Invalso l'uso dei costruttori di piazzare delle vere e proprie mine e tranelli giudiziari nei Regolamenti Condominiali, in modo utile affinche i prpoprietari perdano il tempo a discutere tra loro per disinnescarle, invece di esperire delle azioni di garanzia ai sensi degli art. 1667 c.c.. Così, mentre le assemblee condominiali s'infiammano come arene di gladiatori, i palazzinari scorretti se ne escono dalla porta principale col tappeto rosso della prescrizione. Il caso che stiamo trattando rappresenta una bella sfida per chi considera il Regolamento Condominiale invece che un'operazione truffaldina,al pari della legge delle dodici tavole.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la
seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47881/2021 promossa da:
I.M.S.(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. SORLINI PAOLO,
elettivamente domiciliato in VIA BRUXELLES, 2/H 20097 SAN DONATO MILANESE presso il difensore avv. SORLINI PAOLO ATTORE/I
contro
CONDOMINIO VIA FLORIDA(C.F. 12345678998), con il patrocinio dell’avv.
e dell’avv. ( ) VIALE Abruzzi MILANO; ,
elettivamente domiciliato in VIALE Abruzzi, 20131 MILANO presso il difensore avv.
C.P. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. BULLDOG CARLO FRANK e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA BISCEGLIE presso il difensore avv. BULLDOG CARLO FRANK
C.C. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. BULLDOG CARLO FRANK e dell’avv. ,elettivamente domiciliato in VIA BISCEGLIE, 14 20123 MILANO presso il difensore avv. BULLDOG CARLO FRANK
M.P.(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. BULLDOG CARLO
FRANK e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA BISCEGLIE, 1 20123 MILANO presso il difensore avv.BULLDOG CARLO FRANK T.U.(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. BULLDOG CARLO FRANK e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA BISCEGLIE, 1 20123 MILANO presso il difensore avv. FRANK CONVENUTO/I
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell’art. 132 n° 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda originaria di Iolanda Santangelo, che con atto di citazione,regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il Condominio di via Asiago n. 45, Milano e C.P.,
C.C., M.P.e T.U., per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: • Accertare e dichiarare la responsabilità̀ ex art. 2051 e 2043 del c.c. del Condominio di
Via Asiago n. 45 e dei signori Sig.ri C.P. e C.C., M.P.e T.U.in
solido con il Condominio Via Florida; e per l’effetto, • Condannare i signori Sigg.ri C.P. e O.I., M.P.e T.U.in solido con il Condominio Via Florida, per le motivazioni
dedotte in narrativa, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall’attrice pari ad Euro € 6.252,00 per spese di
ripristino dei soffitti di casa oltre ad interessi legali dall’evento al saldo; • Condannare i signori Sigg.ri O.I.e C.C., M.P.e T.U. in solido con il Condominio Via Florida° quella somma maggiore o minore somma che sarà accertata dovuta nel corso del giudizio; • Con vittoria di spese, diritti, onorari oltre C.P.A., I.V.A., spese generali forfettarie.•”
Si costituiva in giudizio il Condominio convenuto, chiedendo: “1) IN VIA PRELIMINARE, IN RITO, dichiarare
l’improcedibilità dell’azione attorea per mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione, così
come previsto dall’art. 5 co. 1 bis D.lgs. 28/2010 e succ. mod..
2) NEL MERITO, respingere le richieste tutte avversarie, siccome infondate in fatto e in diritto, per i motivi tuttiin narrativa esposti. 3) In ogni caso, sempre ed ancora per le ragioni azionate in causa dalla stessa parteattrice, ritenere il convenuto Condominio estraneo a qualsivoglia obbligo risarcitorio e/o di ripristino delle parti
ammalorate, indipendentemente dalla somma che verrà ritenuta in corso di giudizio.
4) IN SUBORDINE,
nell’ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto Condominio, ancorché in solido con gli altri convenuticondomini, accertata la causa delle richieste economiche attoree nelle proprietà esclusive dei medesimi eritenuta la relativa conseguente responsabilità, condannare gli stessi C.P. (cod. fisc.), C.C. (cod. fisc. ), M.P.(cod. fisc.), T.U.(cod. fisc. ), tutti residenti in Milano alla via Florida, in solido tra loro, alla refusione in favore del Condominio di via Florida in Milano di quanto lo
stesso fosse tenuto a pagare in conseguenza della domanda attorea, ivi compreso per spese di lite e tecniche.
5) In tutti i casi con vittoria di spese e competenze professionali di causa”
Si costituivano altresì’ i convenuti C.P., C.C., M.P.e T.U.,
chiedevano l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “
− in via pregiudiziale, dichiarare l’inammissibilità della
domanda attorea, stante la carenza di interesse ai sensi dell’art. 100 c.p.c., per le ragioni esposte in atti; − in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto infondata nell’an e nel quantum; − sempre in via principale, accertare e dichiarare l’infondatezza di ogni domanda attorea sottendente una responsabilità esclusiva dei condòmini convenuti, che non c’è; - in via subordinata, nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento
della domanda attorea, accertare e dichiarare che nel caso concreto trova applicazione il criterio di riparto di cui all’art. 1126 c.c. e non trova invece applicazione l’art. 13 del Regolamento condominiale, per le ragioni esposte in atti; - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Ester Clyde
Alla prima udienza, differita prima al 21.3.2022 e rinviata dopo per i medesimi incombenti al 5.10.2022, il giudice disponeva che venisse introdotta la mediazione obbligatoria e la causa veniva rinviata per l’esame dell’esito della stessa al 22.2.2023.
La causa veniva rinviata più volte ritendendo il Giudice di poter far raggiungere l’accordo transattivo sino
all’udienza del 17.4.2024 ove si dava atto dell’impossibilità di raggiugere un accordo transattivo e la causa veniva rinviata per la discussione.
Nelle more con provvedimento del 9.10.2024 la causa veniva definitivamente assegnata alla Dott.ssa Sabrina Bocconcello che con ordinanza in pari data differiva l’udienza del 14.10.24 al 16.10.2024 ove le parti chiedevano un breve rinvio in pendenza di trattative all’udienza del 11.12.2024 le parti davano atto che alcun accordo fosse stato raggiunto tra le stesse, e precisavano le conclusioni come segue
Per parte attrice: “Rilevata la nullità per costante giurisprudenza di legittimità e di merito (Cass. Civ, n.7359/1992; Cass civ., n. 5657/2015; Trib. Torino 5657/2915) dell’art. 13 del Regolamento condominiale di ViaFlorida, Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano adito, rigettata ogni contraria istanza, accertata l’applicazione, nella
ripartizione delle spese condominiali, dell’art. 1126 c.c. all’uopo, così provvedere: •Accertare e dichiarare laresponsabilità̀ ex art. 2051 e 2043 del c.c. del Condominio di Via Asiago n. 45 e dei signori Sig.ri C.P. e
C.C., M.P.e T.U.in solido con il Condominio Via Florida; e per l’effetto, • Condannare i signori Sigg.ri C.P. e C.C., M.P.e T.U.in solido con il Condominio Via Florida, per le motivazioni dedotte in narrativa, al risarcimento dei
danni patiti e patiendi dall’attrice pari ad Euro € 6.252,00 per spese di ripristino dei soffitti di casa oltre ad
interessi legali dall’evento al saldo; • Condannare i signori Sigg.ri C.P. e C.C. ,
M.P. e T.U.in solido con il Condominio Via Florida a quella somma maggiore o minore
somma che sarà accertata dovuta nel corso del giudizio; • Con vittoria di spese, diritti, onorari di questo giudizio
e della fase preventiva cautelare e di mediazione oltre C.P.A., I.V.A. e spese generali forfettarie”. Per il condominio convenuto: “1) RESPINGERE le richieste tutte avversarie, siccome infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti in atti. 2) In ogni caso, sempre ed ancora per le ragioni azionate in causa dalla stessa
parte attrice, ritenere il convenuto Condominio estraneo a qualsivoglia obbligo risarcitorio e/o di ripristino delleparti ammalorate, indipendentemente dalla somma che verrà ritenuta in corso di giudizio. 3) IN SUBORDINE,
nell’ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto Condominio, ancorché in solido con gli altri convenuti,condomini, accertata la causa delle richieste economiche attoree nelle proprietà esclusive dei medesimiconvenuti condomini e ritenuta la relativa conseguente responsabilità, condannare gli stessi C.P. (cod.
fisc. ), C.C. (cod. fisc. ), M.P.(cod. fisc. ), T.U.(cod. fisc. ), tutti residenti in Milano alla via
Florida, in solido tra loro, alla refusione in favore del Condominio di via Florida in Milano di quanto lo stesso fosse tenuto a pagare in conseguenza della domanda attorea, ivi compreso per spese di lite e tecniche. 4) In tutti i casi con vittoria di spese e competenze professionali di causa. 5) IN VIA ISTRUTTORIA, rimangonoferme le riserve formulate in comparsa di costituzione, oggi a valere per il caso di decisione con ulteriore
prosecuzione del giudizio”.
Per i convenuti C.P., C.C., M.P.e T.U.: “in via pregiudiziale,
dichiarare l’inammissibilità della domanda attorea, stante la carenza di interesse ai sensi dell’art. 100 c.p.c., per le ragioni esposte in atti; in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto infondata nell’an e nelquantum; sempre in via principale, accertare e dichiarare l’infondatezza di ogni domanda attorea sottendenteuna responsabilità esclusiva dei condòmini convenuti, che non c’è; in via subordinata, nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare che nel caso concreto trova applicazione il criterio di riparto di cui all’art. 1126 c.c. e non trova invece applicazione l’art. 13 del Regolamento condominiale, per le ragioni esposte in atti; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Dato atto delle conclusioni precisate, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine alle parti fino al 2.2.2025 per il deposito di note conclusive.
Tutte le parti depositavano le proprie note e una volta discussa oralmente la causa all'odierna udienza, la stessa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Quanto all’eccezione di improcedibilità a stessa è superata con l’esperimento della mediazione in corso di causa.
Parte attrice, sul presupposto dell’esito della perizia dell’architetto Giovanna Alfonsi svolta nel procedimento ex art. 696 bis iscritto al R.G. n. 29047/2020 Tribunale di Milano, chiede venga accertata la responsabilità̀ ex art. 2051 e 2043 del c.c. del Condominio di Via Asiago n. 45 e dei signori Sig.ri C.P. e C.C., M.P.e T.U.in solido con il Condominio Via Florida per i danni subiti a seguito di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà dei convenuti C.P. e C.C., M.P.e T.U.e avente la funzione da copertura dello stabile e la conseguente
condanna degli stessi in solido tra loro al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall’attrice pari ad Euro €.6.252,00 per spese di ripristino dei soffitti di casa e spese di ctp oltre ad interessi legali dall’evento al saldo.
Assume in particolare che l’importo totale da risarcire, trattandosi di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, sarebbe individuato ex art. 1126 c.c. su base parziaria tra chi ne è proprietario esclusivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2043 c.c. e il condominio, rappresentato dalla figura dell’amministratore che ne è custode ai sensi
dell’art. 2051 c.c..
Il condominio convenuto eccepisce a) l’opponibilità del regolamento condominiale di natura contrattuale e dell’art. 13 del medesimo secondo cui in relazione ai criteri di ripartizione delle spese di conservazione “per ibalconi/ terrazzi le spese di pavimentazione e impermeabilizzazione sono a carico dell’utente utilizzatore” e b) l’infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata a proprio carico per non essere responsabile dei dannilamentati da parte attrice, c) di volersi rivalere nei confronti dei convenuti C.P., C.C., M.P.e T.U.nell’ipotesi in cui dovesse essere ritenuto responsabile ed essere condannato a titolo di risarcimento del danno in via principale e/o pro quota solidale in conseguenza della domanda attorea.
Di contro i convenuti C.P., C.C., M.P.e T.U.deducono a) che la domanda attorea sarebbe inammissibile per carenza di un interesse meritevole di tutela giuridica ex art. 100
c.p.c. posto che il petitum della domanda sarebbe stato limitato ad una richiesta qualificata come insoddisfacente dalla stessa attrice, b) l’inesistenza di ogni tipo di responsabilità esclusiva e/o concorrente con quella del condominio e, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, l’assoluta inconferenza e inapplicabilità al caso di specie dell’art. 13 del regolamento di condominio in luogo dell’art. 1126 c.c. e c) l’infondatezza della pretesa risarcitoria nell’an e nel quantum in quanto in relazione ai compensi del C.T.P. e della C.T.U. espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non sarebbe maturata alcuna soccombenza.
Quanto alla dedotta carenza di interesse ad agire si rileva quanto segue
Come noto “L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass 13485\14)”.
Nel caso in esame parte attrice richiede il ristoro dei danni subiti a seguito di infiltrazioni (che peraltro risultano già accertati in altra procedura): l provvedimento giudiziale richiesto è quello di vedersi liquidare i danni a seguito della lesione denunziata. E ciò tenuto conto che “il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante all'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla rifusione dei danni cagionati.(cass 18187\21).
La eccezione quindi non è fondata e non merita accoglimento.
Nel merito della controversia è documentalmente provato e non contestato che
- L’appartamento dell’attrice ha subiti danni da infiltrazioni provenienti dai lastrici solari sovrastanti e di proprietà dei convenuti C.P., C.C., M.P.e T.U.
- La perizia dell’architetto Giovanna Alfonsi svolta nel procedimento ex art. 696 bis iscritto al R.G. n. 29047/2020 Tribunale di Milano ha concluso che l’origine del danno è determinato dalla presenza di concause dovuta a) alla presenza delle fioriere nelle proprietà soprastanti; b) dalla erronea posa in opera delle pavimentazioni dei terrazzi soprastanti con pendenze non sufficienti; c) dall’insufficiente sistema di deflusso delle acque meteoriche. Indicando come rimedio “il rifacimento integrale dei terrazzi (fino al vivo del supporto murario) e delle fioriere; a nostro avviso, infatti per rimediare alle infiltrazioni nell’appartamento della signora I.M.S. è necessario intervenire sulle terrazze soprastanti, rimuovendo tutti gli strati esistenti”.(doc 4 parte attrice)
- Il condominio è dotato di regolamento condominiale (doc 1 condominio)
- Il regolamento condominiale a pagina 2 e 3 individua le parti comuni e le parti private: tra le parti private indicate tutte le unità immobiliari ad uso civile abitazione i relativi terrazzi\balconi anche se lastrici solari.
- Il regolamento di condominio all'articolo 13 pagina 15 prevede che per i balconi\terrazzi le spese di pavimentazione di impermeabilizzazione sono a carico dell'utente utilizzatore mentre le spese per il rifacimento dell'intonaco sottostante a carico del condomino a cui il balcone terrazzo fa da tetto (doc 1 condominio)
Vi è contrasto tra le parti sulla validità ed efficacia dell’art. 13 del regolamento condominiale e comunque della sua applicabilità in luogo dell’art. 1126 c.c.
Come noto “In tema di condominio negli edifici, l’individuazione delle parti comuni, come i lastrici solari,emergente dall’art. 1117 c.c. può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell’atto costitutivo del condominio, ove questo contenga in modo chiaro e inequivoco elementi tali da escludere l’alienazione del diritto di condominio. Non è sufficiente, a tal fine, il regolamento condominiale se non allegato come parte integrante al
primo atto d’acquisto trascritto, o se non espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato con consenso individuale dai condomini e volto a costituire, modificare o trasferire diritti attribuiti dai singoli atti di acquisto o dalle convenzioni. (Cass 30791\2024)
Orbene nel caso in esame- sebbene ad una attenta lettura del regolamento l’art. 13 pare che il redattore abbia voluto escluderne l’applicabilità ai lastrici solari che non sono stati specificatamente menzionati, diversamente da quanto specificato a pag 3 del regolamento,- quand’anche si dovesse ritenere che i lastrici solari dei convenuti siano ricompresi nella disposizione de quo, non vi è prova in atti che gli atti di acquisto dei convenuti costituiti
facciano esplicito riferimento all’accettazione del vincolo di cui all’art. 13 nè si rinvengono in essi (sub doc 2 per tutti i convenuti) riferimenti o specifiche clausole relative alla accettazione del vincolo suddetto. (Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 06-07-2016) 18-10-2016, n. 21024; cfr. anche: Cass. civ. Sez. II Sent., 19/03/2018, n. 6769).
Con la conseguenza che l'opponibilità di tali limiti ai terzi acquirenti va regolata secondo le norme proprie delle servitù e, dunque, avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso, mediante l'indicazione, nella nota di trascrizione, delle specifiche clausole limitative, ex artt. 2659, comma 1, n. 2, e 2665 c.c. (Cass. civ. Sez. II,Sent., (ud. 06-07-2016) 18-10-2016, n. 21024; Cass. civ. Sez. II Sent., 31/07/2014, n. 17493; da ultimo Cass. civ. Sez. II Sent., 19/03/2018, n. 6769).
Trascrizione e specifiche clausole limitative che non è dato rilevare in atti, mancandone allegazione e prova.Va dunque ritenuta
- l’inopponibilità della clausola regolamentare di cui all’art. 13 e relative alla ripartizione delle spese dei terrazzi e balconi ai convenuti C.P., C.C., M.P.e T.U..
- L’applicabilità nel caso di specie dell’art 1126 c.c. in tema di ripartizione di spese di manutenzione attesa la provenienza delle infiltrazioni anche da parti comuni quali la impermeabilizzazione, con la conseguente responsabilità del condomino ex art 2051 c.c. .
Infatti secondo l’orientamento giurisprudenziale che questo Giudice ritiene di dover seguire, poiché il lastrico solare dell'edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo, stante la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. di cui è soggetto il Condominio: ciò comporta che, sia per le spese di manutenzione che per eventuali debiti da
risarcimento del danno, essi concorrono secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c. (ossia per due terzi i condomini ai quali il lastrico serve di copertura e per un terzo il titolare della proprietà o dell'uso esclusivo). (in questo senso, Cassazione civile , sez. II, 15 luglio 2002, n. 10233; ma si veda anche Cassazione civile , sez. II, 11 settembre 1998, n. 9009, secondo la quale “in tema di condominio di edifici la terrazza a livello, anche se di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che a norma dell'art. 1126 c.c. alla manutenzione della terrazza a livello sono tenuti, a norma dell'art. 1126 c.c., tutti i condomini cui la terrazza funge da copertura, in concorso con l'eventuale proprietario superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo. Conseguentemente, i danni cagionati all'appartamento sottostante da infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza deteriorata per difetto di manutenzione devono rispondere tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione, secondo i criteri di ripartizione della spesa stabiliti dall'art 1126 c.c. Cassazione civile , sez. II, 29 ottobre 1992, n. 11774; Cassazione civile , sez. II, 14 febbraio 1987, n. 1618). Ciò posto e considerato, fermo che la CTU espletata in sede di Atp ha confermato la sussistenza del danno da infiltrazioni lamentato da parte attrice e la riferibilità di esso ai convenuti, quanto alla consistenza dei danni deve
rilevarsi quanto segue Le spese di rifacimento dell’intonaco, atteso anche l’esito della CTU in sede di ATP che non ha indicato
l’ammontare delle dette spese, ed in mancanza di prova dell’esborso, si ritiene di rigettare la relativa domanda dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022).
Quanto alla ripetizione delle spese di CTU e di CTP in sede di ATP si rileva quanto segue.
Fermo che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove
l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente ( Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 1690 del 2000), nel caso in esame va disattesa la domanda di rimborso delle spese di CTP formulata dall’attrice, in mancanza di prova
dell'esborso, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022).
Va invece accolta la domanda di condanna alla ripetizione delle spese sostenute da parte attrice per il CTU in sede ATP pari a complessive €.3.130,76 comprensive di oneri, già in precedenza liquidate, con la conseguenza
che i convenuti vanno condannati in via solidale tra loro alla relativa corresponsione a parte attrice.
Le spese di lite, di mediazione e le spese legali sostenute da parte attrice in sede di atp seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del parziale accoglimento delle domande
Attoree Sentenza esecutiva
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- accertata la responsabilità dei convenuti per la causazione delle infiltrazioni occorse nell’appartamento di parte attrice come in motivazione
- Accertata la sussistenza del danno ma non la sua consistenza come in motivazione
- Condanna i convenuti in solido tra loro a corrispondere all’attrice le spese e competenze di lite e di mediazione
e le spese di ATP , liquidate in €.380,00 per spese e €.3500,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
- Condanna i convenuti in solido tra loro a corrispondere all’attrice le spese di CTU liquidate in sede di atp , pari ad €. 3.130,76 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo
- Sentenza esecutiva
Milano, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sabrina Bocconcello
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