Memorandum
To: Avv. P. Sorlini
From: Alessandra
Date:
Re: 368 X e Y v. Z
TEMA
E’ sempre possibile per il consumatore, in presenza di difetti di conformità, la scelta tra la riparazione e la sostituzione del bene? Con la richiesta rimediale il consumatore può domandare anche il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e per quelli patrimoniali quali sono le problematiche? Entro quale termine si prescrive l’azione a far valere i difetti di difformità? Nel caso in esame si ha contratto tra compratore professionale e privati o compratore consumatore e professionisti o solo tra privati?)
norme applicabili
- art 129 e 130 del codice del consumatore
- Giudice di Pace di Firenze 21 Ottobre 2003
- Articoli 1490 c.c (Garanzia per vizi della cosa venduta), 1494 c.c (Risarcimento del danno), 1453 c.c. (risolubilità del contratto per inadempimento), 1519 sexies (Termini)
RISPOSTA BREVE (SUL TEMA)
Si, il consumatore può, in presenza di difetti di conformità scegliere tra la riparazione e la sostituzione del bene, ma esistendo altri due rimedi, quali la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, il compratore in questo caso non ha un diritto assoluto di scelta del rimedio che valuta più conveniente, essendo stato introdotto un sistema gerarchico, nel quale il diritto al ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione assume il ruolo di tecnica rimediale primaria prevedendosi gli altri due casi (riduzione del prezzo e risoluzione del contratto) solo quando i primi rimedi risultano oggettivamente impossibili o eccessivamente onerosi. Si , con la richiesta rimediale il consumatore può domandare anche il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in quanto in moltissimi contratti sono, infatti, evidenti gli interessi non patrimoniali del contraente. Tra questi rientra anche il caso di acquisto di un immobile. Secondo l’art. 132 del codice di consumo che prevede quanto stabilisce l’art. 1519 sexies c. c. il consumatore decade dal diritto di valersi sul venditore se dopo due mesi dalla scoperta del difetto non vi è denuncia del difetto di conformità. Al consumatore, quindi, in caso di inadempimento dell’obbligo di conformità deve riconoscersi, anche, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (danno esistenziale) consistente nel mancato raggiungimento del proprio interesse non patrimoniale espressamente indicato dallo stesso o implicitamente e oggettivamente desumibile dalla natura stessa del bene al momento della conclusione del contratto.
Per quanto, invece, concerne il risarcimento del danno patrimoniale, la disciplina non contempla espressamente il diritto del consumatore allo stesso, desumendosi soltanto dall’art 135 che la pretesa risarcitoria rimane salva conformemente alla disciplina del diritto interno. Le azioni, non trovando fondamento nell’art 132 del codice del consumo, non sarebbero soggette al termine di prescrizione breve ( due anni) previsto da tale norma per i soli diritti riconosciuti al consumatore dall’art. 130. In questo caso si pone il problema (conseguente a quello più generale dell’individuazione del riferimento normativo interno, nello specifico o l’art. 1218 c.c. responsabilità del debitore o l’art. 1494 c.c. risarcimento del danno) se i termini di prescrizione siano quelli previsti dall’art. 1495 c.c. in tema di garanzia nella vendita (otto giorni o un anno) o quello ordinario operante in materia di responsabilità contrattuale ex art. 2946 c.c. (dieci anni).
Allo stesso modo si ritiene che il consumatore, in questo caso, non potendo allegare semplicemente la difformità del bene debba, anche provare la colpa del venditore. Qui, non viene messa in dubbio l’ammissibilità del risarcimento del danno come rimedio accessorio rispetto agli altri previsti dall’art. 130, ma il difetto di conformità al contratto può essere causa di danni ulteriori rispetto a quelli cui l’ordinamento pone rimedio con il diritto al ripristino, così che il consumatore ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni c.d. conseguenza ulteriore all’inadempimento, consistenti in lesioni di diritti del soggetto collegate all’inadempimento del contratto in quanto conseguenza immediata e diretta di questo.
In tal caso, appare più problematica, la possibilità per il consumatore di chiedere in via autonoma il risarcimento (danni c.d. sostitutivi), dovendosi, infatti chiarire se incombe al medesimo il rispetto dell’ordine gerarchico stabilito dall’art. 130 codice consumo. (Le normative di riferimento sono: art. 130 e 132 del codice del consumatore, art. 1492 c.c. e art. 1519 del c.c.)
FaTTO
La Signora X Roberta stipula rogito notarile in data 18/05/06 acquistando un appartamento dal sig. Z Sergio Battista. Anche la signora Y Veronica in data 30 gennaio 2006 con atto di compravendita diventa proprietaria dell’appartamento sito al piano terra dello stesso stabile dove ha acquistato la Signora X, vendutole , sempre, dal sig. Z Sergio Battista.
Nel mese di maggio del 2006 le due signore in questione denunciano i vizi riscontrati nei due appartamenti, quali crepe dell’intonaco con successivo distacco in blocchi consistenti soprattutto
in prossimità del punto di uscita delle travi di legno del tetto, e anche presenti al pian terreno, di umidità presente sulle pareti interne ed esterne all’immobile situato al piano terra, procurando muffe su tutta la zona nord ed est con il relativo disincrostamento dell’intonaco e deterioramento degli arredi adiacenti alle pareti.
Tali lamentele vennero più volte comunicate al sig. Z dalla signora Roberta X la quale dopo il mese di maggio del 2006 comunica una prima volta in data 11/04/07 con una lettera inviata per mezzo fax con la Reale Immobiliare (in cui manca la firma della stessa), una seconda volta con una lettera datata 17/04/07 inviata al sig. Z, una terza volta con una raccomandata A/R inviata alla Reale Immobiliare datata 08/05/06 (di cui non si ha copia) e successivamente con due raccomandate effettuate dalla Confconsumatori datate la prima 31 gennaio 2008 e la seconda 07 febbraio 2008.
La Signora Veronica Y, invece, dopo la prima comunicazione effettuata nel mese di maggio 2006 agli atti dimostra di non aver più segnalato i difetti del suo appartamento se non in data 2 novembre 2007 con una raccomandata a mani (in cui manca la firma).
Successivamente a tale scambio di lettere tra acquirenti e venditore, il 07 febbraio 2008 il sig. Z mediante raccomandata AR contesta integralmente il contenuto delle affermazioni sui vizi denunciati dalle signore, rispettivamente, X e Y, definendo tale contenuto pretestuoso ed infondato sia in fatto che in diritto.
A tale raccomandata rispondiamo noi con ulteriore lettera raccomandata datata 2 aprile 2008 in cui invitiamo il sig. Z a mettersi in contatto con noi, entro quindici giorni dalla presente per addivenire ad una soluzione bonaria della questione in ordine alla sistemazione dei danni.
AnalIsi - DiscussionE argomentazioni
(Analisi, Analisi, Analisi. Teorie. Elencazione di Giurisprudenza ed eventuale Dottrina virgolettati per esteso, con ampia trattazione)
Nel caso in esame siamo di fronte a due possibili rapporti giuridici a secondo di come viene interpretato il contratto esistente tra gli acquirenti e i venditori.
Trattandosi di acquisto di due immobili da parte di due privati mediante agenzia immobiliare, la quale ha con il venditore un contratto di mediazione, sorge il dubbio se il rapporto che si viene ad instaurare tra le parti sia tra privati e professionisti o solo tra privati.
In questa sede emerge una radicale diversità di interessi tra il compratore professionale e il compratore consumatore, diversità che mette in crisi i tradizionali schemi della vendita di derivazione romanistica, nei quali tutto era costruito sulla contemplazione di omogenei interessi delle parti esclusivamente economici, che trovavano composizione attraverso meccanismi volti a realizzare il più possibile la corrispettività della prestazione. Non a torto è stato ritenuto necessario individuare una categoria dei contratti avente causa di consumo, nei quali la causa tipica del contratto viene integrata con la concreta finalità del consumo. Nella vendita con una causa di consumo il bene rileva in sé, come destinato all’utilizzo del compratore e non come strumento reddituale. In altri termini il consumatore non compera per fare un affare ma per soddisfare direttamente un proprio bisogno, così che, in caso di difformità, deve puntarsi prioritariamente a soddisfare tale interesse con rimedi specifici (riparazione o sostituzione), risultando, quelli economici (riduzione del prezzo o risoluzione) meno significativi, in quanto incapaci a garantire tale risultato.
Al momento della conclusione del contratto il venditore si obbliga automaticamente a garantire la conformità del bene art. 129 del codice del consumo. I criteri di conformità valutano il soddisfacimento del consumatore acquirente, che è l’ottenimento non tanto della consegna del bene compravenduto quanto della finalità attesa. In tal caso per finalità attesa può ben intendersi un interesse non patrimoniale, così che l’inadempimento del debitore (in questo caso del venditore) può riverberarsi su momenti della vita del creditore (acquirente). In moltissimi contratti sono, infatti, evidenti gli interessi non patrimoniali del contraente quali comprarsi una casa. Ed ecco che rientrerebbe il caso in esame.
Tra le rare sentenze che potrebbero rifarsi al caso in specie si riporta solo quella del Giudice di Pace di Firenze del 21 ottobre 2003 in relazione alle previsioni di cui all’articolo 1519 quater c.c (Diritti del consumatore quali ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero alla riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto).
L’articolo 129 del codice del consumo stabilisce l’obbligo del venditore di consegnare beni conformi al contratto, indicando i criteri da utilizzare per stabilire la conformità dei beni di consumo al contratto di vendita. Con l’espressione conformità al contratto si vuole rappresentare l’assenza nella cosa compravenduta di ogni possibile anomalia ( come il vizio, la mancanza di qualità essenziali o promesse, la totale difformità, il c.d. aliud pro alio) e quindi l’idoneità della stessa cosa di realizzare il risultato voluto dal compratore e dovuto allo stesso.
L’articolo 130 del codice del consumo disciplina la responsabilità del venditore.
Sia l’art. 129 che l’art. 130 secondo la dottrina più recente “paiono avvalorare la tesi per la quale la nuova disciplina configura a carico del venditore un’obbligazione di conformità ( o di consegna di beni conformi), così che i rimedi offerti al compratore sono da configurarsi come reazioni all’inadempimento di tale obbligazione, pur precisando che qui viene in considerazione una responsabilità oggettiva. La normativa di matrice comunitaria avrebbe così smantellato il sistema tradizionale e codicistico della garanzia, configurando il contratto di vendita come contratto obbligatorio riguardo al modo di essere della cosa, onde il venditore anziché garante in caso di difformità di essa sarebbe responsabile per inadempimento. Si realizzerebbe così una frammentazione della disciplina della responsabilità del venditore per vizi e difetti del bene, configurandosi una responsabilità per inadempimento nella vendita di beni al consumo e una responsabilità (speciale) di inattuazione o di inesatta attuazione del risultato traslativo in tutte le altre vendite escluse dall’ambito di applicazione del Codice. Di contro la previsione di cui all’articolo 128 di una garanzia convenzionale ulteriore pare invece sostenere l’opposta posizione, che conserva la normativa nel solco della garanzia. La tutela del compratore in relazione all’interesse giuridizzato nel contratto a ricevere una cosa non viziata non può infatti conseguirsi sul piano obbligatorio, perchè fuoriesce dai limiti dell’obbligazione, ma deve essere ricercata sul piano contrattuale. In particolare l’obbligazione è un dovere di condotta e quindi deve avere ad oggetto una prestazione del debitore, ossia un’attività diretta a procurare il risultato dovuto, mentre la conformità del bene, quale modo di essere della cosa, non può costituire oggetto di un comportamento umano e quindi di un’obbligazione. Infatti, quando un contraente promette qualcosa, a prescindere dal fatto che questo qualcosa si riveli impossibile, non assume una vera e propria obbligazione, ma una garanzia. Lo stesso avviene quando è la legge che gli impone di tutelare la controparte ove il risultato avuto di mira con il contratto si sia rilevato impossibile. Le premesse ricostruttive ora ricordate ricondizionano ovviamente l’approccio ai rimedi: così, per chi abbraccia, pur con qualche correttivo, il modello della responsabilità da inadempimento la richiesta di riparazione/sostituzione integra niente di più che l’azione di esatto inadempimento di cui all’art. 1453 c. c . Chi difende il modello di garanzia ritiene che la riparazione o la sostituzione del bene difettoso costituiscano semplicemente misure di reazione all’inesattezza dell’attribuzione traslativa”.
ConclusionE
Da quanto sopra esposto, emerge l’esistenza di un diritto di scelta del rimedio da parte del compratore, però governato da alcune regole:
1) dove i due rimedi primari (riparazione/sostituzione) siano entrambi possibili e non eccessivamente onerosi al compratore spetta la libertà di scelta fra gli stessi, non potendo attivare i c.d. rimedi secondari (risoluzione/riduzione del prezzo).
2) Qualora uno dei rimedi ripristinatori della conformità sia di impossibile attuazione o comporti costi irragionevoli, il consumatore non potrà scegliere un rimedio secondario se l’altro primario risulta possibile e non eccessivamente oneroso;
3) Se, infine, sia la sostituzione che la riparazione appaiono entrambi impossibili o eccessivamente onerosi, il compratore potrà scegliere a sua discrezione la risoluzione del contratto ( semprechè il difetto sia di non lieve entità) o la riduzione del prezzo.
In ordine all’inadempimento o all’inesatto adempimento del venditore dell’obbligazione avente ad oggetto la riparazione o la sostituzione del bene, si hanno tre ipotesi:
1) se la riparazione e la sostituzione è stata effettuata in modo imperfetto così che il bene pur sostituito o riparato continua a presentarsi non conforme al contratto, il compratore potrà procedere immediatamente con la richiesta di risoluzione o riduzione del prezzo, ma solo se la persistente presenza del difetto di conformità assume i caratteri di un notevole inconveniente per il consumatore;
2) se il bene riparato o sostituito si presenti non conforme al contratto, ma ciò non determini un inconveniente notevole al consumatore è concessa in via principale la richiesta della nuova sostituzione o riparazione;
3) se la riparazione o la sostituzione operata pur creando notevoli inconvenienti al consumatore ha però determinato la conformità del bene al contratto, è pensabile esclusivamente da parte del compratore la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Deve comunque ammettersi la possibilità per il compratore di richiedere in aggiunta il risarcimento del danno subito di natura non patrimoniale.
La garanzia convenzionale non può in alcun modo diminuire il regime di tutela fornito al consumatore dalla disciplina legale, potendo attribuire rispetto alla medesima solo un quid pluris. Un primo vantaggio può essere attribuito al consumatore con la prestazione della garanzia da parte del produttore ( o rivenditore intermedio), (L’agenzia immobiliare rientra in questo caso?), con conseguente incremento delle probabilità di ottenere la tutela desiderata mediante l’aumento dei soggetti obbligati al ripristino della conformità. Nel caso in cui la garanzia venga prestata dal medesimo venditore, allora si tratterà unicamente di un maggior contenuto di tutela. In particolare potrebbe concedersi al consumatore la facoltà di non rispettare l’ordine di graduazione previsto dall’art. 130 in ordine ai rimedi concessi a fronte della difformità del bene, così che lo stesso potrà richiedere immediatamente la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto anche se il vizio potrebbe essere superato mediante sostituzione o riparazione . Oppure prevedersi l’esonero della prova da parte del consumatore dell’esistenza del difetto al momento della consegna (in deroga all’art. 130 codice consumo), o l’indicazione di un lasso temporale minimo per l’intervento del garante ( in deroga al congruo termine previsto dallo stesso art. 130) o l’estensione di termini di prescrizione o di decadenza previsti dall’art. 132 o definire il concetto di eccessiva onerosità di cui all’art. 130 rilevante ai fini dell’applicazione o meno dei rimedi di riparazione e sostituzione o la previsione della garanzia anche per i difetti non rientranti nell’art. 129 o la possibilità di risolvere il contratto, anche in presenza di un problema di lieve entità.
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