MEMORANDUM
TO: Avv. Cremonesi/Sorlini
FROM:
DATE:
RE: 256-X Giacomo v. Autostrade Y Spa
FATTO
Il signor X Giacomo (attore) in data 5 ottobre 2011 alle ore 11,30, circa, percorreva a bordo della propria auto l’autostrada Ax, carreggiata Est, quando in prossimità dello svincolo di Dalmine, imboccando la rampa di uscita dall’autostrada, perdeva il controllo della propria autovettura e sbandava a causa di un liquido oleoso e bluastro presente sull’asfalto; in conseguenza di ciò, l’auto rimaneva danneggiata sul lato destro e riportava danni per complessivi 2.586,08 euro.
Al momento del sinistro non pioveva, secondo quanto affermato dal teste Mauro Lucini e dai Signori Palinuri Elena e Radaelli Floriano. I rilievi effettuati più tardi dagli ausiliari e dalla P.S., rispettivamente alle ore11,55 e alle ore 12,55 non riscontravano, sul tratto di strada in questione, la presenza del liquido oleoso di colore bluastro, ma va sottolineato che i rilievi intervennero con pioggia battente in atto.
PUNTO/TEMA
Il Signor Giacomo X può chiedere alla Società Autostrade Y ( convenuto ) il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale?
RISPOSTA BREVE
Sì. Il Signor Giacomo X può chiedere il risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., poiché sussiste una responsabilità oggettiva in capo alla Società Autostrade Y.
ANALISI/DISCUSSIONE ARGOMENTAZIONE
La Corte di Cassazione (Sentenza 08.03.2007, n. 5309), in accoglimento di un orientamento intermedio che si è andato sempre più sviluppando negli ultimi tempi, e che è stato anche riconfermato nella recente Sentenza n. 15383, del 6 luglio 2007, ribadisce che “ La custodia si identifica in una potestà di fatto, che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa ...”. “Se il potere di controllo è oggettivamente impossibile, non vi è custodia e quindi non vi è responsabilità ...ai sensi dell'art. 2051 c.c. ...”. “Indici sintomatici dell'impossibilità del controllo del bene ...sono la notevole estensione e l'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti; ma tali elementi non attestano in modo automatico l'impossibilità di custodia.” Alla stregua di ciò è evidente che ci devono essere anche altri parametri di riferimento per valutare l’effettiva possibilità di controllo da parte del custode sulla cosa, e nel caso specifico, la possibilità di custodia della Società Autostrade sul tratto autostradale in oggetto. In particolare riguardo alla rete stradale, la Cassazione, anche di recente, ha ribadito che il potere di controllo deve essere valutato non solo con riguardo all’estensione delle strade e/o alla generalizzata fruibilità della stessa da parte degli utenti, “...ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti.” (Cass. n. 15383 del 06.07.2006). Per la Cassazione le autostrade sono destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza e per questo “... l'apprezzamento relativo alla effettiva "possibilità" del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermativa, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.(Cass. n. 298/03; Cass. n. 488/2003).
CONCLUSIONE
Alla luce del disposto dell’art. 2051 c.c. e del consolidato orientamento della Giurisprudenza di Cassazione riguardo alla responsabilità oggettiva per le cose in custodia, ritengo che la disciplina contenuta nell’art. 2051c.c. sia applicabile a questa fattispecie concreta e che pertanto il Signor X abbia diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro succitato, perchè esiste un rapporto di custodia tra la Società Autostrade Y e il tratto autostradale in questione, rapporto in virtù del quale si presume la responsabilità del custode indipendentemente dagli elementi soggettivi (colpa / dolo) e dall’effettivo potere di controllo che egli ha sul bene custodito.
|
|
|