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ILOCAZIONI COMMERCIALI · RISCHI PER I PROPRIETARI

nipotini dei big del turismo digitale

Come le società che gestiscono appartamenti su Airbnb, Booking e VRBO possono rivendicare decine di migliaia di euro alla scadenza del contratto — e cosa può fare il proprietario per proteggersi.

Studio Legale Parrini & Sorlini  ·  Note di diritto per i proprietari

 

Maria Ferretti possiede un appartamento in un borgo delle Cinque Terre — sei posti letto, affaccio sul mare, una di quelle proprietà che sul mercato delle locazioni brevi varrebbe tre o quattro volte il canone di mercato. Nel 2022 viene contattata da RivieraHost S.r.l., una piccola società che gestisce unità abitative per conto di piattaforme come Airbnb e Booking. La proposta è apparentemente conveniente: contratto biennale, canone fisso, nessun problema di gestione. Maria firma. Tutto fila — a parte i pagamenti, che arrivano spesso con settimane di ritardo, senza spiegazioni.

A fine contratto, a gennaio 2026, RivieraHost riconsegna le chiavi, ritira i propri arredi, chiude il contratto con l'Agenzia delle Entrate. Sembra finita. Un mese dopo arriva una lettera dell'avvocato della società: RivieraHost rivendica un'indennità di avviamento commerciale pari a quattordici mesi — 14.400 euro — con l'avviso che, in caso di contestazione, potrebbe richiederne altrettanti. In tutto: 28.800 euro.

Maria non aveva mai sentito parlare di questa norma. E probabilmente non è sola.

La legge del 1978 e gli appartamenti turistici

L'art. 34 L. 392/1978 prevede che, quando un contratto di locazione commerciale cessa per volontà del locatore, il conduttore ha diritto a un'indennità pari a diciotto mesi di canone (ventuno, in caso di avviamento particolarmente rilevante). La norma nasce per tutelare il barista, il calzolaio, il negozio di quartiere: chi aveva costruito una clientela fedele legata a quella sede, e perdere il locale significava perdere l'avviamento — cioè il valore economico di quella relazione.

Negli ultimi anni, alcune società di gestione turistica hanno iniziato ad applicare la stessa norma agli appartamenti che affittano sulle piattaforme digitali. La tesi è semplice: il contratto con il proprietario è una locazione commerciale; alla scadenza, il proprietario ha "deciso" di non rinnovare; ergo, l'indennità è dovuta.

«Una norma nata nel 1978 per proteggere i piccoli commercianti viene oggi invocata da operatori che non hanno mai aperto una porta a un cliente.»

Il rischio si moltiplica con l'art. 27 L. 392/1978: per le locazioni commerciali la durata minima è sei anni, rinnovabili per altri sei. Se questa norma si applicasse, un contratto biennale liberamente pattuito con un operatore di piattaforme digitali potrebbe essere considerato nullo nella parte in cui prevede una durata inferiore — con effetti retroattivi sia sulla durata che sull'indennità.

Perché le difese esistono — e sono più solide di quanto sembri

Il caso di Maria non è senza via d'uscita. La stessa legge del 1978 contiene strumenti difensivi precisi, e la giurisprudenza dei tribunali di Liguria e Lombardia li applica con crescente rigore.

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NESSUN CONTATTO DIRETTO COL PUBBLICO

L'art. 35 L. 392/1978 esclude l'indennità per le attività che non implicano contatto diretto con il pubblico nei locali. RivieraHost non aveva uno sportello, non riceveva ospiti di persona, gestiva tutto via app e self check-in con cassetta porta-chiavi. La Corte d'Appello di Genova ha affermato che il contatto rilevante ricorre solo quando «i destinatari possono accedere ai luoghi in cui l'attività è esercitata» e l'attività «richiede che il pubblico abbia accesso in quei luoghi». Un operatore puramente digitale non integra questo requisito, e l'onere della prova contraria è del conduttore.

2

INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE

L'art. 29 L. 392/1978 e la Cassazione (sentenze nn. 22093/2010 e 17014/2015) sono concordi: l'indennità non è dovuta se la cessazione del rapporto è imputabile al conduttore. I ritardi sistematici di RivieraHost nei pagamenti — documentati, reiterati, a volte di due mesi — integrano un grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. Il Tribunale di La Spezia ha più volte affermato che nei contratti commerciali i ritardi protratti costituiscono inadempimento grave anche in assenza di una risoluzione formale.

3

IL COMPORTAMENTO CONCLUDE DELL'OPERATORE

RivieraHost aveva riconsegnato le chiavi, ritirato i propri beni, chiuso il contratto con l'Agenzia delle Entrate — e aveva persino registrato essa stessa la proroga biennale, riconoscendo esplicitamente la durata pattuita. Invocare poi la durata minima di sei anni contraddice i propri atti. Il principio giuridico del venire contra factum proprium — il divieto di contraddire i comportamenti già tenuti — è applicato con rigore dalla giurisprudenza ligure.

I segnali d'allarme da riconoscere prima di firmare

Queste situazioni si prevengono prima della firma. Ecco i campanelli d'allarme che devono indurre a verificare il contratto con un legale.

CAMPANELLI D'ALLARME

  • Il conduttore è unasocietà(S.r.l., S.a.s.) e non una persona fisica.
  • L'immobile viene affittato per«gestione turistica su piattaforme digitali»o formule simili.
  • Il contratto prevede unadurata inferiore ai 6 annisenza una clausola espressa che escluda l'applicazione della L. 392/1978.
  • Il self check-in è gestito concassette porta-chiavie l'operatore non è mai fisicamente presente nei locali.
  • Il contratto non specifica nulla sull'inadempimento nei pagamenticome causa di esclusione dell'indennità.

In questi casi, è essenziale che il contratto qualifichi espressamente il rapporto come locazione non soggetta alla L. 392/1978 — ad esempio come locazione turistica transitoria o come contratto atipico — e che le parti abbiano negoziato con assistenza legale.

Cosa fare se la lettera dell'avvocato è già arrivata

Ricevere una richiesta di indennità non equivale all'obbligo di pagarla. Prima di versare qualsiasi somma, è necessario verificare quattro punti.

  • 1Qualificazione del contratto. Il rapporto era davvero una locazione commerciale, o una locazione turistica/transitoria esclusa dalla normativa sull'equo canone?
  • 2Regolarità nei pagamenti. Il conduttore era puntuale? Anche ritardi sistematici, documentati, possono escludere l'indennità.
  • 3Modalità di cessazione. Le chiavi sono state restituite volontariamente alla scadenza naturale? Non vi è stata alcuna "decisione del locatore" nel senso dell'art. 34, e il conduttore non può pretendere l'indennità per una scadenza che ha accettato.
  • 4
  • Contatto col pubblico. L'attività del conduttore richiedeva la presenza fisica del pubblico nei locali? In caso negativo, l'art. 35 L. 392/1978 esclude l'indennità.

La mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 28/2010 è il primo passo prima del giudizio: è anche la sede in cui una difesa ben strutturata può risolvere la vertenza senza arrivare in tribunale.

Conclusione

La L. 392/1978 è stata pensata per proteggere piccoli imprenditori con clientela locale e radicata — non gli operatori di piattaforme digitali di nuova generazione che non aprono una porta a nessun ospite e gestiscono tutto da remoto. Il rischio che una norma del 1978 si applichi a un contratto di gestione turistica online è reale, ma non è inevitabile.

Le difese esistono, la giurisprudenza le riconosce, e la differenza tra dover pagare ventotto mila euro e non pagarne nemmeno uno dipende quasi sempre da come il contratto è stato impostato — e da chi gestisce la vertenza.

Questo articolo è redatto a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. I nomi e i fatti descritti sono di fantasia. Per situazioni specifiche, rivolgersi a un professionista.

Studio Legale Parrini & Sorlini · San Donato Milanese Segrate (MI)

 

Questo articolo è redatto a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. I nomi e i fatti descritti sono di fantasia. Per situazioni specifiche, rivolgersi a un professionista.

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