dalla ricorrente e scambiato con la Costa successivamente allo spoglio («vorrei sapere perché [Ferrante] mi ha detto d'accordo con te, avete cambiato la serratura del cancello d'entrata principale, senza avvisarmi. Ho bisogno di avere le chiavi, perché devo entrare per scaricare e caricare per manutenzione del mio stabile nel cortile. Attendo risposta urgentemente») è irrilevante a tale fine poiché va considerato che, al di là dei toni cortesi e non minacciosi utilizzati in tale messaggio successivamente allo spoglio, i quali potevano anche dipendere dalla volontà di coltivare trattative in corso o tentare una pacificazione (coltivata anche nel corso del primo grado cautelare possessorio), lo spoglio è stato seguito dalla immediata richiesta di intervento delle forze dell'ordine.
Questa circostanza, mai contestata specificamente e documentata in atti, implica una chiara rivendicazione, anche nei confronti di terzi, delle proprie prerogative di compossessore, lese dallo spoglio.
Tali evidenze, ad colorandam possessionem, corroborano l'esercizio di un possesso corrispondente alla servitù per destinazione del padre di famiglia. Esclusa infatti la costituzione espressa e volontaria nel rogito e l'interclusione assoluta o relativa del fondo, la fattispecie univocamente emergente dal rogito appare quella prevista dall'art. 1062 c.c. Anzitutto manca nel rogito alcuna disposizione ostativa all'operatività legale dell'art. 1062 c.c.; in secondo luogo appaiono realizzati i presupposti della fattispecie, caratterizzati dall'atto di disposizione di fondi da parte dell'unico proprietario (Marco Costa era invero proprietario del piazzale, del magazzino e degli appartamenti insistenti sulla particella A e B), dall'assenza di mutamento dello stato dei luoghi prima del trasferimento della proprietà del magazzino e del terreno e dalla presenza di un "passaggio comune" attraverso il cancello, sino al piazzale, antistante il fabbricato divenuto di proprietà della reclamata, opere indizianti l'apparenza della servitù.
In proposito, come rammentato dalla Suprema Corte, "la mancanza di interclusione del fondo preteso dominante non costituisce elemento ostativo al riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. in quanto la sua costituzione avviene nel momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, ed è a quel momento che occorre fare riferimento ai fini dell'accertamento giudiziale, con la conseguenza che i successivi mutamenti dello stato dei luoghi risultano irrilevanti." (Cass. civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 32684 del 12/12/2019, confermata da successiva Sez. 2 -, Ordinanza n. 8982 del 04/04/2024).
Ad ogni modo, la questione specifica rileverà nell'eventuale giudizio petitorio.
In ordine all'asserito difetto di animus spoliandi, l'eccezione risulta completamente infondata. È irrilevante la convinzione di agire nell'esercizio di un proprio diritto reale ed anche la ritenuta natura indebita dell'altrui signoria, atteso che la tutela possessoria è appunto volta a scongiurare l'autotutela privata, a prescindere dallo scopo per il quale essa sia esercitata, essendo, in tali casi, "l'animus spoliandi in re ipsa". Né può invocarsi il principio di legittima autotutela, operante unicamente nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso (in tal senso Cass. civ., Sez. 2 -, Ordinanza n. 21613 del 28/07/2021, ove è stata esclusa l'immediatezza rispetto ad una reazione avvenuta dopo svariate settimane). Nel caso di specie manca totalmente l'identificazione precisa, sotto il profilo temporale, e la prova della condotta dello spogliato, in tesi giustificativa della reazione, connotata come turbativa al proprio potere di fatto sul piazzale (al di là di turbative all'attività imprenditoriale svolta), dovendosi considerare peraltro la incontestata situazione di compossesso.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse gravano in capo alle reclamanti costituite soccombenti, con conseguente condanna delle stesse a rifonderle a quella reclamata costituita per l'importo liquidato in dispositivo, in ragione del valore dichiarato (€ 26.000) e dell'oggetto del procedimento, ai parametri medi, inclusa la fase istruttoria, oltre al riconoscimento della maggiorazione ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 e succ. mod. stante la funzionalità dei collegamenti ipertestuali all'esame del fascicolo. Nel rapporto processuale tra la parte reclamante e la parte contumace nulla deve statuirsi a titolo di spese, considerati l'esito del giudizio, la linea difensiva comune sostenuta nella prima fase e la mancata costituzione della parte Costa.
Stante la reiezione dell'impugnazione proposta si dà atto che le reclamanti sono altresì tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 cit.
Il Tribunale in composizione collegiale, rigettata e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti:
Si comunichi.
Monza, 11 giugno 2026.
Depositato in cancelleria il 13 luglio 2026.
Il Presidente
Carlo Barile
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