Memorandum
To: (Cremonesi / Sorlini)
From: roberto
Date: 8 April 2013
Re: 632 P.Q. v. MD
TEMA
Domanda, ex.: è possibile pignorare l’assegno di mantenimento?e quello per gli alimenti?
norme applicabili
- art 570 c.p.
- art. 156 c.c.
ri SPOSTA BREVE (SUL TEMA)
I crediti alimentari non possono essere pignorati al contrario degli alimenti, possono essere pignorate invece le somme dovute a titolo di mantenimento dell’ex coniuge, almeno per quella parte non necessaria a garantire le esigenze primarie di vita del beneficiario. Per es.: i versamenti a titolo di mantenimento che siano di importi particolarmente elevati possono essere pignorati nella parte che esuberi gli importi indispensabili alla sopravvivenza dell’avente diritto.
AnalIsi - DiscussionE argomentazioni
L’assegno di mantenimento e gli alimenti sono delle forme di assistenza economica che,in caso di divorzio, il coniuge economicamente più agiato versa nei confronti del coniuge più svantaggiato. In particolare, l’assegno di mantenimento ha lo scopo di garantire a chi lo riceve le stesse condizioni economiche che aveva nel corso del matrimonio. Invece, gli alimenti sono corrisposti per far fronte a difficoltà economiche riguardanti il soddisfacimento dei bisogni di base dell’ex coniuge, il quale non é in grado di farvi fronte autonomamente.
Se un coniuge legalmente separato non versa da tempo gli assegni di mantenimento per l’ex-moglie (disoccupata) e per i propri figli è possibile subire il pignoramento per omesso versamento dell’assegno di mantenimento anche se, con l’intero importo stabilito dal giudice in sede di separazione, lo stipendio del coniuge risulterà pignorato in misura maggiore del 50% a causa di un precedente pignoramento (1/5 dello stipendio).
ConclusionE
Non bisogna confondere i crediti alimentari con il mantenimento. I crediti da mantenimento non presuppongono una situazione di bisogno (intesa come incapacità di provvedere alle fondamentali esigenze di vita) e hanno a oggetto quanto necessario a soddisfare tutte le esigenze di vita(e non solo la sopravvivenza).Così nel caso di separazione o divorzio,il mantenimento ha la funzione di garantire la conservazione dello stesso tenore di vita economico goduto dal coniuge durante il matrimonio:l’importo potrebbe quindi superare le strette esigenze di vita del destinatario. Al contrario, l’obbligazione alimentare è soltanto quella che concerne le esigenze di vita più stringenti dell’interessato. Anche in caso di fallimento del debitore, a questi non possono essere sottratti gli assegni aventi carattere alimentare, nei limiti di quanto necessario al mantenimento del fallito e della sua famiglia.
|
|
|