S T U D I O L E G A L E S O R L I N I & P A R R I N I
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Espulsione/respingimento immediato dello straniero alla frontiera un caso negato diritto alla difesa


TRIBUNALE DI MILANO

RICORSO CONTRO L’ESPULSIONE/RESPINGIMENTO alla frontiera CONSEGUENTE al MANCATO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO 

 

AIMM (C.F.:     ) nato a Il Cairo (EGITTO) il 6.05.1972 in qualità di genitore di AIMM Moh (C.F.:     ), nato a Il Cairo (EGITTO) il 10.09.1995, ivi residente, minore per la legge di quel paese, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Paolo Sorlini (C.F.: SRLPLA61H05F205R), in Via Bruxelles 2H, San Donato Milanese (MI), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente ricorso autorizzando l’inoltro di ogni comunicazione del presente procedimento alla p.e.c.:, oppure, via fax allo 02/87384585 

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO

PREFETTO DI MILANO

QUESTORE DI MILANO

A V V E R S O

Il rigetto per inammissibilità del ricorso gerarchico del Prefetto di MILANO del 16/10/2013 conseguente al rigetto del Questore di MILANO dell’istanza di rilascio di rinnovo del permesso di soggiorno n° I0 2464399 01.02.2001, Cat. A.11/2013/Imm/4MI001762, notificato in data 16.06.2014

 

F A T T O

 

Il figlio dell’odierno ricorrente, Moh é regolarmente soggiornante in Italia a seguito del permesso di soggiorno biennale per famiglia n° I0 2773969, rilasciato dalla Questura di MILANO in data 17.02.2011, presentava presso l’Ufficio Stranieri della medesima Questura, richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno nei termini, ovvero, prima della scadenza del 2 marzo 2013.

Con la richiesta, venivano presentati tutti i documenti utili tra cui la copia integrale del passaporto rilasciato dalla competente autorità estera in data 1.12.2011.

Presentatosi in data 16 giugno 2013, ore 10:16, al valico di frontiera aerea presso l’aeroporto della Malpensa, il ricorrente, subiva il Respingimento alla Frontiera (doc. all.to n.1) perché sprovvisto di documento di permesso di soggiorno valido.

La polizia di Frontiera nella persona del Sovrintendente Capo Sig.ra G. G. provvedeva alla consegna del verbale per il ritiro del permesso di soggiorno scaduto e del relativo Kit P.I. di rinnovo che il signor Moh  aveva con se, al momento del fermo, unitamente alla carta d’identità (doc. all.to n. 2-3).

Nella medesima circostanza al signor Moh  veniva notificato il decreto del Questore della provincia di MILANO che qui si impugna Cat. A.11/2013/Imm/4MI001762 e che é allegato in calce al presente ricorso (doc. all.to n. 4-5).

Solo in questa data, del 16 giugno 2013, Moh veniva a conoscenza del mancato rinnovo del permesso di soggiorno e, pertanto, subiva l’espulsione.

In data 14 Luglio 2013 l’odierno ricorrente inviava al Prefetto di MILANO ricorso gerarchico che veniva ritenuto inammissibile per difetto di delega e, pertanto, dopo tre mesi, lo stesso Prefetto respingeva con provvedimento prot. n. 0021027 del 17/10/2013 (doc. all.to n. 5bis) inviandone copia al difensore in data 22/10/2013.

 

D I R I T T O

 

I) SUL DIRITTO AD OPPORSI ALLA SANZIONE DEL RESPINGIMENTO.

L'Art. 5 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo prevede che un arresto é possibile laddove, temporaneamente, ciò sia preordinato alla possibilità, per il cittadino straniero, che lo stesso possa introdursi clandestinamente all'interno dello Stato o contro il quale é in corso un procedimento di espulsione o estradizione. Contemporaneamente, la stessa CEDU prevede al comma 4 dello stesso articolo che una persona privata della Libertà con un arresto o una detenzione, non penale, ha il diritto di presentare un ricorso per sottoporre al giudice la legittimità del suo arresto o della detenzione. Ciò anche a rispetto degli artt. 13 e 24 della nostra Costituzione che tutelano in assoluto il principio della libertà personale. Altre fonti che regolano la materia in tal senso possono essere individuate nella Direttiva EU/115/2008, 16 dicembre 2008, cd. Direttiva Rimpatri che si é preoccupata di dettare norme comuni per tutti gli Stati membri. Tuttavia, il respingimento operato in una zona di sbarco come l’hub di un aeroporto o, in generale, in una zona di pre-ingresso non ha una norma che ne regolamenta l’esercizio in relazione al diritto di difesa del cittadino extracomunitario. Solo la Cassazione a SU unite si é espressa, relegando  l’ambito di operatività delle decisioni intatte materia a quelle relative alla giurisdizione generale sui diritti soggettivi (Cass. SU 15115 del 17 giugno 2013), confermando la competenza a decidere a questo giudice adito. Diritto soggettivo che nel caso del giovane Moh é stato completamente negato, contravvenendo le convenzioni internazionali cui lo Stato ha aderito e per i motivi che di seguito diremo.

II) CAPACITA’ A STARE IN GIUDIZIO E DIRITTO ALLA DIFESA

Tralasciando le circostanze di cui all’ultimo atto del Prefetto, che s’impugna, occorre precisare a questo Giudice di Pace, la particolarità del presente procedimento in ordine alla capacità processuale, vicenda cui il ricorrente intende sottoporre il trattamento pregiudizievole che lo stesso ha subito in seguito del rimpatrio e del respingimento alla frontiera.  Oggi la firma di un mandato a stare in giudizio così come previsto dalla legge posta innanzi all’autorità consolare, pertanto, gli é preclusa avendo quest’ultima delegato per tali incombenze pubblici ufficiali egiziani che si trovano nella materiale impossibilità di certificare tale incombente per lo status giuridico di Moh.

Moh, infatti, risulta essere maggiorenne secondo il diritto italiano, mentre nella nazione verso cui é stato respinto, quella d’origine, l’Egitto, la maggiore età si ottiene solamente al compimento del ventiduesimo anno. 

Pertanto, il padre Ibrahim, unico genitore al quale la legge egiziana conferisce la patria potestà, oggi, si trova nella condizione di chiedere a questo giudice di poter rappresentare il proprio figlio in questo giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, ed art. 79 e ss. c.p.c.  solamente in quanto egli stesso non é in grado, per motivi economici, di recarsi presso la rappresentanza consolare in Egitto ed attestare la sua volontà che il figlio possa firmare un mandato per la difesa in questo ricorso. Tale impossibilità risulta, peraltro, suffragata dalla richiesta di gratuito patrocinio a spese dello stato nella presente difesa.

III) LA DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORE ETA’ NEL CASO DI Moh.

Altro punto rafforzativo della vicenda che non può essere sottovalutato nella presente vicenda é il fatto che l’età di Moh, al momento del respingimento, era di anni diciannove e laddove per l’accertamento dell’età dovessimo utilizzare tutti i parametri del diritto internazionale non é possibile tralasciare quanto prescrive agli articoli 5 e 12, la Convenzione dell’Aja del 1961, secondo la quale la minore età va determinata in base alla legge del paese di appartenenza, se è più favorevole al minore. Nel caso dell’Egitto, la maggiore età si raggiunge a 21. Principio ribadito nell’ articolo 42 della legge 218/1995 dal titolo “Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori”. 1. La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742.

2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.

Moh é stato rimpatriato e respinto ancora nella minore età. 

Le autorità italiane nel nostro caso il Prefetto avrebbe dovuto considerare minorenni i ragazzi che sono tali in base alla legge dello stato di origine e adottare i provvedimenti di protezione previsti dalla legge italiana per i minorenni, fino al raggiungimento della maggiore età così stabilita. Sulla base di questa argomentazione, sono stati annullati dal Tribunale di Roma dei decreti di espulsione emessi nei confronti di ragazzi stranieri diciottenni, perché la normativa dello stato di origine (Egitto), li considera tali solo al compimento dei 21 anni. Circostanza pacificamente ormai accettata anche in giurisprudenza, negli ultimi quattro anni, in tutta la penisola meno che a MILANO.

IV) VIOLAZIONE DI LEGGE MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI COMUNICAZIONE DELLA MANCATO RINNOVO.

Preliminarmente occorre osservare che il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 stabilisce, all’art. 5, che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è presentata la domanda…” 

Questo termine risulta violato dalla Questura di MILANO. Stante la presentazione della domanda formulata in data 1 marzo u.s. una comunicazione avrebbe dovuto essere effettuata, necessariamente in tempo utile, entro il 21 di marzo 2014, mentre il provvedimento di diniego risulta datato 24 aprile 2014.

Anche se dobbiamo rilevare che dal 6 aprile 2014, con l'introduzione del permesso unico lavoro, in virtù di un decreto legislativo che ha dato applicazione alla Direttiva 2011/98/UE, il termine suddetto é stato elevato da 20 a 60 giorni, tale prospettazione non può esimersi dalla regola del cd. tempus regit actum e deve riguardare necessariamente però, le sole domande che siano presentate dopo il 6 aprile di quest’anno. Ciò non vale per il ricorrente al quel deve applicarsi il termine dei venti giorni. Comunque, anche se volessimo tener conto del termine di recente istituzione, per le infauste vicende legate a sorte avversa di cui diremo in seguito, il ricorrente ha ricevuto la comunicazione solo al rientro in Italia in data 16 giugno 2014, quindi abbondantemente, comunque, scaduti i termini di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Essendo la domanda formulata in data 1 marzo 2014, ogni applicazione della norma in via retroattiva non ha, in un caso di diniego/espulsione di rinnovo del permesso di soggiorno, alcun valore giuridicamente apprezzabile se non quello da creare un conflitto con qualsiasi diritto naturale, umano e civile.

V) VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI.

Inoltre con il presente atto, l’odierno ricorrente intende, evidenziare al signor Prefetto come la vicenda che riguarda il sig. Moh , di anni 19, altro non sia se non il frutto di un triste equivoco originato dalla malasorte del giovane. Moh costituisce davvero un valido aiuto per il papà, in un periodo di ripresa economica difficoltosa, come quello recente, ed é inizialmente questo lo scopo della previsione dell’arrivo di Moh in Italia nel 2010, viene infatti ad abitare con Ibrahim  ad aiutarlo nell’attività di muratore che il babbo svolge.

Successivamente viene regolarmente assunto dall’impresa artigiana del padre, denominata “Le Piramidi di  Ibrahim Moh” alla fine del mese di febbraio u.s. (doc. all.ti nn.6-7-8).

In data 1.03.2014 Moh fa richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e di essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e si presenta il 2 aprile 2014 alla Questura di MILANO per la presentazione della documentazione idonea al rinnovo (doc. all.to n.9).

A questo punto, la vicenda della famiglia  si accanisce ulteriormente su Moh il quale insieme al padre Ibrahim , il 16 settembre 2013, é costretto a rilasciare l’immobile presso il quale risiede, in forza di procedura esecutiva (doc. all.to n. 10) e da questa ultima vicenda il domicilio della famiglia in Italia diviene la Casa dell’Accoglienza di Via San Francesco MILANO, in attesa che si concretizzino gli effetti della domanda di alloggio presentata dal padre Ibrahim al Comune di MILANO. Di tutte queste circostanze la Questura é stata informata, anche della presenza sporadica della famiglia nel ritrovo presso il garage ove il padre ricovera l’automobile.

Ora, la domanda che sembra lecito porsi é come sia possibile che la vita del ricorrente, regolarmente immigrato, abbia uno svolgimento prevedibile laddove é costretto a vivere in una situazione così precaria? 

Moh  il cui stato di salute risulta precario sin dal 2012 ritorna in patria per le cure e gli esami ed allo stesso viene confermata la diagnosi per la patologia denominata Brucellosi, patologia che richiede il costante monitoraggio e cura (doc.all.to n. 11 pagg. 1,2,3,4). Con la documentazione prodotta questa difesa ritiene di aver soddisfatto le prescrizioni in ordine ai gravi motivi che hanno portato fuori dall’Italia, per quei periodi di tempo, motivi di assenza, che il decreto rileva come impeditivi della concessione del rinnovo (ex art. 13, comma 4 D.P.R. 31/08/1999 n. 394). Ciononostante, questa difesa, rilevando che Moh all’epoca della contestata assenza, nel 2012, dal territorio italiano, era minorenne, allo stesso deve essere riconosciuto il diritto di stare con la propria madre in conformità con le tutele espresse dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/89 ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il pregiudizio della computazione di tale periodo che viene posto a base della valutazione discrezionale espressa dal Questore, non rileva ai fini della dimostrazione che tale circostanza avrebbe, in relazione al “suo scarso inserimento nel tessuto nazionale” né può essere computata come effettivo periodo di assenza.

VI) VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE per lesione del diritto alla difesa sancito dalla Costituzione (art. 24 Cost.)

Al suo rientro, in data 16 giugno 2014, alle ore 10:01, viene fermato dalla polizia di frontiera, che ritira il permesso di soggiorno e la carta d’identità alle ore 10:07; e alle 10:16 viene irrogato il Respingimento alla frontiera. Ma quel che é peggio, nonostante la procedura fulminea, viene trattenuto, per quattro giorni ed espulso in seguito alla notifica del decreto che qui si impugna. 

Nonostante ciò, l’assoluta impossibilità di contattare un legale, ha impedito l’esercizio dei più elementari diritti di proporre ricorso alle Autorità, in palese violazione del diritto alla difesa ricompreso nel dettato dell’art. 24 della Costituzione Italiana laddove é (rectius: sarebbe) riportato che: “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Ma vi é di più. 

Il Ministero dell’Interno, prendendo atto dell’oggettiva complessità delle procedure di rinnovo del permesso di soggiorno e della conseguente impossibilità per gli uffici preposti di rispettare il termine di 20 (rectius 60, dal 6 aprile u.s.) giorni per la conclusione del procedimento ha emanato, in data 5 agosto 2006 una importante direttiva riconosciuta anche come “direttiva Amato” finalizzata a garantire la piena legittimità del soggiorno e del godimento dei diritti ad esso connessi. Nella Direttiva, l’ On. Sig. Ministro ha affermato che “Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione”. Da qui, anche il termine di proposizione del presente ricorso deve considerarsi come uno spatium necessario utile a consentire il diritto della difesa, che si sostanzia nel contattare un legale, evitando un atteggiamento di quiescenza all’ingiusto provvedimento notificatogli in sede di espulsione il 16 giugno 2014. Ciò non può che una attività realizzabile sul suolo italiano dal quale Moh é stato ingiustamente espulso. Il non aver riconosciuto rilievo a tale circostanza si è tradotto in un travisamento dei fatti rivelatosi determinante ai fini dell’emanazione del provvedimento impugnato e censurabile, altresì, sotto il profilo del relativo vizio di eccesso di potere. "L’erronea valutazione di circostanza di fatto per assurgere a vizio di legittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere deve risultare non solo effettivamente sussistente in punto di fatto, ma anche determinante in ordine al processo formativo dell’attività decisionale dell’Autorità amministrativa" (T.A.R. Lazio sez. I, 25.8.82 n° 817 in T.A.R. 1982, I, 2723). Il non aver considerato le circostanze sollevate è stato determinante per l’emanazione del provvedimento di diniego del rinnovo. Pertanto, ”Sussiste il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti nei casi in cui il provvedimento impugnato sia stato emanato sul presupposto dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti che, dalla documentazione, risultino invece insussistenti o sussistenti" (T.A.R. Abruzzo sez. L’Aquila, 6.10.1983 n° 310 in T.A.R. 1983, III, 3606; Consiglio Stato sez. VI, 13.6.1995 n° 567 in Consiglio Stato 1995, 882). Per i motivi esposti in narrativa, il ricorrente AIMM genitore di AIMM Moh rappresentato e difeso come in epigrafe

RICORRE

All’Ill.mo Tribunale di Milano stante il pregiudizio subito dal figlio minore AIMM Moh

  1. Preliminarmente in via principale, accertata l’illegittimità del respingimento alla frontiera e del rimpatrio, in quanto adottati in violazione dei diritti di difesa, dichiararne, conseguentemente, la nullità.
  2. Preliminarmente in via secondaria. Accertata l’illegittimità del diniego del permesso di soggiorno ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del T.U. ex lege 25 luglio 1998, n. 286, per i motivi di merito esposti in narrativa, annullare l'atto di respingimento di cui al doc.n. 1 allegato al presente ricorso, ovvero rinviare tale atto all’Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Malpensa che lo ha emanato per l’annullamento del medesimo.
  3. Nel merito in via principale. Accertare e dichiarare nullo il provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio di rinnovo di permesso di soggiorno n° I0 2464399 01.02.2001, Cat. A.11/2013/Imm/4MI001762 del Questore di MILANO ed i provvedimenti conseguenti del ritiro di PSE e carta d’identità, contestualmente notificati col respingimento, in data 16 giugno 2014 ad AIMM Moh, perché viziati da erronea ed incompleta valutazione dei fatti per le motivazioni esposte in narrativa ad integrazione, conseguentemente dichiarando nullo il provvedimento del Prefetto di MILANO prot. n. 0021027 del 17/10/2014 di rigetto del ricorso gerarchico.
  4. Secondariamente, nel merito. Dichiarare l'illegittimità del provvedimento emesso dal Questore di MILANO di cui al Prot. int. RGPS 23-2014 notificato in data 16 giugno 2014 nei confronti di AIMM Moh e di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto del medesimo ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, per minore età, sino all’ 1.03.2016;

Si producono i seguenti documenti: 

1) Copia del Respingimento alla Frontiera;

2-3) Verbali ritiro PSE e Carta d’Identità; 

4) Verbale di notifica del decreto del questore qui impugnato;

5)Decreto del Questore Cat.A11/2011/Imm/14M100) 768/Cod.Ass.061351180303/Prot. int. RGPS 23-2014

5bis) Provvedimento di rigetto del rinnovo di PSE a seguito di ricorso gerarchico al Prefetto di MILANO prot. n. 0021027 del 17/10/2014;

6) Comunicazione di assunzione alla provincia di MILANO;

7-8) Prospetti INAIL busta paga;

9) Ricevuta per Comunicazione Rinnovo Permesso di Soggiorno;

10) Verbale di Rilascio Immobile per Esecuzione Sfratto Uff. Giud. UNEP MILANO;

11) Traduzione asseverata documento di dimissione e ricovero presso l’Ospedale            Il Cairo (Egitto).

MILANO il 4 dicembre, 2014.

 

Avv. Paolo Sorlini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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