S T U D I O L E G A L E S O R L I N I & P A R R I N I
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Novità

Approvato non è omologato

Riflessioni sul metodo piratesco cui il legislatore ci ha abituati per giustificare la liceità dei dispostivi di controllo automatici della velocità.
Una parola sola separa un accertamento valido da uno che non lo è. Il decreto ministeriale dell’8 giugno 2026 prova a chiuderla — ma non può chiuderla all’indietro.

Il verbale arriva con la solita busta verde. Velocità rilevata 63,5 km/h su un limite di 50, ridotta a 58,5 per la tolleranza strumentale: otto chilometri e mezzo di troppo, cinquantasette euro. Una cifra che nessuno impugna, perché il ricorso costa più della multa. È esattamente per questo che la questione merita di essere raccontata: il punto non è la sanzione, è come si forma la prova che la giustifica.

In fondo al verbale, l’apparecchio che ha eseguito la misura viene descritto con una formula che quasi nessuno legge fino in fondo. In questo caso: dispositivo K53800_SPEED, «approvato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con D. Dirigenziale n. Prot. 0000549 del 21/12/2021».

Approvato. Non omologato. Quella parola vale l’intero accertamento.

SCHEDA DELL’ACCERTAMENTOSP 6 VAR · MONZA
  • DISPOSITIVO
  • K53800_SPEEDProject Automation S.p.A. — misurazione radar, risoluzione 0,1 km/h
  • PROVVEDIMENTO MIT
  • D.D. n. 549 del 21.12.2021emesso ai sensi dell’art. 45 del Codice della Strada
  • APPROVAZIONE
  • PRESENTE
  • OMOLOGAZIONE
  • ASSENTEnessun decreto emanato né pubblicato in Gazzetta alla data dell’accertamento
  • DATA DELL’INFRAZIONE
  • 18 gennaio 2026

Dati tratti dal verbale impugnato e dalla documentazione pubblicata dall’ente accertatore sul proprio sito istituzionale.

La differenza che il legislatore ha scritto e nessuno leggeva

L’art. 142, comma 6, del Codice della Strada dice una cosa sola, e la dice in modo secco:

Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate.Art. 142, comma 6, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285

Omologate. Non «approvate», non «autorizzate», non «conformi al prototipo». Per decenni la distinzione è rimasta lettera morta, perché nella prassi ministeriale i due procedimenti venivano trattati come equivalenti e nessuno aveva interesse a distinguerli.

Non sono equivalenti. L’approvazione verifica che un prototipo risponda a determinate caratteristiche tecniche: si esamina un esemplare campione, si accerta che funzioni, si consente la produzione in serie di apparecchi conformi a quel modello. L’omologazione è la procedura piena, che conclude con un provvedimento distinto e comporta il controllo di conformità dello specifico esemplare alle norme tecniche e ai requisiti prestazionali prescritti.

Nel decreto del 2021 che riguarda l’apparecchio di questo caso, la parola compare esattamente una volta e nel senso che ci si aspetta: il dispositivo «è approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Codice della Strada». All’art. 5 il decreto aggiunge che gli apparecchi prodotti dovranno essere «conformi al prototipo depositato presso questo Ministero». Il produttore, dal canto suo, rilascia una dichiarazione che ripete la stessa formula. Omologazione: mai nominata.

Aprile 2024: la Cassazione prende sul serio una parola

Il cambio di rotta arriva con l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024 della Seconda Sezione civile, che afferma un principio tanto semplice quanto dirompente: è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio approvato ma non debitamente omologato, perché la preventiva approvazione non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dalla legge.

Da lì una sequenza di pronunce conformi ha consolidato l’orientamento, precisando anche il profilo che nella pratica decide le cause: l’onere di provare l’omologazione grava sull’amministrazione che ha irrogato la sanzione, non sull’automobilista che la contesta. Chi ricorre non deve dimostrare che l’apparecchio non era omologato; è l’ente a dover dimostrare che lo era.

C’è un corollario processuale che conviene tenere a mente. Quando il verbale afferma falsamente l’esistenza dell’omologazione, contestarlo richiede la querela di falso, che è strada lunga e costosa. Quando invece il verbale — come in questo caso — dichiara lealmente che l’apparecchio è «approvato», non c’è nulla da querelare: l’atto dice il vero, e il vero è che il requisito prescritto dalla legge non c’è.

Come è andata, passo per passo

Il caso seguito dallo studio segue un percorso che vale la pena ricostruire, perché mostra come si comporta un’amministrazione messa davanti alla questione.

Rilevamento della velocità sulla SP 6 var, direzione Monza nord.

Notifica del verbale. L’atto indica il decreto di approvazione e nessun decreto di omologazione.

Istanza di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990, trasmessa via PEC.

Deposito del ricorso al Giudice di Pace ex art. 6 D.Lgs. 150/2011, con istanza di sospensione.

Decreto di fissazione dell’udienza e ordine all’ente di depositare gli atti dell’accertamento.

Primo riscontro all’istanza di autotutela: tre righe, nessun esame del merito.

Preavviso di iscrizione a ruolo esattoriale, che afferma «non sia stato presentato ricorso» — mentre il giudizio era pendente da sei settimane.

Istanza urgente di sospensione dell’efficacia esecutiva ex art. 5, comma 3, D.Lgs. 150/2011.

Il Giudice di Pace sospende l’efficacia esecutiva del verbale. La riscossione si ferma.

L’ente pubblica sul proprio sito un documento intitolato «Informazioni di omologazione».

Secondo riscontro all’autotutela, che rinvia a quella pagina e conferma il diniego.

Due osservazioni, prima di arrivare al punto giuridico. La prima: in nessuno dei due riscontri l’amministrazione ha mai affermato che l’apparecchio fosse omologato, né ha indicato un decreto di omologazione. La seconda: il preavviso di ruolo dichiarava che nessun ricorso era stato proposto, quando il ricorso era iscritto a ruolo da settimane. È una circostanza che, sul piano delle spese di lite, non passa inosservata.

Il decreto dell’8 giugno 2026

A luglio 2026 il quadro cambia. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emana il decreto 8 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio ed entrato in vigore il giorno successivo, che riscrive la disciplina di omologazione, taratura e verifiche di funzionalità dei dispositivi di rilevamento della velocità, abrogando il decreto n. 282 del 2017.

Il decreto è corredato di due allegati. L’Allegato B contiene l’elenco dei decreti di approvazione dei prototipi ritenuti conformi alle nuove disposizioni tecniche. E l’art. 6, rubricato «Disposizioni transitorie», contiene la frase su cui oggi si gioca tutto:

I dispositivi o sistemi conformi ai prototipi approvati con i decreti di cui all’allegato B si intendono omologati per tutti i fini di cui al presente decreto.Art. 6, comma 1, D.M. MIT 8 giugno 2026

Nell’Allegato B compare anche il D.D. n. 549 del 21 dicembre 2021 — il decreto dell’apparecchio di questo caso. Da qui la tesi dell’amministrazione: il dispositivo si intende omologato, dunque la questione è chiusa.

È l’argomento migliore che l’ente potesse costruire, e va preso sul serio. Ma ha un problema di calendario.

Il decreto è in vigore dal 12 luglio 2026. L’accertamento è del 18 gennaio 2026. Cinque mesi e mezzo prima.

Perché una norma del 2026 non salva un accertamento del gennaio 2026

  • IrretroattivitàLa legge non dispone che per l’avvenire, e a maggior ragione non lo fa un decreto ministeriale, che è fonte secondaria. Il decreto dell’8 giugno non contiene alcuna clausola di applicazione retroattiva: dispone anzi di entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
  • Tempus regit actumLa validità di un accertamento si valuta al momento in cui viene compiuto. Al 18 gennaio 2026 la legge richiedeva apparecchiature «debitamente omologate» e il dispositivo era soltanto approvato. Il requisito mancava allora; l’acquisirlo dopo non riapre un accertamento già esaurito.
  • L’inciso limitativo«Per tutti i fini di cui al presente decreto». L’equiparazione opera nell’ambito del decreto che la introduce — la disciplina futura di taratura, verifiche, messa in esercizio — e sta sotto una rubrica che si intitola «Disposizioni transitorie», non «Sanatoria».
  • Gerarchia delle fontiUn decreto ministeriale non può derogare all’art. 142, comma 6, del Codice della Strada, che è norma di rango primario, né incidere sui giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore.
  • Il decreto continua a distinguereI commi 3 e 4 dello stesso art. 6 prevedono che il titolare di un’approvazione possa richiedere l’omologazione, con istruttoria di sessanta giorni e adozione del «relativo decreto di omologazione». Se le due cose coincidessero, quelle disposizioni non avrebbero oggetto.
  • La targhetta lo confermaIl comma 2 impone che i dispositivi dell’Allegato B riportino gli estremi del nuovo decreto sulla targhetta identificativa «entro la prima taratura utile». Nel gennaio 2026 nessun apparecchio poteva recarli.

La questione è aperta e la parola spetta ai giudici di merito, che nei prossimi mesi cominceranno a pronunciarsi sulla portata dell’art. 6. Ma la direzione dell’argomento è chiara: il decreto disciplina il futuro dei dispositivi, non riscrive la qualificazione giuridica delle prove già raccolte.

Trasparenza: quello che è pubblicato e quello che manca

C’è un secondo profilo, meno teorico e spesso decisivo. Rispondendo all’istanza, l’amministrazione ha rinviato al proprio sito istituzionale, dove — scrive — sono consultabili la documentazione delle apparecchiature, i certificati di taratura, le verifiche di funzionalità, i provvedimenti autorizzativi, le planimetrie e le ordinanze.

La pagina esiste davvero, ed è specifica per quella postazione. Contiene il decreto di approvazione del 2021, la dichiarazione di conformità del produttore, l’ordinanza sulla circolazione, il documento dell’agosto 2026 e un certificato di taratura. Ma quel certificato è stato emesso l’8 aprile 2026, con misure eseguite lo stesso giorno: quasi tre mesi dopo l’infrazione.

Il certificato vigente alla data dell’accertamento — quello richiamato nel verbale, del 17 aprile 2025 — sul sito non c’è. Il rinvio alla trasparenza online, insomma, è inefficace proprio sul documento che riguarda quell’accertamento. Ed è una lacuna che pesa, perché l’onere di provare la regolarità della misurazione — omologazione e taratura in corso di validità — resta in capo all’amministrazione.

Cosa può fare chi riceve un verbale simile

Nessuna di queste indicazioni sostituisce l’esame del caso concreto, ma sono i passaggi che ricorrono in ogni pratica di questo tipo.

  1. Leggere il verbale nella parte tecnica. Cercare le parole esatte: «approvato» o «omologato», gli estremi del decreto ministeriale, la data dell’ultima taratura e il numero del certificato. Sono le uniche righe che contano.
  2. Segnare le date. Il termine per il ricorso al Giudice di Pace è di trenta giorni dalla notificazione. Non è prorogabile presentando un’istanza di autotutela: l’istanza non sospende nulla, e l’amministrazione non ha obbligo di rispondere.
  3. Verificare cosa è pubblicato. Molti enti pubblicano davvero la documentazione tecnica. Va confrontata con il verbale: il certificato di taratura pubblicato deve essere quello vigente il giorno dell’accertamento, non uno successivo.
  4. Chiedere la sospensione. Se il verbale non viene pagato, l’iscrizione a ruolo arriva anche in pendenza di giudizio. L’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva evita di dover poi inseguire uno sgravio.
  5. Mettere in conto il fattore economico. Su una sanzione di poche decine di euro il ricorso raramente conviene sul piano puramente contabile. Su importi rilevanti, o quando c’è di mezzo la decurtazione dei punti, il calcolo cambia del tutto.

Resta l’osservazione da cui si è partiti. La misura della velocità è un’operazione metrologica, con i suoi campioni di riferimento, le sue incertezze dichiarate, i suoi scarti espressi al centesimo di chilometro orario. Il diritto le chiede in cambio una sola garanzia formale, e la chiede con una parola precisa. Pretendere che quella parola sia rispettata non è un cavillo: è la ragione per cui una misura può valere come prova. 

Il presente contributo ha finalità informative e non costituisce parere legale né sollecitazione a intraprendere azioni giudiziarie. Le vicende descritte riguardano un procedimento tuttora pendente e sono riferite nei soli termini risultanti da atti e documenti pubblici o comunque nella disponibilità delle parti. Ogni situazione richiede una valutazione autonoma.

 

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