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Rilevato che parte resistente ad oggi e sin dal marzo del 2020 ha, in via di fatto, lasciato la ex casa familiare sita in Milano di Via Vittorio
Alfieri n. 2, per recarsi a lavorare presso terzi come badante nel diverso Comune di Mignole (località in cui adesso la resistente si trova con il comune figlio minore delle parti a nome Giananselmo
nato il 17/04/2011) con un lavoro part-time; rilevato che il procrastinare ancora il rientro stanziale della madre (già assegnataria della ex casa familiare) presso la abitazione Milano e con il
figlio minore, potrebbe (in assenza di un espresso e formale diverso accordo scritto derogatorio delle parti) fare ritenere definitivamente e significativamente rescisso (per condotta riferibile alla
resistente assegnataria dell’immobile) il collegamento filiale di tipo abitudinario e consuetudinario (quale reale ed effettivo habitat domestico per il figlio Giananselmo) con la casa ex familiare,
e così eventualmente giustificare la revoca (specificamente richiesta dal ricorrente), in sede giudiziale, della vigente e disposta assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva del
ricorrente;
quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione, il Tribunale, in composizione collegiale, provvede come in
dispositivo.
Ogni altra e diversa questione, di rito e di merito, assorbita.
---P.Q.M.---
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione collegiale, con l’intervento del P.M., nel procedimento al R.G. n. 3727/2020,
così in via provvisoria, provvede e dispone:
- -Incarica l’Ente comunale residenziale del minore
(Milano) di eventualmente diversamente regolamentare --nel caso di accertato e verificato insanabile
contrasto tra i genitori sul punto e previa la sola mera consultazione degli stessi-- le frequentazione
genitoriali di entrambe le parti con il figlio minore Giananselmo prevedendo sin da ora la possibilità per l’Ente comunale residenziale della prole di statuire con effetto obbligatorio e vincolante per le parti (con dettagliato ed articolato calendario scritto da predisporre con cadenza minima trimestrale e valevole anche
per la pausa estiva, sentiti i genitori, e da previamente comunicare alle parti per la puntuale e rigorosa osservanza da parte delle stesse) sulla regolamentazione delle frequentazioni genitoriali nel modo ritenuto più rispondente al prevalente e preminente interesse della prole minorenne, con eventuale progressivo e graduale ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto
dell’andamento dei percorsi di supporto avviati per la prole minorenne, per i genitori e considerata la situazione ed evoluzione psicofisica del minore e avendo primariamente conto del prevalente
interesse della prole minorenne medesima;
- -Incarica l’Ente comunale residenziale della prole
minorenne (con facoltà di sub-delega ai Servizi Sociali domiciliari del diverso Comune di domicilio del minore), per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi
Specialistici ATTS-UONPIA, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare e proseguire <se ritenuti necessari nel prioritario interesse della prole minorenne> gli interventi di
supporto socio- educativo-scolastico e di eventuale supporto psicologico per il minore Giananselmo e per il tempo ritenuto strettamente necessario nel solo interesse della prole
minore;
- -Abilita sin d’ora i S.S. comunali residenziali
competenti ad effettuare --se ritenuti utili o necessari nell’interesse della comune prole minorenne, e se funzionali all’espletamento degli incarichi e delle deleghe loro affidate e per il tempo necessario allo scopo-- gli accessi domiciliari presso entrambi i genitori per
gli interventi educativi in regime di A.D.M. (anche per le verifiche delle rispettive reali idoneità abitative);
- -Incarica gli Enti comunali residenziali
territorialmente competenti in relazione alle residenze delle parti, per il tramite dei propri Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ATTS-UONPIA, ciascuno per la parte
di sua competenza, di avviare e proseguire <se ritenuti necessari nel prioritario interesse della prole minorenne> tutti gli interventi di supporto ed a sostegno alla genitorialità e gli
eventuali interventi di supporto psicologico per entrambi i genitori per il tempo ritenuto strettamente necessario nel solo interesse della comune prole
minore;
- -Incarica l’Ente Locale comunale
residenziale della prole minorenne (anche a mezzo delega ai servizi sociali domiciliari del minore attualmente a Mignole con la madre) di svolgere una attenta, costante ed effettiva attività
di controllo, vigilanza e monitoraggio sull’intero nucleo familiare, sull’andamento e sulla qualità delle relazioni genitoriali, e sulla situazione evolutiva del minore,
segnalando in ogni caso e senza indugio alle Autorità Giudiziarie ordinarie e minorili territorialmente e funzionalmente competenti, eventuali riscontrate ed accertate situazioni di grave e concreto
pregiudizio per la prole ovvero (se verificate ed accertate in concreto) le condotte ostruzionistiche o non fattivamente collaborative eventualmente tenute da uno o da entrambi i
genitori;
- -Invita entrambi i genitori ad
attenersi ed ottemperare, nell’esclusivo interesse del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento ed a prestare la massima collaborazione agli Operatori dei Servizi Sociali dell’Ente
comunale e agli operatori dei Servizi Specialistici della ATTS-UONPIA e ad attenersi alle indicazioni degli stessi;
- -Avvisa entrambi i genitori che, in
caso di mancata effettiva collaborazione prestata agli operatori dei Servizi Sociali dell’Ente comunale ed agli operatori dei Servizi Specialistici della ATTS-UONPIA, potranno essere eventualmente
assunti dalle competenti AA.GG. ordinarie e minorili –se ritenuti
necessari nel prevalente ed assolutamente prioritario interesse della prole minorenne- ulteriori provvedimenti anche
progressivamente limitativi e restrittivi della responsabilità genitoriale;
- -Manda alla Cancelleria per la
comunicazione del presente provvedimento agli Enti comunali residenziali delle parti (Comune di Mignole per la madre e per il figlio, Comune di San Severo per il padre e Comune di
Mignole quale attuale domicilio della resistente e del figlio) ed anche ai Servizi specialistici della ASST-UONPIA perché provvedano, ciascuno per la parte di sua competenza, all’esecuzione di
quanto in questa sede disposto dall’Autorità Giudiziaria procedente;
- -Conferma nel resto, per quanto di ragione
e solo ove compatibili con le presenti statuizioni e solo ove ancora attuali tutte le altre, residue e diverse statuizioni e condizioni già vigenti tra le parti;
–Riserva, solo all’esito della scadenza del termine sopra fissato al 5/12/2020 ai Servizi Sociali sopra indicati e delegati per
l’approfondita indagine psicosociale loro demandata, l’adozione di ogni ulteriore, eventuale e diverso provvedimento istruttorio e/o decisorio.
Così deciso in
Milano, nella camera di consiglio del 16/06/2020. Il Giudice Estensore Il Presidente Dott. Jacopo Blandini Dott.ssa M. L.
Amato