S T U D I O L E G A L E S O R L I N I & P A R R I N I
S T U D I O   L E G A L E   S O R L I N I  &  P A R R I N I

La dura lotta per il diritto del disabile ad avere l'accompagnatore: un diritto spesso osteggiato

Quando il cittadino, dopo un'intera vita contributiva si trova senza forze, nell'assoluta incapacità di provvedere a se stesso e l'offerta di ricovero lo costringe ad umilianti periodi tra gli zoo di badanti e care givers spesso infedeli, anche il supporto, minimo, per la sua cura ed il suo diritto all'assistenza deve essere difeso tra revisioni ed improbabili ripetizioni di Enti Previdenziali che, a sfregio della cd. probità della pubblica amministrazione, assumono posizioni in netto contrasto con i loro doveri istituzionali a danno dell'invalido.

Nel ricorso per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento si aprono nuove fronterie nelle eccezioni proposte dai funzionari di INPS.

La novità recente é rappresentata dalla eccezione di improponibilità proposta dell'Istituto in genene, verso coloro i quali intendano proporre domanda al giudice naturale, che la legge individua tra quelli delle sezioni specializzate del lavoro presso ogni Tribunale di circondario ove il beneficiario abbia domicilio o residenza. L'eccezione é formulata sulla base di una sentenza abbastanza enigmatica della Suprema Corte. La Cassazione, con sent. n. 28445 del 5 novembre 2019 infatti, ritiene improponibile la domanda atta ad ottenere la revoca di una prestazione previdenziale laddove vi sia una mancanza della domanda amministrativa. Ma avendo l'Istituto revocato l'indennità non si comprende come processualmente il diritto del beneficiario di impugnare entro i successivi 180 giorni il diniego oppure la revoca, possa essere precluso anto più che pubblicamente é la stessa INPS che sfoggia dal suo sito internet, le istruzioni per l'uso in caso di rifiuto della domanda a seguito della visita della Commissione medica.

Ciò é paradossale laddove sul sito dell'Ente scopriamo: "Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità è possibile promuovere un ricorso giurisdizionale entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario".Vero é che la dialettica giuridica potrebbe, anche se contraddittoria, essere ammessa laddove ci si trovi di fronte ad un libero patrocinio affidato ad un difensore indipendente, ovvero un avvocato che difenda l'I.N.P.S. a mezzo di mandato, ma quando é lo stesso Istituto che a mezzo dei suoi dipendenti scende in campo con eccezioni di tale peso, beh, allora qualche riflessione sulla probità ed imparzialita di un Istituto Pubblico, non possiamo che farla, a discapito della scelta processuale effettuata dal legislatore, che ha sostituito la difesa tecnica con la difesa priva di terzietà ed alteralità e la cui credibilità viene seriamente messa in discussione. Come avvocati non possiamo che ringraziare il legislatore di questa scelta. E' come garantire ad un tennista delle fantastiche evoluzioni a "volèe" sapendo che, dalla parte opposta della rete, l'avversario invece della racchetta ha una retina per farfalle. Quando poi viene confessato in udienza a mezzo del dipendente che l'Istituto ha chiesto istruzioni al Presidente della sezione della Cassazione dalla quale ne é uscito il fondamento dell'eccezione proposta, allora avete fatto Big Slam. Perche non si possono sollevare delle eccezioni se prima non ci si sono chiarite le idee. Il paragone non é giuridico ma rende bene l'idea. Così il Tribunale della Spezia in un'epica Ordinanza insegna con maestria le ragioni del mancato accoglimento della eccezione di improponibilità.

ORDINANZA

visto il ricorso introduttivo,
vista la comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta,
visti gli atti del procedimento,

visto l’art. 445 bis, c.p.c.,
vista l’eccezione di improponibilità,
dato atto che questo ufficio si era adeguato all’insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “
...ove la verifica amministrativa, prevista obbligatoriamente dalla legge di settore come ordinariamente finalizzata ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, si concluda con la revoca della prestazione, tale atto determin[a] inevitabilmente l'estinzione del diritto, senza possibilità di considerare come un unicum il precedente rapporto obbligatorio sorto dal riconoscimento del diritto ormai estinto, con la conseguenza della necessità di proporre una nuova domanda se l'interessato ritiene di trovarsi in situazione idonea... ove la revoca sia stata effettivamente adottata, con il consequenziale definitivo effetto estintivo, l'interessato devepresentare una nuova domanda...” (Cass., 5.11.2019 n. 28445, in motiv.),
preso tuttavia atto che, con recente ordinanza interlocutoria, la stessa Corte di Cassazione ha posto in dubbio il precedente orientamento, osservando: “è opinione del Collegio che, pur in seguito alla recente sentenza Cass. n. 28445 del 2019, residuano margini interpretativi per stabilire se la soluzione prescelta dalla Corte territoriale nella sentenza ivi impugnata consenta effettivamente di assicurare l'equo contemperamento fra l'esigenza di un corretto impiego delle risorse pubbliche e la tutela di un diritto alla continuità della prestazione sociale, quale espressione dell'obbligo di solidarietà imposto allo Stato (art.38 Cost.); vale la pena di valutare, pertanto, se, affermare la possibilità che il beneficiario ricorra direttamente avverso il provvedimento di revoca intervenuto in sede di revisione non costituisca un approccio alla quaestio iuris maggiormente compatibile con l'assetto complessivo del vigente sistema di sicurezza sociale; l'adesione alla soluzione seguita dalla Corte territoriale conduce ad affermare che quello alla prestazione sia un diritto che matura giorno per giorno, giacché, soltanto in tale ultima ipotesi si sarebbe legittimati a concludere che lo stesso abbia ad estinguersi al sopraggiungere dell'accertamento amministrativo di segno negativo; tuttavia, la conferma di una impostazione siffatta finirebbe per decretare l'intrinseca precarietà del diritto medesimo e legittimare l'introduzione nel sistema di un'aporia rispetto al principio di continuità della prestazione, fondata per vero su un assunto indimostrato, frutto di supposte consequenzialità meramente formali (quale quella della non ricorrenza di una ipotesi di sospensione legale della prestazione); maggiormente plausibile sul piano logico-giuridico è presupporre che, a seguito dell'intervenuto originario riconoscimento, resti fermo in capo all'interessato il diritto a ricorrere in giudizio per verificare la legittimità dell'accertamento sul permanere dei requisiti sanitario e reddituale in base ai quali era avvenuto l'originario riconoscimento del diritto alla prestazione; la soluzione ivi prospettata segue, del resto, fedelmente la sorte riservata ad ogni atto amministrativo; risulta difficile rintracciare la ragione per cui, nel caso in esame, debba ritenersi necessario presupporre la

ricorrenza, al momento dell'accertamento, della condizione di procedibilità data dall'attualità della domanda; ad avviso del Collegio, il provvedimento di revoca va considerato direttamente ricorribile, al pari di qualsiasi altro provvedimento che promani da una pubblica amministrazione; il principio non può dirsi venuto meno neanche là dove, come nel caso in esame, l'ordinamento ha previsto l'implementazione del numero di verifiche periodiche rivolte ad accertare la legittimità dell'attribuzione delle provvidenze pubbliche, a tutela dei cittadini bisognosi nonché dello Stato, impegnato a destinarvi una cospicua parte del proprio bilancio; l'esigenza che le risorse statali siano spese nella massima correttezza costituisce indubbiamente una delle ragioni fondanti dei provvedimenti normativi che hanno ad oggetto il potenziamento dei controlli sui requisiti di accesso alle prestazioni sociali; la valutazione della progressiva scarsità di mezzi finanziari, correttamente intesa alla luce della tutela costituzionale dei diritti sociali, non può, tuttavia, spingersi oltre la pragmatica considerazione del fenomeno; negare la diretta impugnabilità del provvedimento di revoca, procura all'interessato, in caso di esito favorevole del nuovo procedimento ritualmente riattivato, la perdita dei ratei di prestazione maturati nel tempo intercorso fra la revoca dell'assegno e la riammissione al godimento del diritto; il beneficiario della prestazione si troverà, pertanto, nell'impossibilità di rivendicare giudizialmente quanto a lui non corrisposto, per l'introduzione di un effetto derogatorio del principio di cui all'art. 24 Cost. del quale - anche considerata la natura dei diritti coinvolti - non si ravvisa alcun ragionevole fondamento; l'impronta solidaristica della sicurezza sociale non legittima, da parte dell'interprete, scostamenti da un assetto sistematico costituzionalmente teso ad arginare l'eventuale (progressivo) svuotamento della funzione di sostegno delle categorie più fragili affidata allo Stato” (Cass., 23.7.2020 n. 15710, in motiv.);

ritenute, pur nella consapevolezza della natura interlocutoria e non decisoria della pronuncia richiamata, che rimette la questione alla trattazione in pubblica udienza, le argomentazioni addotte pienamente condivisibili, quanto meno secondo una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24, Cost.; art. 38, Cost.) delle disposizioni di legge,

ritenuto quindi, anche in considerazione della natura essenzialmente sommaria del presente procedimento e rimesso a un eventuale futuro giudizio di merito un ulteriore approfondimento della questione anche alla luce delle statuizioni che saranno assunte dalla Corte di Cassazione a seguito dell’ordinanza sopra richiamata, di innovare la giurisprudenza dell’ufficio sul punto e di dar corso all’accertamento tecnico (già in questo senso Trib. Spezia, ord. 7.9.2020), ritenuto che possa procedersi alla nomina di C.T.U. medico-legale,

visto l’art. 221 comma 8 DL 34/2020,

p.q.m.

1) nomina C.T.U. ildr.
2) formula il seguente quesito: “Dica il C.T.U., esaminati gli atti di causa, sentite le parti o fatti eseguire gli accertamenti che riterrà del caso, se parte ricorrente, al momento della visita di revisione ed attualmente, si trovasse e si trovi attualmente nelle condizioni medico-legali per godere dell’indennità di accompagnamento e/o dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, co. 3 L. n. 104/92 oltre che dei benefici di cui all’art. 8, Legge 449/1997, art. 30, co 7, Legge 388/2000, art. 381, D.P.R. 495/1992”.

3) dispone che il C.T.U. acquisisca, ove non presente tra gli atti, la documentazione sanitaria del caso presso A.S.L. 5 SPEZZINO, autorizzando il C.T.U. a quanto necessario allo scopo;
4) formula il seguente calendario peritale:

- giorni 60 dall’inizio delle operazioni peritali per mettere a disposizione delle parti o dei loro CC.TT.PP. bozza di perizia,
- giorni 15 successivi per attendere eventuali osservazioni delle parti o dei loro CC.TT.PP.,

- giorni 15 successivi per depositare la perizia rispondendo alle eventuali osservazioni pervenute;
5) dispone che il C.T.U. depositi entro 15 gg dalla comunicazione del presente 
provvedimento una dichiarazione contenente espressa accettazione dell’incarico e prestazione del giuramento – come da modello fac-simile allegato -, nella quale, fermi i termini peritali complessivi di cui sopra, indicherà la data della prima riunione peritale;

6) autorizza il C.T.U.:
- ad avvalersi di ausiliari e specialisti, ove giudicato necessario,
- se ritenuto non opportuno alla luce della presente emergenza epidemiologica da COVID-19 e non indispensabile ai fini della risposta peritale, a non effettuare visite domiciliari, ancorché richieste,
- a riservarsi una risposta sulla base di un esame e di un contraddittorio cartolari,
- al ritiro di eventuali atti cartacei da restituire con il deposito della perizia;
7) ove non già nominati, concede alle parti termine fino alla data che indicherà il C.T.U. quale prima riunione peritale per nominare consulenti di parte;

AVVISA

le parti che, dalla diretta comunicazione per via telematica ad esse dell’elaborato peritale del C.T.U., decorrerà il termine perentorio di giorni TRENTA per manifestare l’eventuale motivato dissenso allo stesso elaborato e che, in difettdi motivato dissenso, alla scadenza del termine, il Giudice, fatto salvo l’art. 196, c.p.c., procederà all’omologa, ai sensi dell’art. 445 bis, c.p.c.

Si comunichi alle parti ed al nominato C.T.U.. Manda la Cancelleria.
IL GIUDICE

Marco Viani

 

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